Modulistica
L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.
ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE
Per quanto riguarda l’ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite.
Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.
Il comma 7232 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e l’art. 6, commi 1 e 4, del decreto prevedono che si debba tenere conto di dette somme nell’ambito delle eventuali regolazioni relative al Fondo di solidarietà comunale (FSC).
Si deve sottolineare che non tutte le somme relative ai riversamenti sono autonomamente suscettibili di determinare la corrispondente regolazione sul Fondo, in quanto si deve verificare se le somme in questione incidono in misura determinante sulla distribuzione delle risorse del Fondo stesso.
In ogni caso, gli enti locali interessati devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento in parola, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7.
ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE
L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, che saranno illustrate al paragrafo 6, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.
Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.
E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.
Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.
Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.
ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE
L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.
Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.
E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.
Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.
Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.
ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE
L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del comune.
L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE
L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica, mediante l’applicazione “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Portale federalismo fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario.
A tal fine occorre inserire i relativi dati nella sezione dell’applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 2.5 “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della legge n.147 del 2013”.
L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
In ogni caso, il comune, all'esito positivo dell'istruttoria, dispone il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul capitolo di capo 10, n. 3465, articolo 4, denominato “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016”. Il versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L’indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.
Con il D.Lgs. 220/2023 sono stati abrogati gli istituti del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92; pertanto, dal 4 gennaio 2024 il contribuente, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, non avrà più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all’ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva.
In merito alla suddetta norma abrogativa il MEF ha diramato il comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024 con il quale è stato chiarito che:
• l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione opera per i ricorsi tributari notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024;
• invece, per i medesimi ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, in vigore fino alla medesima data.