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Quesito del 02/03/2020
Tari anno 2015
Questo Ente nell'anno 2014 ha proceduto all'accertamento del tributo tari anni precedenti. L'ufficio si è trovato, nell'anno impositivo 2015, a poter inserire una parte delle superfici definitive accertate nel ruolo TARI 2015. Dal 2016 tutte le differenze e/o omesse superfici scaturenti dagli accertamenti , ormai definitivi, sono andati a regime sul ruolo principale ordinario. Da ciò discende che una parte di superficie tari 2015 , venuta fuori dagli accertamenti anni precedenti, è messa nel ruolo principale tari 2015, senza sanzioni ed interessi, mentre la restante parte di superficie , quella relativa ad avvisi non divenuti ancora definitivi in occasione della formulazione del ruolo principale 2015 tari, è da richiedere con avviso e applicazione di interessi e sanzioni. Vorrei sapere se tale comportamento è corretto, o in alternativa, se il Comune , in considerazione del diverso trattamento dei contribuenti in occasione della stessa attività accertativa , iniziata nel 2014 e terminata nel 2015, può richiedere le differenze di imposta applicando solo gli interessi.
Quesito
Attività di controllo - Tari 2015
Questo Ente nell'anno 2014 ha proceduto all'accertamento del tributo tari anni precedenti. L'ufficio si è trovato, nell'anno impositivo 2015, a poter inserire una parte delle superfici definitive accertate nel ruolo TARI 2015. Dal 2016 tutte le differenze e/o omesse superfici scaturenti dagli accertamenti , ormai definitivi, sono andati a regime sul ruolo principale ordinario. Da ciò discende che una parte di superficie tari 2015 , venuta fuori dagli accertamenti anni precedenti, è messa nel ruolo principale tari 2015, senza sanzioni ed interessi, mentre la restante parte di superficie , quella relativa ad avvisi non divenuti ancora definitivi in occasione della formulazione del ruolo principale 2015 tari, è da richiedere con avviso e applicazione di interessi e sanzioni. Vorrei sapere se tale comportamento è corretto, o in alternativa, se il Comune , in considerazione del diverso trattamento dei contribuenti in occasione della stessa attività accertativa , iniziata nel 2014 e terminata nel 2015, può richiedere le differenze di imposta applicando solo gli interessi.
Decreto legge n. 119 del 23/10/2018