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10 risultati di 5964

L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.

LEGGE DI BILANCIO 2020

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

 

DECRETO MILLEPROROGHE 2020 - L'ABROGAZIONE DELLE NORME NON HA EFFETTO PER L'ANNO 2020.

L'art. 4 co. 3 quater del Decreto Legge 30/12/2019, n.162 dispone che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'art. 1, comma 843, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che "Per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato."

LEGGE DI BILANCIO 2020

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

 

DECRETO MILLEPROROGHE 2020 - L'ABROGAZIONE DELLE NORME NON HA EFFETTO PER L'ANNO 2020.

L'art. 4 co. 3 quater del Decreto Legge 30/12/2019, n.162 dispone che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Quesito del 22/01/2020

Accertamenti IMU

L’ufficio ha emesso un avviso di accertamento per omesso versamento delle Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 relativa ad un’area edificabile ricadente in un piano particolareggiato a prevalente destinazione artigianale-industriale.
Parte dell’intero piano particolareggiato è stato oggetto di occupazione d’urgenza e/o temporanea e successivo esproprio per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Il contribuente contesta il provvedimento adducendo che la superficie edificabile non è quella indicata nell’avviso di accertamento ma inferiore in quanto in data 18.03.2014 la società Superstrada Pedemontana Veneta Srl ha effettuato l’immissione in possesso di parte di essa in base al Decreto Motivato del 18.02.2014 con il quale il Commissario Delegato per l’emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta ha autorizzato l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori.
Con decreto disposto dall’autorità, in data 09.08.2018, le aree di cui sopra sono state oggetto di esproprio definitivo per pubblica utilità.
Si chiede, al fine della corretta applicazione della tassazione, quale delle due seguenti ipotesi sia quella corretta:
1) Durante il periodo di realizzazione dell’opera, con occupazione d’urgenza delle aree, il soggetto passivo d’imposta rimane il proprietario in quanto solo con il provvedimento di esproprio vi è il trasferimento della proprietà;
2) Durante l’occupazione d’urgenza dell’area, a seguito dell’immissione in possesso da parte dell’autorità preposta, il proprietario del terreno perde la disponibilità dell’area ed a seguito della permanente trasformazione del fondo per la realizzazione dell’opera pubblica si verifica lo spossessamento del bene con la conseguente perdita della soggettività passiva.

Quesito del 24/01/2020

Affittare appartamento comunale no ERP

Come è possibile affittare un appartamento di proprietà comunale, no ERP, ad un soggetto con l'onere del servizio di apertura e chiusura del cimitero. Come si calcola l'affitto da richiedere? E' possibile dare tale affitto ad soggetto in pensione? Si deve attuare una manifestazione di interessi con avviso pubblico?

Quesito del 13/03/2020

Aliquote IMU 2020

Le tariffe TASI approvate per il nostro Comune presentavano delle differenziazioni all’interno di un gruppo catastale, più precisamente il gruppo D.
Per l’anno 2020, la parte politica non intende modificare le aliquote derivanti dalla somma: aliquota IMU più aliquota TASI; da ciò per l’IMU 2020 all’interno del gruppo catastale D dovremmo avere aliquote diversificate (10,60 per mille per i D1 e D5, mentre, 8,6 per mille per gli altri D eccetto D10). Si chiede se questa differenziazione di aliquote all’interno del gruppo catastale D sia fattibile (comunque rispetta il range stabilito dal comma 753, L. n. 160/2019).

MEMOWEB n. 50 del 16/03/2020

Differenziazione aliquote IMU all'interno della medesima categoria catastale

Proponiamo un interessante quesito, posto alla Redazione di Progetto Omnia, in materia di aliquote IMU 2020

Quesito del 06/02/2020

Ravvedimento operoso D.L. N. 124/2019.

Ci è stato chiesto da parte di un contribuente se può usufruire del ravvedimento operoso secondo le norme di recente approvazione (D.L. n. 124/2019).Detto contribuente è stato accertato ai fini IMU e TASI per omessa dichiarazione per le annualità precedenti (fino al 2014 compreso) e lo stesso ha provveduto a regolarizzare la posizione con gli pagamento degli accertamenti entro 60 gg dalla notifica usufruendo della riduzione ad un terzo della sanzione.
Il contribuente interessato deve ancora sanare le annualità 2015 e 2016 sia per IMU che per TASI.
Quindi, avremmo bisogno di sapere:
1. in generale se un contribuente già accertato per le annualità precedenti può usufruire del nuovo ravvedimento operoso oppure se la notifica per gli anni precedenti costituisce motivo ostativo, si è già a conoscenza che il contribuente interessato non dovrà aver ricevuto dal Comune nessuna comunicazione, richiesta di atti, documenti od informazioni (nessun questionario);
2. per il caso specifico trattandosi di omessa denuncia sia IMU che TASI se l’utente può usufruire del nuovo ravvedimento operoso;
3. nel caso in cui fosse necessario, per poter beneficiare del ravvedimento operoso, presentare la dichiarazione tardiva entro quale termine dovrebbe essere presentata.