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Personale

Verifiche preliminari per procedere alle assunzioni

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10 risultati di 234

Quesito del 02/08/2022

Possibilità di assumere dipendente privato collocato in aspettativa ex art. 90 TUEL

Il quesito verte sulla possibilità da parte del Comune di assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel una figura professionale che si colloca in aspettativa presso il suo datore di lavoro (società partecipata in house del Comune).
Va premesso che ai sensi dell’art. 60 operi il divieto espresso dall'art. 60 D.P.R. N. 3 DEL 1957.
Tale divieto (in particolare il divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati)sembrerebbe operare, ad una prima lettura non coordinata con altre norme, a meno che non si accerti l'esistenza di eccezioni stabilite dalla legge.
Sempre ad una prima lettura, l'unica eccezione che sembrerebbe possibile individuare per il cumulo di impieghi pubblico/ privato è quella introdotta dall'art. 53 comma 7 del CCNL 18/05/2018: esso introduce la possibilità per il dipendente del nostro comparto con rapporto di lavoro non superiore al 50% di svolgere un'altra attività subordinata.
Ma forse queste due norme andrebbero lette in combinato disposto con queste:
Articolo 53 Dlg165/2001
D.P.R. 10-1-1957 n. 3
Capo II
Cumulo di impieghi.
(commento di giurisprudenza)
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Il combinato disposto delle due norme sopra riportate porta a dire che l'art. 90 del Tuel disciplina come norma speciale, richiesta dall'art. 65 (rubricato cumulo di impieghi pubblici) dal Testo Unico, solo il cumulo di impieghi pubblici (pubblico + pubblico) e non disciplina i casi (privato + pubblico). Quindi se il privato riconosce/ accorda aspettativa nulla osterebbe all'assunzione art. 90 del Tuel a tempo pieno e non solo part-time.
A conferma del ragionamento che per consentire il "cumulo di incarichi pubblici (pubblico + pubblico)" serva una norma speciale l' art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha novellato l'art.110 del Tuel prevedendo al comma 5 che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio con norma analoga a quella originaria dell'art. 90.
Questa argomentazione vale per il cumulo di impieghi pubblici: il divieto non sembrerebbe estendere ai privati.
In questo caso, la legge ha introdotto le eccezioni degli artt. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000 (i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni).
La mancanza di estensione da parte della norma del Tuel di quest'ultimo principio al cumulo "pubblico/ privato" non puo’essere portata a supporto di un divieto espresso di utilizzare a tempo determinato full time in staff un lavoratore collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato in quanto il Tule disciplina solo un comparto (enti locali) del più generale ambito del pubblico impiego.
A conferma di questo ragionamento si cita anche questa norma :
comma 9 dell'art. 53 del 165/2001.
Da questa norma si ricava la possibilità di pubblico + privato previa verifica insussistenza conflitto di interessi e previa (in questo caso prima dell'accettazione dell'offerta di lavoro) autorizzazione da parte del Comune.
In conclusione si chiede se nel caso in esame sia possibile per il Comune assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel un dipendente collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato oppure sia insormontabile il divieto posto dall’art. 60 del D.P.R. N. 3 DEL 1957 e sia consentita solo un part-time.

Quesito del 28/02/2022

Assunzione tempo determinato

Avevamo previsto nella programmazione del personale 2021/2023 (anno 2021) l'assunzione di un istruttore tecnico entro la fine dell’anno ma il concorso di fatto si è svolto a febbraio. Considerato che la spesa per tale dipendente è già prevista a bilancio (è stata iscritta contestualmente all'aggiornamento della programmazione) è possibile procedere all'assunzione in mancanza di bilancio approvato?

