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Quesito del 02/11/2021
Applicabilità art. 8 L. 689/81
La L.R.V. n. 38/2019 - Norme sulla prevenzione e cura del disturbo del gioco d'azzardo patologico - prevede all'art. 7 c. 3 che le vetrine dei locali da gioco non devono essere oscurate con pellicole-tende-manifesti o altro oggetto utile a limitarne la visibilità dall'esterno. La violazione è punita dall'art. 14 della stessa legge che recita: "[…]ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00 per ogni apparecchio da gioco di cui all'art. 110, c. 6 del R.D. 773/1931 […]”
La Questura ha compiuto un accertamento presso una sala giochi, contestando la violazione in parola in quanto le tende della sala stessa risultavano chiuse in orario di apertura, con pagamento in misura ridotta di Euro 24.000,00 per n. 12 apparecchi da gioco accesi (2.000,00 x 12).
Gli obbligati hanno presentato tramite un legale scritti difensivi, con i quali chiedono l'archiviazione o in subordine la riduzione degli importi o l'applicazione dell'art. 8 della L. 689/81.
Escluse a priori le prime due ipotesi, in quanto l'accertamento è valido e il verbale legittimo, dato atto che la condotta tenuta dal trasgressore è unitaria, preso atto che il minimo applicabile per apparecchio è di Euro 2.000,00, si chiede un parere in merito all’applicabilità dell’art. 8 della 689/81 - cumulo giuridico- ove recita "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”