Modulistica
INFORMAZIONI
Per i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea è prevista la possibile di esprimere il proprio voto (elettorato attivo) e di candidarsi (elettorato passivo) in occasione dell’elezione del Parlamento europeo.
I cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono tuttavia adempiere ad un passaggio preliminare, costituito dalla presentazione di una domanda al sindaco del Comune di residenza entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione.
COSA FARE
Il cittadino europeo deve presentare:
- domanda di iscrizione, nel modulo che viene fornito in tempo utile;
- copia fotostatica di documento di identità, non autenticata.
La presentazione deve avvenire entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al sindaco e consegnata o spedita mediante raccomandata o con le altre modalità consentite dalla vigente normativa. La domanda deve essere compilata sul previsto modulo disponibile presso lo stesso ufficio elettorale o sul sito internet del Ministero dell’interno.
NOTE
I cittadini dell’Unione iscritti in occasione di precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza.
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Il modello può essere facilmente tradotto grazie apposita funzionalità inclusa nel modello stesso (deve essere scaricato e aperto con un lettore di PDF, come ad esempio Acrobat), e deve essere allegato alla lettera distinto per ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire al Ministero traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT),Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK)
INFORMAZIONI
In occasione delle elezioni comunali i cittadini di un altro Paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare nel Comune di residenza e possono candidarsi alla carica di consigliere comunale.
Possono altresì svolgere le funzioni di assessore, ma non possono candidarsi a Sindaco o e Vice Sindaco, poiché questi ultimi rivestono la carica di ufficiali di governo.
Lo stesso diritto spetta ai dipendenti delle ambasciate o dei consolati, anche se non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che possono candidarsi e/o votare nel comune ove svolgono il servizio.
Per poter beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo è necessario chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.
COSA FARE
Occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.
Il termine è non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione delle elezioni (quarantesimo giorno antecedente la data della votazione).
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata o fatta pervenire con le modalità consentite dalla vigente normativa all’ufficio elettorale. Nella domanda occorre dichiarare la cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo del paese di origine, la richiesta di iscrizione anagrafica, se non già iscritto e la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali.
NOTE
Il diritto di voto e di candidatura per cittadini U.E. si estende anche alle eventuali elezioni circoscrizionali.
INFORMAZIONI
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali e residenti in uno Stato che garantisca condizioni adeguate per il voto (e con cui il Governo italiano abbia quindi sottoscritto un’apposita convenzione, in assenza della quale è possibile esclusivamente il voto in Italia) possono votare per corrispondenza in occasione:
- della elezione della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica;
- dei referendum abrogativi o costituzionali.
Per l’elezione delle camere sono state individuate le seguenti ripartizioni territoriali:
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- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia
- America meridionale
- America settentrionale e centrale
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Negli stati con una convenzione attiva, l’elettore può scegliere (c.d. “opzione”) di votare in Italia, nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure di esprimere il voto all’estero, ricevendo pertanto dal competente consolato un plico con il materiale necessario. Qualora decida di votare in Italia, l’opzione andrà esercitata con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Dal 2016 la possibilità di votare all’estero per corrispondenza è estesa anche ai cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, dietro apposita opzione che va indirizzata al Comune di residenza, entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Tale opzione è valida per un’unica consultazione.
DOVE
L’opzione per votare in Italia dei cittadini AIRE deve essere esercitata presso il competente Consolato italiano, preferibilmente utilizzando l’apposito modello reperibile presso il Consolato stesso, i patronati, le associazioni, i “COMITES” oppure in via informatica sul sito web del Ministero degli Affari esteri: www.esteri.it o su quello del Consolato di competenza.
Per i cittadini italiani temporaneamente all’estero si veda quanto detto in precedenza.
NOTE
Possono votare per corrispondenza, rivolgendosi al competente Consolato italiano, anche coloro che si trovano all’estero in servizio o in missione internazionale.
INFORMAZIONI GENERALI
Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Corte d’Appello.
L’iscrizione avviene sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, da formularsi nel mese di ottobre di ciascun anno, al quale sono richiesti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
- chi ha superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo può altresì chiedere la cancellazione dall’albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
COSA SERVE
Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.
QUANDO
Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l’iscrizione.
Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.
INFORMAZIONI
Per essere designati scrutatori presso i seggi elettorali è necessario essere iscritto in apposito albo tenuto dal Comune, formulando a tal fine apposita istanza.
L’iscrizione avviene infatti sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio almeno della scuola dell’obbligo.
Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori può richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale può essere accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
COSA SERVE
Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.
Per richiedere la cancellazione, invece, occorre formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale richiesta può essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.
INFORMAZIONI
È il certificato che attesta l’iscrizione dell’interessato nelle liste elettorali del comune di residenza. Per essere iscritti non serve alcuna richiesta in quanto l’iscrizione avviene d’ufficio.
Tale certificato viene richiesto per essere candidati alle elezioni o per essere presentatori di lista o candidatura. Il questo caso il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio entro ventiquattro ore dalla richiesta.
È richiesto anche per sottoscrivere proposte di referendum popolare o di iniziativa legislativa. In tale caso il certificato deve essere rilasciato entro quarantotto ore dalla richiesta.
Il certificato può essere in forma individuale o collettiva e può essere sostituito dall’autocertificazione, salvo quando ne è espressamente richiesta la presentazione:
- quando deve essere presentato a corredo dell’accettazione della candidatura in una lista per le elezioni;
- quando deve essere presentato a corredo della firma che il cittadino appone per sostenere una lista di candidati alle elezioni, una proposta di referendum o una proposta di legge di iniziativa popolare.
COSA SERVE
Richiesta, preferibilmente in forma scritta o anche verbale, indicando in ogni caso con precisione i nominativi e i principali dati anagrafici delle persone cui si riferisce.
QUANDO
La richiesta di tale certificato può essere fatta in qualsiasi momento. Si invita a contattare l’ufficio elettorale per agevolare l’adempimento in tempi adeguati.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.
INFORMAZIONI
Il certificato serve a dimostrare l’iscrizione nelle liste elettorali e la capacità elettorale del cittadino, cioè la sua facoltà di esercitare il diritto di voto. Viene rilasciato dal Comune di residenza del soggetto cui si riferisce (anche in caso di certificato storico).
La capacità elettorale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:
- essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
- avere subito l'interdizione dai pubblici uffici.
Può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (salvo nei procedimenti elettorali, quando ne è espressamente richiesta la presentazione a corredo della presentazione delle liste o relativamente alla presentazione di candidature) nei modi previsti dalla normativa in materia di documentazione amministrazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
COME OTTENERLO
È possibile rivolgersi, in qualsiasi momento, all’ufficio elettorale negli orari di apertura, o con le altre modalità previste (fax, PEC, email con richiesta sottoscritta digitalmente ecc.).
NOTE
Mentre il certificato di godimento dei diritti civili ha validità di sei mesi, il certificato storico ha validità illimitata.
INFORMAZIONI
La tessera elettorale è un documento tramite il quale i cittadini dello Stato italiano possono far valere il proprio diritto di voto.
Viene rilasciata dal Comune in cui il cittadino è iscritto alle liste elettorali (che, salvo casi particolari legati alle tempistiche del cambio di residenza, è quello di residenza), e sulla stessa è indicata la sezione elettorale cui il cittadino è assegnato come elettore.
Pur non essendo elemento sufficiente per l’accesso al diritto di voto è un documento necessario (in alternativa vi può essere una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione, un’attestazione del sindaco di ammissione al voto o un attestato sostitutivo della tessera) per essere ammessi. Andrà pertanto conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, l’elettore dovrà presentarla unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto sarà attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi. È inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni elezione si debba produrre un certificato medico, in presenza di una patologia permanente è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata la necessità di essere accompagnati (timbro AVD), in questo caso occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:
- una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
- la tessera elettorale dell'interessato;
- la documentazione sanitaria (rilasciata dell’AUSL) attestante l’impossibilità a votare permanentemente in modo autonomo
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
COSA SERVE
La tessera elettorale sarà emessa a seguito dell’acquisto del diritto elettorale o del trasferimento di residenza, informando il cittadino a seguito della prima revisione utile delle liste elettorali.
Nel caso di cambiamenti di via che comportano la variazione della sezione elettorale, sarà inviato all’indirizzo di residenza un apposito tagliando adesivo da incollare sul proprio documento.
Non c’è necessità di variazioni nel caso di cambiamenti di via che non comportino mutamenti di sezione elettorale.
La tessera elettorale potrà essere altresì emessa dietro richiesta di un duplicato in caso di deterioramento, furto, smarrimento ovvero per l’esaurimento degli spazi disponibili, nei periodi che saranno comunicati sul sito web comunale.
Ove l’emissione della tessera veda la sostituzione di una tessera ancora in possesso del cittadino (in quanto del vecchio Comune di residenza, deteriorata o con gli spazi esauriti) è opportuno recare con sé la precedente tessera.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.