A - Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS
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MEMOWEB n. 165 del 11/09/2017
Giochi pubblici: raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata. I punti principali
Ai comuni il potere di stabilire orari di apertura delle sale e distanze minime da scuole, chiese e oratori. Raggiunta l'intesa anche sul Fondo per la non autosufficienza
Regio Decreto legge n. 773nav del 18/06/1931
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - navigabile
NOTA OPERATIVA del 07/12/2017
L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 e prospetto riepilogativo delle disposizioni legislative, tempistica, sanzioni e adempimenti comunali.
Il 16 dicembre 2017 scade il termine ultimo assegnato ai Comuni dalla Legge regionale n. 5/2013 per concludere le operazioni di mappatura dei luoghi sensibili e individuazione degli esercizi a cui applicare la disciplina dell’incompatibilità rispetto ad essi.
NOTA OPERATIVA del 05/12/2017
L.R. Piemonte n. 9/2016 e prospetto riepilogativo delle disposizioni legislative, della tempistica, delle sanzioni e degli adempimenti in capo ai comuni.
Dal 20 novembre 2017 è operativo il divieto di collocare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del Tulps (R.D. n. 773/1931) in esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico collocati nei pressi di luoghi sensibili, sancito dalla Legge regionale Piemonte n. 9 del 2 maggio 2016.
NOTA OPERATIVA n. 205 del 07/11/2017
Autorizzazioni per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a) e lett. b) del TULPS
Non sempre la competenza nel rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune