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L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Comunicato n.2 del 31 luglio 2024

IMU: certificazione della perdita di gettito per l'anno 2021

PRATICA COD. 898761.N21

Come per le utenze di luce e gas, chi si trova in condizioni di difficoltà economica ha diritto a uno sconto sulla tassa sui rifiuti. È il cosiddetto bonus Tari, introdotto dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Non esiste una procedura da seguire per richiedere il bonus in oggetto, la sua applicazione avviene in automatico sulla base dell’ISEE dichiarato. Provvede poi il Comune di residenza a decidere l'entità dello sconto. Dunque, non bisogna fare alcuna domanda per richiedere l’accesso alla misura.

PRATICA COD. 853540.10

L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

Pertanto il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2014 e per omesso/parziale versamento anno d'imposta 2015 scadrà il 26 marzo 2021 anziché il 31 dicembre 2020.

MEMOWEB n. 150 del 02/08/2024

IMU: certificazione della perdita di gettito per l'anno 2021

Approvata la modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023

Quesito del 01/08/2024

Affidamento servizio riscossione coattiva

Il nostro comune intende affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie a soggetto iscritto all’Albo, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97.
L’affidamento rientra al di sotto delle soglie comunitarie.
Tenendo doverosamente presente delle recenti modifiche normative intervenute in materia si richiede, anche alla luce dell’interpretazione fornita da ANAC con comunicato del 22 Dicembre 2015 ad oggetto :” Applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici ai servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.”, se l’ente per predetto affidamento debba utilizzare la procedura riservata alla Concessione di Servizi applicando l’art. 187 del Decreto legislativo n.36 del 31 Marzo 2023 o in alternativa, ed in conformità al parere ANAC, l’affidamento di servizio ai sensi ex art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

PRATICA COD. 853540.5.a.1

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.