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ART. 138 C.P.C - (Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie
MEMOWEB n. 112 del 11/06/2018
La notifica degli atti nel nuovo quadro normativo
Riepilogo delle recenti disposizioni ed introduzione al nuovo corso on line per i messi notificatori.
NOTA OPERATIVA n. 106 del 01/06/2018
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Rendiamo disponibile tavola sinottica aggiornata alle recenti modifiche legislative.
NOTA OPERATIVA n. 102 del 28/05/2018
La riforma della notificazione degli atti amministrativi
Analisi della portata del D.L. 22 ottobre 2016, n.193 sulle procedure in materia di notificazione di atti amministrativi.