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MEMOWEB n. 16 del 23/01/2024
Fasce di reperibilità: chiarimenti
Il Tar Lazio si è espresso sulla reperibilità dei dipendenti pubblici
Quesito del 17/01/2024
Permesso art. 44
Una dipendente comunale nel corso della fruizione di cinque giorni di congedo parentale, al secondo giorno trasmette all'ufficio personale un certificato di malattia. I giorni di congedo non usufruiti sono persi oppure vengono sospesi dalla malattia e quindi sono recuperabili?
Quesito del 03/01/2024
Nuove fasce di reperibilità
Con messaggio 4630/2023 del 22 dicembre, l’INPS fornisce nuove indicazioni sulle fasce di reperibilità dei lavoratori pubblici in malattia. Nello specifico, bisogna premettere - come fa appunto l’INPS - che il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione aveva sancito che “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. Il TAR) del Lazio, con la sentenza n. 16305/2023 dello scorso 3 novembre, ha poi annullato il sopracitato decreto nella parte sopra riportata; da qui le necessarie indicazioni operative dell’INPS per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Quindi, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato art.55-septies, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, richiamato nella sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
Alla luce di ciò, si vorrebbe sapere se le fasce siano già attive per i dipendenti comunali.
Quesito del 03/01/2024
Indennità per specifiche responsabilità
Ad un dipendente vengono assegnate specifiche responsabilità, con relativa indennità, ai sensi dell’articolo 84 CCNL – Funzioni Locali 16 novembre 2022.
La specifica responsabilità è riconosciuta in relazione alla sostituzione della P.O. in caso di assenza per malattia o ferie con potere di firma e all’espletamento di compiti di specifiche responsabilità contabili.
Si chiede se tale indennità attribuita sia coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
INPS
Messaggio 4630/2023
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici: fasce orarie di reperibilità
MEMOWEB n. 249 del 29/12/2023
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici: fasce orarie di reperibilità
L’INPS fornisce le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari dopo quanto disposto dalla sentenza 16305/2023 del TAR Lazio, che ha 'armonizzato' gli orari tra settore privato e pubblico
MEMOWEB n. 185 del 25/09/2020
Visite Mediche di Controllo domiciliare: comunicazione variazione indirizzo reperibilità
L'INPS mette a disposizione un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore pubblico e privato per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare
Quesito del 20/11/2023
Idonea documentazione ex art. 48 c. 16 CCNL/2022
Un dipendente di questo Ente ha presentato un certificato medico per alcuni giorni, iniziando a ridosso di un giorno festivo. Era quindi stata richiesta la visita fiscale. Una mattina poco prima dell’inizio dell’orario di lavoro ha mandato una mail comunicando di avvalersi dell’art. 48 c. 16 per allontanarsi da casa durante le fasce di reperibilità per giustificati motivi dovendo assistere il coniuge ricoverata presso una struttura sanitaria.
Poiché tuttavia per coincidenza, proprio quel giorno è uscita la visita fiscale, è stato comunicato all’Ente che il dipendente non era a casa, rinviando all’Ente la decisione sulle motivazioni, come viene sempre fatto in questi casi.
A seguito della comunicazione dell’INPS, poiché l’art. 46 c. 18 specifica che il dipendente può allontanarsi durante le fasce d reperibilità per giustificati motivi “che devono, a richiesta, essere documentati” è stata chiesta al dipendente idonea documentazione.
Il dipendente si è rifiutato di fornire qualsiasi documentazione limitandosi a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante che il giorno in questione si era recato presso una struttura sanitaria, indicata nella dichiarazione, per assistere il coniuge “ricoverato d’urgenza”.
Si chiede se una tale dichiarazione possa essere considerata come idonea documentazione o se invece non debba essere presentata documentazione diversa, come, a titolo esemplificativo, un certificato di ricovero o di dimissioni del coniuge, ovviamente cancellato nei punti in cui vi possono essere dati sensibili.
MEMOWEB n. 222 del 17/11/2023
Dipendenti Pubblici: annullato il decreto Madia sulle fasce di reperibilità in malattia
Tar Lazio: sono illegittime le differenze delle fasce orario di reperibilità tra il settore pubblico e il settore privato
Quesito del 24/10/2023
Posizione organizzativa in caso di malattia
In caso di assenza prolungata per malattia di un dipendente titolare di posizione organizzativa, deve essere erogata l'indennità di posizione allo stesso?