Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (Art. 143 C.P.C.)
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Notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
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Art. 143 C.P.C. - (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
MEMOWEB n. 112 del 11/06/2018
La notifica degli atti nel nuovo quadro normativo
Riepilogo delle recenti disposizioni ed introduzione al nuovo corso on line per i messi notificatori.