Quesiti
Quesito del 05/11/2023
Riqualificazione professionale
Alla luce delle normative vigenti in materia è un diritto del lavoratore che svolge compiti, funzioni e mansioni da anni, essere riqualificato all'interno di un Ente, precisando che il posto è disponibile, svolge la mansione, compiti e funzioni ed è in possesso di titolo di studio, o prevale il concorso pubblico per titoli ed esami.
Ci sono sentenze in merito che rivendicato tali posizioni?
Quesito del 07/09/2022
Riqualificazione del personale interno
Il Comune che intende coprire posti in organico disponibili e vacanti , può optare per la riqualificazione del proprio personale, avendo già professionalità acquisita e, che opera già all'interno di detti servizi garantendo tali carenze nelle more delle coperture? Trattasi di obbligo o alternativa? Quali i diritti garantiti per il dipendente a tutela del diritto di progressione della propria carriera?
Quesito del 02/08/2022
Possibilità di assumere dipendente privato collocato in aspettativa ex art. 90 TUEL
Il quesito verte sulla possibilità da parte del Comune di assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel una figura professionale che si colloca in aspettativa presso il suo datore di lavoro (società partecipata in house del Comune).
Va premesso che ai sensi dell’art. 60 operi il divieto espresso dall'art. 60 D.P.R. N. 3 DEL 1957.
Tale divieto (in particolare il divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati)sembrerebbe operare, ad una prima lettura non coordinata con altre norme, a meno che non si accerti l'esistenza di eccezioni stabilite dalla legge.
Sempre ad una prima lettura, l'unica eccezione che sembrerebbe possibile individuare per il cumulo di impieghi pubblico/ privato è quella introdotta dall'art. 53 comma 7 del CCNL 18/05/2018: esso introduce la possibilità per il dipendente del nostro comparto con rapporto di lavoro non superiore al 50% di svolgere un'altra attività subordinata.
Ma forse queste due norme andrebbero lette in combinato disposto con queste:
Articolo 53 Dlg165/2001
D.P.R. 10-1-1957 n. 3
Capo II
Cumulo di impieghi.
(commento di giurisprudenza)
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Il combinato disposto delle due norme sopra riportate porta a dire che l'art. 90 del Tuel disciplina come norma speciale, richiesta dall'art. 65 (rubricato cumulo di impieghi pubblici) dal Testo Unico, solo il cumulo di impieghi pubblici (pubblico + pubblico) e non disciplina i casi (privato + pubblico). Quindi se il privato riconosce/ accorda aspettativa nulla osterebbe all'assunzione art. 90 del Tuel a tempo pieno e non solo part-time.
A conferma del ragionamento che per consentire il "cumulo di incarichi pubblici (pubblico + pubblico)" serva una norma speciale l' art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha novellato l'art.110 del Tuel prevedendo al comma 5 che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio con norma analoga a quella originaria dell'art. 90.
Questa argomentazione vale per il cumulo di impieghi pubblici: il divieto non sembrerebbe estendere ai privati.
In questo caso, la legge ha introdotto le eccezioni degli artt. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000 (i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni).
La mancanza di estensione da parte della norma del Tuel di quest'ultimo principio al cumulo "pubblico/ privato" non puo’essere portata a supporto di un divieto espresso di utilizzare a tempo determinato full time in staff un lavoratore collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato in quanto il Tule disciplina solo un comparto (enti locali) del più generale ambito del pubblico impiego.
A conferma di questo ragionamento si cita anche questa norma :
comma 9 dell'art. 53 del 165/2001.
Da questa norma si ricava la possibilità di pubblico + privato previa verifica insussistenza conflitto di interessi e previa (in questo caso prima dell'accettazione dell'offerta di lavoro) autorizzazione da parte del Comune.
In conclusione si chiede se nel caso in esame sia possibile per il Comune assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel un dipendente collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato oppure sia insormontabile il divieto posto dall’art. 60 del D.P.R. N. 3 DEL 1957 e sia consentita solo un part-time.
Quesito del 28/02/2022
Assunzione tempo determinato
Avevamo previsto nella programmazione del personale 2021/2023 (anno 2021) l'assunzione di un istruttore tecnico entro la fine dell’anno ma il concorso di fatto si è svolto a febbraio. Considerato che la spesa per tale dipendente è già prevista a bilancio (è stata iscritta contestualmente all'aggiornamento della programmazione) è possibile procedere all'assunzione in mancanza di bilancio approvato?
Quesito del 26/01/2022
Attribuzione mansioni di Messo Notificatore
Questa Amministrazione intende istituire un posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1, da incardinare nell’area Affari Generali e prevedendo per il posto di nuova istituzione anche l’attribuzione delle mansioni di Messo Comunale, da svolgersi in caso di mancanza e/o a supporto del Messo Comunale esistente e inquadrato in Cat. B.3.
Si chiede se nulla osti all’istituzione del posto come indicato, prevedendo tra le funzioni che il dipendente dovrà svolgere (e nel relativo bando di concorso pubblico) anche quelle di messo notificatore in caso di mancanza e/o a supporto del Messo Comunale nominato e titolare del posto.
