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Tecnico LL. PP.

Rilascio del permesso di costruire – Per l’istruttoria comunale

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 288

NOTA OPERATIVA n. 194 del 05/10/2021

Distanze tra edifici in centro storico: quando il limite dei 10 metri può essere derogato

Consiglio di Stato: il decreto ministeriale 1444/1968 ha introdotto il limite dei 10 metri di distanza con esclusivo riferimento alle “altre zone” diverse dal centro storico

NOTA OPERATIVA n. 193 del 04/10/2021

Piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva: serve il permesso di costruire

Tar Napoli: un impianto piscina collegato al complesso turistico non può essere considerato quale area ludica pertinenziale senza fine di lucro

Quesito del 17/09/2021

Sopraelevazione e atto di assenso degli altri proprietari

Recupero ai fini abitativi del piano sottotetto (Art. 32 L.R. 8 del 23/05/2015 e ss.mm.ii) di un maggior fabbricato costituito da due unità immobiliari appartenenti a due distinti proprietari.
Tenuto conto delle numerose e controverse sentenze del TAR a riguardo, è possibile realizzare una sopraelevazione nell’ultimo piano di un fabbricato condominiale senza la necessità di un atto di assenso da parte dei condomini dei piani inferiori?
Si precisa che durante l’istruttoria, tenuto conto che il solaio di copertura è un bene comune alle due unità immobiliari (art. 1117 del codice civile), ho richiesto delle integrazioni e in particolare la relazione tecnico-strutturale che certifichi che l’intervento sia compatibile con le caratteristiche strutturali del maggior fabbricato e la dichiarazione di assenso degli altri aventi titolo.
Tengo a precisare che la nuova copertura indicata in progetto risulta in sezione leggermente diversa rispetto a quella originari, e che i tra i due proprietari delle unità immobiliari è in atto un contenzioso per i lavori in oggetto.
L’art. 1127 del codice civile afferma che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo e precisa inoltre che la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono o se la stessa sopraelevazione pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio stesso.
A parere dello scrivente è sempre necessario avere una dichiarazione di assenso degli altri aventi titolo all’esecuzione dei lavori e pertanto in assenza di ciò non è possibile procedere con la realizzazione degli stessi.

NOTA OPERATIVA n. 132 del 09/07/2021

Stato legittimo dell'immobile: chiarimenti sulla regola del primo Decreto Semplificazioni

Tar Salerno: lo «stato legittimo dell'immobile» è quello corrispondente ai contenuti dei sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative

NOTA OPERATIVA n. 116 del 17/06/2021

La tolleranza di costruzione nell’attività edilizia

Commento al Nuovo art. 34-bis del DPR n. 380/01

MEMOWEB n. 76 del 21/04/2021

Superbonus 110: realizzazione di "cappotto termico" e occupazione di suolo pubblico

QUESITO: Occupazione permanente di suolo pubblico (cappotti esterni verso sede stradale). A seguito delle sempre più frequenti richieste di efficientamento energetico, su edifici esistenti fronteggianti le vie pubbliche, come si concilia la possibilità di realizzare un cappotto esterno ammesso dalla normativa Nazionale e Regionale con l’occupazione se pur di minima larghezza (cm 12/15) su una porzione permanente di un suolo appartenente al demanio pubblico? Tale superficie, se pur minima, rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dell’Ente. Quale procedura occorrerebbe adottare, tenendo presente che queste situazioni nei centri storici non potrebbero essere frequenti? Si potrebbe pensare come soluzione invocando la tolleranza sulle misure catastali, che tale spessore minimale possa rientrare in questa formulazione?

Quesito del 20/04/2021

Superbonus 110: realizzazione di "cappotto termico" e occupazione di suolo pubblico

Occupazione permanente di suolo pubblico (cappotti esterni verso sede stradale). A seguito delle sempre più frequenti richieste di efficientamento energetico, su edifici esistenti fronteggianti le vie pubbliche, come si concilia la possibilità di realizzare un cappotto esterno ammesso dalla normativa Nazionale e Regionale con l’occupazione se pur di minima larghezza (cm 12/15) su una porzione permanente di un suolo appartenente al demanio pubblico? Tale superficie, se pur minima, rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dell’Ente. Quale procedura occorrerebbe adottare, tenendo presente che queste situazioni nei centri storici non potrebbero essere frequenti? Si potrebbe pensare come soluzione invocando la tolleranza sulle misure catastali, che tale spessore minimale possa rientrare in questa formulazione?

NOTA OPERATIVA n. 64 del 02/04/2021

L'utilizzo del gazebo determina il titolo abilitativo: quando serve il permesso di costruire

Tar Molise: il gazebo destinato ad un uso permanente è un intervento di nuova costruzione necessitante il permesso di costruire

Quesito

Permesso di costruire convenzionato

È stato rilasciato un permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale all’interno del centro storico. Durante l’esecuzione dei lavori (inizio lavori già presentato) i proprietari hanno deciso di realizzare un sopralzo di tale immobile. Le norme consentono tale intervento mediante permesso di costruire convenzionato. La situazione urbanistica del fabbricato non consente la cessione di aree e la realizzazione di opere da cedere pertanto il committente provvederà alla monetizzazione degli standard, presentando un atto unilaterale d’obbligo, pagando il dovuto al momento del rilascio. E’ possibile dunque rilasciare un permesso di costruire convenzionato in variante ad un permesso di costruire ordinario?