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Regio Decreto legge n. 773nav del 18/06/1931
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - navigabile
Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
DESCRIZIONE
Per attività di pulizie, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Per attività di disinfezione, s’intende il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Per attività di disinfestazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate (essa può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie).
Per attività di derattizzazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
Per attività di sanificazione s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante controllo e miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione ovvero per quanto riguarda illuminazione e rumore).
Ai sensi dell’art. 3, D.M. n. 274/1997, le imprese di pulizie sono classificate in fasce, ai fini della stipula dei contratti, in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore ai due anni, nello specifico settore di attività:[1] fino a Euro 51.646,00 (comunque non inferiore a Euro 30.987,00); fino a Euro 206.583,00; fino a Euro 361.520,00; fino a Euro 516.457,00; fino a Euro 1.032.914,00; fino a Euro 2.065.828,00; fino a Euro 4.131.656,00; fino a Euro 6.197.483,00; fino a Euro 8.263.310,00; oltre ad Euro 8.263.310,00[2].
All'impresa è attribuita la classe immediatamente superiore al predetto importo medio del volume di affari al netto di IVA e permette di partecipare a gare di appalto comunitarie fino ad un importo uguale alla classe di attribuzione assegnata[3].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessaria la nomina di un responsabile tecnico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- D.P.R. n. 558/1999 “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese ...";
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ...”;
- D.M. n. 274/1997 “Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82...”;
- L. n. 82/1994 “Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione”;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o albo delle imprese artigiane[4].
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
102 |
Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione |
SCIA |
La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di commercio |
D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.lgs. n. 112/1998, art. 22, c.3, let. b) D.M. 274/1997 L. n. 82/1994 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Requisiti di onorabilità[6] |
Art. 2, c.1, l. N. 82/1994 |
Requisiti di capacità economico-finanziaria[7] |
Art. 2, c.1, d.m. n. 274/1997 |
Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa[8] |
Art. 2, c.2, d.m. n. 274/1997 |
Requisiti tecnico-professionali[9] |
Art. 2, c.3, d.m. n. 274/1997 |
Possesso requisiti morali e professionali Responsabile Tecnico[10] [11] |
Art. 10, c.3, D.L. n. 7/2007, convertito con L. N. 40/2007 |
Fasce di classificazione[12] |
Art. 3, d.m. n. 274/1997 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[13] |
Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[14] |
Art. 10, c.3, d.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007 e d.lgs. N. 81/2008 |
Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici[15] |
D.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007, art. 10, c.3 e d.lgs. N. 22/1997 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[16] |
Art. 2, c.2, l. N. 82/1994 e artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[17]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e comunicazione di collocazione in una determinata fascia (allegato A del modello + copia del documento d’identità); |
Sempre |
q |
Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e organizzativa da parte del responsabile tecnico (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Requisiti di onorabilità ex art. 2, L. n. 82/1994 e artt. 67 e 85 D.lgs. n. 159/2011
Ai fini dell’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna e pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o un’arte o interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144, R.D. n. 267/1942;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..
In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Requisiti di capacità finanziaria ex art. 2, c.1, D.M. n. 274/1997
Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.M. n. 274/1997, l'esercizio delle attività di pulizia presuppone:
- l’iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- l’esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa e requisiti professionali per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ex art. 2, commi 2 e 3, D.M. n. 274/1997
L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presuppone la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
Requisiti oggettivi
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
[2] Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, anche agli ulteriori requisiti economico-finanziari di cui all’art. 3, commi 3 e ss. del D.M. n. 274/1997:
b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.
4. L'impresa deve altresì … fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato…. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.
[3] L’eventuale variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro un anno dal suo verificarsi
[4] Le imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte/albo provinciale imprese artigiane solo se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[12] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[14] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[15] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[16] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[17] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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