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Quesito del 31/08/2019
Dimissioni volontarie - Mancato preavviso
Il comma 4 dell'articolo 51 del CCNL Enti Locali prevede, con riferimento all'oggetto del presente quesito, quanto segue: "...per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo." Si chiede in merito cosa debba intendersi per riduzione alla metà dei termini in caso di dimissioni volontarie. 1) Si riducono alla metà i 15 giorni contrattualmente stabiliti? 2) Si riduce alla metà il termine fissato di un giorno per ogni 15 contrattualmente stabiliti? 3) Si riducono alla metà entrambi i termini che quindi diventerebbero 0,5 giorni ogni 7,5 giorni contrattualmente stabiliti, che sarebbero comunque equivalenti a 1 giorno ogni 15?
Decreto legge n. 201 del 06/12/2011
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
MEMOWEB n. 105 del 31/05/2019
Comunicazioni obbligatorie 2019: pubblicato il rapporto annuale
Le statistiche contenute nel Rapporto si riferiscono al flusso dei contratti di lavoro dipendente e parasubordinato di tutti i settori economici, compresa la Pubblica Amministrazione (PA)
MEMOWEB n. 89 del 09/05/2019
L'incentivo alle dimissioni anticipate dal servizio pubblico è incostituzionale
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della provincia autonoma di Trento che prevede un incentivo all'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio
MEMOWEB n. 225 del 30/11/2018
Dimissioni dall'impiego pubblico: la revoca per grave turbamento psichico
Cassazione: per la sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente