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Tecnico LL. PP.

Permesso di costruire in deroga (art. 14, c. 1)

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10 risultati di 129

Quesito del 26/09/2024

Permesso di Costruire convenzionato

Un'impresa intende presentare un Permesso di Costruire convenzionato per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato nel centro storico. Le norme del PGT permettono, nei comparti del Piano delle Regole ricadenti nei NAF e soggetti a Piano Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato, un incremento dell’indice fondiario esistente.
Le NTA precisano che le tavole PR1 e PR2 individuano nei NAF i comparti da attuare tramite Piano Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 20 delle Disposizioni Comuni.
L’art. 28-bis del DPR 380/2001 consente il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato se le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con modalità semplificate. La valutazione del Comune sembra più orientata a singole richieste edificatorie piuttosto che a valutazioni generali.
L’art. 10, comma 2, della L.R. 12/2005, stabilisce che il Piano delle Regole definisce le modalità di intervento, compreso il Permesso di Costruire convenzionato. L’art. 14, comma 1-bis, chiarisce che, nel tessuto urbano consolidato, il Permesso di Costruire convenzionato si applica, salvo i lotti liberi, con la possibilità di usare un Piano Attuativo.
In sintesi, è necessario prevedere il Permesso di Costruire convenzionato nel piano urbanistico o è comunque richiedibile anche nei centri storici (NAF)?

  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

NOTA OPERATIVA n. 23 del 03/02/2022

Permesso di costruire in deroga: no al silenzio-assenso

Consiglio di Stato: il permesso di costruire in deroga di cui all'art.14 del dpr 380/2001 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio

NOTA OPERATIVA n. 196 del 12/10/2020

Nuovo decreto-legge Covid-19: proroga dei titoli abilitativi edilizi

In virtù della proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, vengono aggiornati i periodi di validità del “Permesso di costruire e SCIA”. Riassunto delle ultime modificazioni

NOTA OPERATIVA n. 211 del 28/10/2021

Il cartello di cantiere nel controllo dell'attività edilizia

Nota di approfondimento, aggiornata alle ultime disposizioni, con le integrazioni riguardanti la nuova CILAS, e il recepimento della più recente giurisprudenza.

NOTA OPERATIVA n. 116 del 17/06/2021

La tolleranza di costruzione nell’attività edilizia

Commento al Nuovo art. 34-bis del DPR n. 380/01

NOTA OPERATIVA n. 89 del 10/05/2021

Le proroghe dei titoli abilitativi edilizi

Le novità introdotte dai decreti Cura Italia, Semplificazioni

NOTA OPERATIVA n. 12 del 20/01/2021

Titoli abilitativi edilizi

Le proroghe previste dalle ultime legislazioni: L. n. 27/2020 “Cura Italia” – L. n. 120/2020 “Semplificazione” – - L. n. 159/2020 “Emergenza da COVID -19, con il D. L. n. 02 del 14 gennaio 2021”

Quesito del 11/01/2021

Art. 9 L. 122/1989 (L. Tognoli): permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso da cantina a garage

Il quesito che si pone è relativo all’art. 9 comma 1 della L. 122/89 (Tognoli). Il caso di specie riguarda un edificio in centro storico e per il quale il vigente P.R.G. ha stabilito che gli interventi possibili, visto il grado di protezione dell'edificio stesso, sono la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo.
I proprietari hanno presentato recentemente una richiesta di permesso di costruire con la quale richiedono il cambio di destinazione d’uso, da cantina a garage, di un locale al piano terra del suddetto edificio con conseguente modifica prospettica.
Considerato che l’art. 9 comma 1 della L. 122/89 (Tognoli) stabilisce che: “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.”
Considerato altresì che la modifica prospettica non rientra tra gli interventi previsti dalla normativa vigente del P.R.G. per l’edificio in questione, con il presente quesito si chiede se è corretto applicare la suddetta deroga e quindi assentire, oltre al cambio di destinazione d’uso, anche alla modifica del prospetto.