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Modulistica

10 risultati di 317

Guide operative, note d’approfondimento e scadenze insieme a un archivio personalizzabile di modulistica per aiutare l’ufficiale di stato civile e d’anagrafe e i funzionari addetti all’URP ad affrontare la complessità delle loro funzioni alla prova dei cambiamenti generali della società.

Prima dell’utilizzo della modulistica di questa pratica è consigliata la lettura o consultazione dello speciale della Guida mensile, sulle Convivenze di fatto”, disponibile al link: https://www.progettoomnia.it/dettaglio/337359-convivenze-fatto

INFORMAZIONI

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sezzo sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.

COSA SERVE E DOVE CI SI RIVOLGE

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:

  • Se già si convive si compilerà l’allegata istanza;
  • Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).

L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.

Nota bene: Prima dell’utilizzo della modulistica di questa pratica è consigliata la lettura o consultazione dello speciale della Guida mensile, sulle Convivenze di fatto”, disponibile al link: https://www.progettoomnia.it/dettaglio/337359-convivenze-fatto

 

PRATICA COD. 898761.6

PROVENIENZA DALL’ESTERO O DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

 

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
  • documento d’identità di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
  • patenti di guida;
  • identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

 

  • Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
  • I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
  • Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
  • La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

 

PER GLI STRANIERI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.

 

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

  1. Prima iscrizione anagrafica - Provenienza dall'estero

È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

  • passaporto
  • permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:

a) lavoro subordinato

  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

b) motivi familiari

  • visto d’ingresso;
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della  
  • richiesta di permesso di soggiorno;
  • fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
  1. Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
  • passaporto;
  • fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

 

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

    1. sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
    2. identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
    3. trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
    4. acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.

 

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

 

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

 

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.

  • L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

 

QUANTO COSTA

I servizi descritti sono gratuiti

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE

È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.

COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

MINORI, INTERDETTI, INABILITATI

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
  • Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui , in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.

COME FARE

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.

Con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’obbligo di accettare l’autocertificazione è stato esteso ai privati.

Il controllo relativo alla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con i dati a disposizione dell’amministrazione comunale può avvenire laddove il dichiarante abbia espresso esplicito consenso.

SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali, perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse e incorre nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, istanze e autenticazioni di firma

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

È una dichiarazione relativa a tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che sono relativi al soggetto dichiarante o anche a terzi, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. Tale dichiarazione sostituisce l’atto notorio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come per le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non è prevista l’autenticazione della firma: è sufficiente sottoscriverle davanti al dipendente addetto o, qualora siano inviate per posta, per fax, tramite terza persona o per via telematica, allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

L’invio telematico della dichiarazione è consentito se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

L'autenticazione della sottoscrizione è prevista invece per le dichiarazioni:

  • rivolte ai privati;
  • da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione anche all'Ufficio Demografico, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.

  • Il funzionario incaricato, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura.

L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

 

Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.

  • Il funzionario incaricato può autenticare la firma sui “passaggi di proprietà” di autoveicoli registrati al PRA, dietro presentazione dell’atto di vendita che, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, con la sola firma del venditore. Con l’autenticazione della firma, il passaggio di proprietà non è completato: sarà cura dei privati coinvolti recarsi presso il PRA o all’ACI per la trascrizione e i relativi pagamenti. Anche in questo caso l’autenticazione della firma sconta l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per € 0,52. Nel caso il venditore sia una persona giuridica, la firma dovrà essere apposta da chi ne ha titolo, dietro presentazione di apposita documentazione da cui ciò risulti (statuto, visura camerale ecc.).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Può produrre la dichiarazione sostitutiva qualsiasi persona maggiorenne si presenti personalmente agli sportelli anagrafici, munita di un documento d'identità valido. 

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio, compatibilmente con le disponibilità degli uffici.

COSTO

Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà le autentiche delle firme assolvono l'imposta di bollo (marca da bollo) e i diritti di segreteria pari a € 0,52 salvo i casi di esenzione esplicitamente previsti dalla normativa in vigore.

TEMPI DI RILASCIO

L’autenticazione della firma è immediata, salvo necessità di verifica e approfondimenti.

SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Qualora sia rivolta a tali soggetti, le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Autenticazione di copie

CHE COS’È L’AUTENTICAZIONE DI COPIA

Si tratta dell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, della conformità all’originale di una copia (“copia conforme”).

L’autentica è possibile esclusivamente per copie di documenti originali (non è pertanto possibile autenticare una “copia di copia”) e queste ultime possono pertanto sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge. Non si può autenticare la copia di un atto notarile (unico soggetto competente al rilascio di copie autentiche è il Notaio stesso).

Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario rendere disponibile il file, munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità, per l’opportuna verifica. Solo in presenza di tali requisiti il funzionario incaricato potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.

È dovuta, dall’origine, l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (le ridotte casistiche di esenzione sono regolate dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e dalle pronunce dell’Agenzia delle Entrate), nella misura di una marca da bollo ogni quattro facciate/fogli + € 0,52 per diritti di segreteria.

Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  • copie di pubblicazioni;
  • titoli di studio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

In tale caso si applica quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

  • Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
  • i certificati medici;
  • i certificati sanitari;
  • i certificati veterinari;
  • i certificati di origine;
  • i certificati di conformità CE;
  • i certificati di marchi o brevetti.

