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Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000
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Regio Decreto legge n. 773nav del 18/06/1931
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - navigabile
Regio Decreto legge n. 635 del 06/05/1940
R.D. n. 635/1940 - Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza - navigabile
Iscrizione e cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero
INFORMAZIONI
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.
Competenti alla regolare tenuta dell' A.I.R.E. sono i comuni italiani. L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.
L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.
L'obbligo di iscrizione riguarda:
- i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno;
- i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
- coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
QUANDO
L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.
DOVE
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].
NOTE
Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:
- l trasferimento della propria abitazione o residenza;
- le nascita dei figli;
- i matrimoni;
- le morti;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.
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