Quesito del 17/01/2022
Nulla osta utilizzo dipendente ex art. 110 del TUEL
Un dipendente di altro Comune che vince una selezione ex art. 110 in altro Comune ha diritto automatico all'aspettativa dal Comune nel quale ha un contratto a tempo indeterminato o deve chiedere il nulla osta al Comune di provenienza per assumere l'incarico ex art. 110 nell'altro comune in cui ha vinto la selezione?
Quesito del 29/11/2021
Titolo di studio minimo per partecipazione selezione pubblica
Vorrei sapere se per la partecipazione a selezione cantoniere sia necessario il diploma di terza media o sia sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico (anche senza aver conseguito il diploma)
Quesito del 02/08/2021
Assunzione vincitore concorso pubblico con partita iva
Il Comune ha indetto un CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – UFFICIO TECNICO COMUNALE – UFFICIO TRIBUTI CATEGORIA C 1 e la vincitrice del concorso è risultata una geometra libero professionista – che lavora con orario part time in alcuni comuni.
La geometra attualmente presta servizio presso alcuni comuni con un orario part - time (contratto a tempo determinato) per un totale di 18 ore. Attualmente però è titolare di 4 PARTITE IVA:
2 S.R.L. UNICO SOCIO - (NON CI SONO DIPENDENTI E NON PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA - SOLO IMMOBILI E TERRENI SU CUI PERCEPISCE AFFITTO);
1 SNC UNICO SOCIO;
1 PARTITA IVA LIBERO PROFESSIONISTA.
Il quesito che pone il Comune è questo: può procedere con l'assunzione della Geometra, a tempo pieno 36 ore, nonostante la stessa sia titolare di partite IVA? E nell'eventualità non fosse possibile sarebbe fattibile una forma alternativa alla predetta assunzione?
Quesito del 18/06/2021
Equipollenza diploma di geometra ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
Codesto Ente ha bandito un concorso per istruttore tecnico prevedendo quale requisito di partecipazione il possesso di: diploma di geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985) o diploma di istruzione tecnica per il settore tecnologico, ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) di cui al DPR n. 88/2010, o equipollente; solo ed esclusivamente in caso di diploma di scuola secondaria di secondo grado diverso dal precedente, possono essere considerati validi per l’ammissione al presente bando i seguenti titoli di studio o equipollenti:
- Laurea triennale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile ed ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o Laurea ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 4-Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, 8-Ingegneria civile e ambientale, o Diploma universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;
- Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o laurea specialistica ex D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio e titoli equiparati ad una delle classi del nuovo ordinamento.
Atteso che un partecipante ha dichiarato di possedere il diploma di perito agrario si chiede se questo titolo di studio può considerarsi equipollente al diploma di geometra ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Quesito del 03/06/2021
Applicabilità dell'art. 10 d.l. 44/2021 ai concorsi indetti a marzo ma pubblicati in G.U. ad aprile
Codesto Ente ha indetto diverse procedure concorsuali i cui bandi approvati con determinazione in data 24/03/2021 sono stati trasmessi in medesima data all’Istituto Poligrafico e Z.S per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è stata disposta dall’Istituto Poligrafico per il giorno 20/04/2021. Le procedure concorsuali sono state strutturate nelle tre prove (due scritti e un orale). Nel corso di tale periodo di tempo è intervenuto l’art. 10 del d.l. 44/2021 il quale persegue l’obiettivo primario di riduzione i tempi di reclutamento del personale nelle p.a. .
Richiamata la nota Anci Prot. n. 36/VSG/SD/ AB “Semplificazione delle procedure concorsuali e superamento delle limitazioni alle prove in presenza” laddove è indicato che “secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, dette modalità semplificate sono adottate “anche in deroga” alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili - a discrezione delle amministrazioni” e rilevato che la norma introduce una disciplina derogatoria ma non abrogatrice del DPR 487/1994 e della L. n. 56/2019, si chiede quale sia la procedura corretta che l’Ente debba adottare per non incorrere in un possibile contenzioso:
1. prendere atto del contenuto dell’art. 10 e procedere con l’adeguamento normativo del bando riducendo le prove da tre a due (in questo caso è necessaria una nuova pubblicazione in G.U.? I tempi di pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U. sono particolarmente lunghi sicchè anche qualora l’Ente dovesse decidere per applicare le misure di semplificazione previste dal D.L. n. 44/2021, con conseguente riapprovazione dei bandi, questo implicherebbe un notevole spostamento nel tempo dello svolgimento delle procedure concorsuali);
2. lasciare inalterata la procedura concorsuale così come previsto dai bandi in virtù della natura derogatoria e non abrogatrice dell’art. 10 ed in considerazione del fatto che un adeguamento alla norma implicherebbe per assurdo, ed in palese contrasto con la ratio della norma, un rallentamento delle medesime dovuto: alla modifica dei bandi e della procedura di svolgimento dei concorsi, alla loro riapprovazione, alla trasmissione alla G.U. per la pubblicazione ed al conseguente periodo di tempo che deve trascorrere prima che si proceda alla materiale pubblicazione; inoltre l’Ente dovrebbe procedere con il contestuale avvio della procedura volta all’individuazione di un operatore economico che offra in termini congrui l’espletamento del servizio atto a consentire lo svolgimento delle prove con modalità informatiche e digitali, previa approvazione di apposita variazione al bilancio di previsione (trattasi di un dispendio di risorse di difficile reperibilità per un Ente di piccole dimensioni come il nostro con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).