DOVE E QUANDO

Rivolgersi all’Ufficio Demografico negli orari d’apertura

Legalizzazione di fotografia

CHE COS’È LA LEGALIZZAZIONE DI FOTO

La legalizzazione (o “autenticazione”) della fotografia consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che una fotografia corrisponde alla persona interessata. 

Tale legalizzazione serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d’armi ecc.).

L'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le fotografie per il rilascio dei documenti personali siano autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura) oppure dall’Ufficio Demografico.

Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata, munita di un documento d’identità.

  • La necessità di esibizione di foto autenticata da parte dei cittadini deve essere esplicitamente prevista per legge e il ricorso agli uffici comunali è possibile solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione (es. rilascio patente, rilascio porto d’armi). Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati.

COSA OCCORRE PRESENTARE

La persona interessata deve presentarsi personalmente, munita di:

  • una fotografia formato tessera recente a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
  • un documento di identità in corso di validità (in mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, quali testimoni);
  • (stranieri) permesso di soggiorno.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

È invece previsto il pagamento di € 0,26 quali diritti di segreteria.

DOVE E QUANDO

Rivolgersi all’Ufficio Demografico negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

PRATICA COD. 898761.4

Iscrizione e cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero

INFORMAZIONI

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.

Competenti alla regolare tenuta dell' A.I.R.E. sono i comuni italiani. L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.

Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.

Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.

L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.

L'obbligo di iscrizione riguarda:

  • i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno;
  • i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
  • coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

QUANDO

L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.

La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.

DOVE

L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.

L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.

Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].

La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.

Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].

NOTE

Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:

  •  l trasferimento della propria abitazione o residenza;
  • le nascita dei figli;
  • i matrimoni;
  • le morti;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.

PRATICA COD. 898761.7

La carta d’identità può essere chiesta al comune di residenza. Per gravi motivi può essere rilasciata anche ai non residenti, previa nulla osta del comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ ufficio.

La carta d’identità può anche essere valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea ed in altri con i quali sono stati stipulati accordi. (Vedi nota in calce).

La carta d’identità nel vecchio formato cartaceo può essere rilasciata solo nei casi in cui è ammessa l’emissione in luogo della Carta d’Identità Elettronica.

La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Al fine di favorire l’accesso ai servizi in rete della PA, Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza

Il documento può essere rilasciato anche ai neonati ed ha la seguente validità:

  • Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
  • Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
  • Dieci anni per i maggiori di età (le vecchie carte a validità cinque anni, ancora non scadute, possono essere prorogate oppure completamente sostituite con un nuovo documento con validità di 10 anni - rivolgersi in anagrafe);
  • Tre anni per i richiedenti protezione internazionale.

Ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo.

Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.

Cosa serve

  • la precedente carta d’identità, per chi ne ha avuta una, anche se scaduta;
  • 3 fotografie recenti ed identiche formato tessera su carta fotografica e stampate con soluzioni fotografiche indelebili (la Polizia Scientifica ritiene non utilizzabili, perché facilmente alterabili, quelle stampate con la stampante del PC di casa), con sfondo chiaro e a capo scoperto. Per la carta d’identità elettronica non sono necessarie le fotografie
  • denuncia presentata all’autorità di polizia in caso di furto o smarrimento della precedente
  • per i minorenni assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, se il documento si richiede valido per l’espatrio
  • dichiarazione di inesistenza degli impedimenti previsti dalla legge se il documento viene richiesto valido per l’espatrio.

Quando

In qualsiasi momento.

Il rinnovo può essere chiesto centottanta giorni prima della scadenza del documento.

Dove

Il documento è rilasciato dall’ufficio anagrafe contestualmente alla richiesta.

Note per l’espatrio

La carta d’identità può essere documento valido ai fini dell’espatrio, di norma in tutti i paesi dell’UE e in alcuni paesi confinanti non aderenti all’UE, o comunque che hanno intense relazioni diplomatiche con il nostro paese.

Consigliamo però, prima di partire, di informarsi presso il posto più vicino della Polizia di frontiera o presso il consolato italiano nel luogo di destinazione (vedi www.esteri.it ). La Polizia di Stato tiene aggiornato l’elenco degli stati in cui è possibile espatriare in un file scaricabile da questa pagina web:  (http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/).

Perché la carta d’identità sia valida per l’espatrio:

  • Non deve avere inibizioni all’espatrio (apposte sul retro);
  • Deve essere valida
  • Per il minore di anni quattordici l’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Per comprovare la titolarità della responsabilità genitoriale sul minore è oggi possibile chiedere che venga apposta sul retro del documento, l’indicazione della paternità e maternità.
  • Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessario, un documento rilasciato dalla questura con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. Dal 2014 il documento, che si chiama: “Attestazione di dichiarazione di accompagnamento“ ha una forma tipica su modulo ministeriale e viene rilasciato a seguito di apposita istanza/dichiarazione presentata su modulo ministeriale.

Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare
  2. il genitore che, avendo prole minore, non abbia l’assenso dell’altro genitore o, in assenza ottenga l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d’identità sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio
  3. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto
  4. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
PRATICA COD. 898761.142