MEMOWEB n. 31 del 15/02/2022

Regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni: quaderno operativo ANCI

La pubblicazione riepiloga tutte le regole vigenti per assumere personale, sia a tempo indeterminato con il nuovo criterio della cd. “sostenibilità finanziaria” introdotto due anni fa, che a tempo determinato, utilizzando le risorse proprie di bilancio e quelle del PNRR

MEMOWEB n. 26 del 08/02/2022

Capacità assunzionali dei piccoli comuni facenti parti di Unioni di comuni: no alla cessione

Corte dei Conti Lombardia: i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale

Quesito del 26/01/2022

Attribuzione mansioni di Messo Notificatore

Questa Amministrazione intende istituire un posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1, da incardinare nell’area Affari Generali e prevedendo per il posto di nuova istituzione anche l’attribuzione delle mansioni di Messo Comunale, da svolgersi in caso di mancanza e/o a supporto del Messo Comunale esistente e inquadrato in Cat. B.3.
Si chiede se nulla osti all’istituzione del posto come indicato, prevedendo tra le funzioni che il dipendente dovrà svolgere (e nel relativo bando di concorso pubblico) anche quelle di messo notificatore in caso di mancanza e/o a supporto del Messo Comunale nominato e titolare del posto.

Quesito del 17/01/2022

Nulla osta utilizzo dipendente ex art. 110 del TUEL

Un dipendente di altro Comune che vince una selezione ex art. 110 in altro Comune ha diritto automatico all'aspettativa dal Comune nel quale ha un contratto a tempo indeterminato o deve chiedere il nulla osta al Comune di provenienza per assumere l'incarico ex art. 110 nell'altro comune in cui ha vinto la selezione?

Quesito

Reclutamento categorie protette ex legge 68/1999

Questo ente ha un numero di dipendenti pari a 47 è tenuto a ricoprire due posti con soggetti appartenenti alle categorie protette ex legge 68/1999.
In data 31/05/2021 una dipendente appartenente alle categorie protette si è dimessa dal servizio per raggiunti limiti di età e attualmente l’ente non ha ancora coperto il posto non avendo indetto selezioni o concorsi a tal fine.
Si chiede quale sia il termine ultimo entro cui l’ente deve provvedere alla copertura del posto con l’ulteriore dipendente appartenente alle categorie protette e qualora volesse bandire un concorso (attualmente i posti da ricoprire nel piano dei fabbisogni triennale sono unicamente appartenenti alla categoria D) se deve prioritariamente riservare la copertura del posto agli appartenenti a tali categorie.

Quesito del 29/11/2021

Titolo di studio minimo per partecipazione selezione pubblica

Vorrei sapere se per la partecipazione a selezione cantoniere sia necessario il diploma di terza media o sia sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico (anche senza aver conseguito il diploma)

MEMOWEB n. 227 del 22/11/2021

Pari opportunità: pubblicata la legge che modifica il Codice

La legge 162/2021 del 5 novembre modifica il decreto legislativo 198/2006 e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

MEMOWEB n. 75 del 20/04/2021

Nuove procedure di svolgimento dei concorsi

QUESITO:
Nel mese di maggio il nostro Ente deve svolgere le prove relative ad un concorso per l'assunzione di un Operaio specializzato di categoria giuridica B.3 (la scadenza del bando è fissata per il 26/04/2021). Si chiede se le modalità semplificate introdotte dal D.L. n. 44/2021 devono essere obbligatoriamente applicate a tutti i concorsi le cui prove si svolgeranno a partire dal 03/05/2021 o se sono previste soltanto quale facoltà degli Enti. Nello specifico si chiede quanto segue:
1. se possiamo svolgere ancora le prove in presenza (sembrano superate le disposizioni relative al numero massimo di concorrenti per ogni sessione e di conseguenza anche la necessità di approvare il Piano operativo specifico in ottemperanza al Protocollo DFP 03/02/2021).
2. se possiamo ancora effettuare (come stabilito nel bando) due prove scritte e una prova pratica/orale (oltre alla lingua straniera e alla prova di informatica) o se siamo obbligati a svolgere una sola prova scritta oltre alla prova orale.
3. se abbiamo l'obbligo di far svolgere ai candidati la prova scritta con l'utilizzo degli strumenti informatici (dovendo in tal modo noleggiare uno spazio che possa garantire la disponibilità di un numero di postazioni pari a quello dei concorrenti ammessi).
4. se possiamo ancora fare la prova di informatica e quella di lingua straniera (non pare essere stata superata la previsione di tali prove).
Si chiede quindi in definitiva di confermare o meno se tali disposizioni costituiscano soltanto una deroga alle modalità ordinarie di svolgimento dei concorsi in presenza, rimanendo quindi in capo all'Ente la discrezionalità di scelta, o se rappresentino un obbligo.