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Commercio

Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, eventi e spettacoli

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6 risultati di 126

Quesito del 09/08/2017

Verifiche sicurezza manifestazioni in luogo pubblico dopo Circolare Ministero Interno 555/2017

Riguardo alle manifestazioni in luogo pubblico, si chiede quali nuove verifiche sono richieste alla Commissione di vigilanza dopo le novità introdotte dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017 n. 555.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche sono le seguenti:

  • autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
  • Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
  • bozza di relazione tecnica;
  • bozza di piano di emergenza;
  • delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
  • comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
  • Scia temporanea per partecipazione mercati;
  • Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
  • ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.

DESTINATARI

Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.

DESCRIZIONE

Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.

L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.

L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.

Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.M. 19 agosto 1996;
  • D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
  • Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
  • D.P.C.M. 14.11.1997.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1]

Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2]

Artt. 11 e 92, TULPS

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

             o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

             o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la       costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

ü

3. Documentazione tecnica per la quale l’organizzatore dell’evento produrrà apposita dichiarazione di possesso sul luogo della manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di sopralluogo di controllo.

3.a - ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati per la manifestazione e ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2008, n. 37, con relativi allegati;
  • Certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti della manifestazione;
  • Dichiarazione a firma del titolare della manifestazione che attesti l’osservanza delle prescrizioni di esercizio di cui al titolo XVIII del DM 19.08.1996 (Gestione della Sicurezza);
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Dichiarazione a firma dell’organizzatore dell’evento attestante l’adozione delle misure di safety conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017 e della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)

3.b - ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

             o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

             o i carichi e sovraccarichi considerati;

             o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

             o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

  • Certificato di collaudo statico delle strutture allestite;
  • Certificato d’idoneità statica delle masse sospese.
 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

1. Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

 

3. Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Documento redatto da tecnico abilitato riguardante i provvedimenti di safety adottati, conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017, della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017 e della nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10), Uff.II – Ord. Sic. Pub. Del 28 luglio 2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)
 

ü

4. Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

o i carichi e sovraccarichi considerati;

o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

 

 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

 

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

 

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).

Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.