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MEMOWEB n. 225 del 25/11/2024
Taxi e NCC: il requisito della residenza è costituzionalmente illegittimo
E’ contro la Costituzione il requisito di essere residente in uno dei Comuni della Regione come necessario al fine dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono le seguenti:
- Istanza di partecipazione al Bando ncc;
- Istanza di rilascio dell’autorizzazione;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione a erede;
- Istanza di trasferimento dell’autorizzazione a soggetto designato dall’erede;
- Comunicazione di sostituzione alla guida su designazione dell’erede;
- Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
- Comunicazione ad altri comuni di ulteriori rimesse;
- Comunicazione di accesso nel territorio di altri comuni
- Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
- Comunicazione di cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Operatori che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente.
DESCRIZIONE
Il servizio si rivolge ad un’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, la richiesta di un servizio a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti; esso può essere effettuato senza limiti territoriali ed è privo di carattere obbligatorio.
L’autorizzazione è rilasciata dal comune territorialmente competente attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto[1].
Inizio e termine del singolo servizio devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse, mentre prelevamento e arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori Provincia/area metropolitana del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire nelle rimesse[2]; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (il vettore può tuttavia disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della stessa Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione a tali comuni)[3].
È vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In tali comuni, i veicoli possono sostare, a disposizione dell’utenza, solo all’interno della rimessa[4]. È invece consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
Non è ammesso il cumulo in uno stesso soggetto di licenza taxi e autorizzazione Ncc[5];
è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio Ncc.
Ai veicoli adibiti a servizio Ncc è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
L’autorizzazione può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:
- sia in possesso di licenza da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che ha trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
I titolari di autorizzazione in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio, possono mantenerne la titolarità, facendosi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti[6] e possono, inoltre, avvalersi della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile.
I titolari devono tenere e compilare un foglio di servizio in formato elettronico[7], che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio e fine servizio, destinazione; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esso è sostituito da una versione cartacea, con numerazione progressiva delle singole pagine e gli stessi contenuti previsti per quello in formato elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per non meno di quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa[8].
Le autovetture Ncc devono essere accessibili ai portatori di handicap e recare nel parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» ed una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero progressivo.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I comuni possono regolamentare l’accesso nel loro territorio o, specificamente, nelle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, con autocertificazione, dell’osservanza e titolarità dei requisiti di cui alla L. n. 21/92 e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli abilitati al servizio Ncc allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio Taxi.
I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione, negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari[9], possono derogare a quanto previsto dal c.3 art. 11, L. n. 21/92, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[10], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, è consentito che le autovetture immatricolate per il servizio Ncc siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio Taxi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. ........ in data ....../....../.............;
- Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. ........ in data ....../....../.............;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente occorre:
- iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art.5, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio Ncc.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[11], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del noleggiatore |
Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea |
Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21 |
Possesso requisiti morali |
Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps |
Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Ncc |
Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21 |
Possesso requisiti professionali [12] |
Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio Ncc; |
Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati |
Sempre in caso di istanza di autorizzazione e di istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa; |
Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o SCIA sostitutiva, in caso di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e/o locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2; |
Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc); |
Sempre in caso di istanza di autorizzazione e istanza di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce l’autorizzazione |
Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Autorizzazione Ncc in originale |
Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione |
q |
Certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente |
Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992 |
q |
Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede; |
Sempre in caso di trasferimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992 |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi |
Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare dell’autorizzazione; per incarichi pubblici elettivi e sindacali |
q |
Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità |
Sempre, nelle ipotesi di sostituzione alla guida |
q |
Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare |
Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare |
q |
Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione |
Sempre, nel caso di sostituzione alla guida |
q |
Certificato di morte del titolare dell’autorizzazione e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede |
Sempre in caso di sostituzione alla guida su designazione di erede |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione Ncc originale. |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di euro .................. |
Quando previsto dal Comune |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC
Requisiti Morali: non possono esercitare il servizio Ncc, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). Ai fini dell’esercizio del servizio Ncc occorre, inoltre, non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).[13]
Requisiti professionali: ai fini dell’esercizio del servizio Ncc, occorre l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, L. n. 21/1992. L'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dal bando di concorso.
I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento/rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione/diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro ........ giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
[2] O presso i pontili di attracco.
[3] Ai sensi dell’art.3, c.3 della L. n. 21/1992, in deroga a ciò, “in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna, l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro cui devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”.
[4] I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
[5] È invece ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
[6] Ai sensi dell’art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992 Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione».
[7] Le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
[8] Ai sensi dell’art. 11, c.4-bis della L. n. 21/1992 In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. «Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale».
[9] In accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone.
[10] Previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti.
[11] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Regolamento
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