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Modulistica

10 risultati di 317

Guide operative, note d’approfondimento e scadenze insieme a un archivio personalizzabile di modulistica per aiutare l’ufficiale di stato civile e d’anagrafe e i funzionari addetti all’URP ad affrontare la complessità delle loro funzioni alla prova dei cambiamenti generali della società.

PRATICA COD. 898761.12

La cittadinanza italiana può essere acquisita in vari modi, di seguito si illustrano i casi più diffusi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Stato Civile.

Riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”

Chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.

Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
  • accertare che l'avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera);
  • comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;

opportunamente tradotti e legalizzati;

  • attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.

  • L’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa - la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:

  • qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
  • dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.

Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.

Acquisto della cittadinanza per residenza

Chi risiede in Italia regolarmente da almeno:

  • 4 anni, se cittadino comunitario;
  • 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
  • 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.

può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.

Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.

Cittadinanza durante la minore età

La cittadinanza viene acquisita dal minore per:

  1. riconoscimento da parte di un genitore cittadino italiano o dichiarazione giudiziale della filiazione. Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento lo stesso esprima la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza”.
  2. adozione: acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, se l’adozione è pronunciata all’estero, con provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, invece, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
  3. naturalizzazione del genitore: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se conviventi (in via stabile ed effettiva, attestata con idonea documentazione e sussistente al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore) acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. Una volta raggiunta la maggiore età è possibile una rinuncia, in caso siano in possesso di un’altra cittadinanza.

Informazioni

Nel caso della richiesta di cittadinanza per matrimonio e per residenza, l’istanza è formulabile esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero dell’Interno. In tal senso si invita per ogni informazione a rivolgersi all’Ufficio Territoriale del Governo (“Prefettura”) competente per territorio.

Per quanto concerne i casi che coinvolgono direttamente l’Ufficio Stato Civile, si invita a rivolgersi ad esso negli orari d’ufficio, fissando eventualmente un appuntamento telefonico.

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (così come convertito in legge)

PRATICA COD. 898761.10

Informazioni

La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta:

  1. presso il Comune di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’Ufficio Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  2. presso il centro di nascita : da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
  3. presso il Comune di residenza dei genitori : in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita.
    • Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi.
    • Il Comune di residenza, successivamente alla dichiarazione di nascita, richiederà il numero di codice fiscale alla competente Azienda Sanitaria. La Tessera Sanitaria verrà successivamente inviata all’indirizzo del neonato.
    • I giorni vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.

Cosa presentare

  • Attestazione di nascita rilasciata dal sanitario che ha assistito al parto
  • Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti

Attribuzione del cognome

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016 (così come ripresa dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017) è facoltà dei genitori, al momento della dichiarazione di nascita, decidere se attribuire esclusivamente il cognome paterno o il doppio cognome (postponendo il cognome della madre a quello paterno come indicato dal Ministero dell'Interno con circolare 7/2017 del 14 giugno 2017).

Informazioni

Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

PRATICA COD. 898761.1

MATRIMONIO – UNIONE CIVILE – CONVIVENZA DI FATTO – FAMIGLIA ANAGRAFICA

CHI PUÒ CONTRARRE MATRIMONIO

Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

Sono condizioni impeditive:

  • l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
  • la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
  • la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
  • la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

PER I CITTADINI STRANIERI

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:

  • secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
  • secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).

Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.

Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

FASI DEL PROCEDIMENTO

            LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.

Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età;

Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

LA CELEBRAZIONE

Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.

Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).

Il DIVORZIO

Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.

Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:

  1. Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)
  2. Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento
  3. Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale
  4. Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano

Per quanto concerne le modalità 3 e 4, si veda apposita scheda informativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto

Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000

 

UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

CHI PUÒ COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE

Due persone maggiorenni dello stesso sesso.

L'unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:

  • presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
  • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
  • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'art. 87 CC con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).

La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell'art. 1 Legge 76/2016.

COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE

            FASE PRELIMINARE

Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - fanno richiesta congiunta dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di loro scelta.

La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette.

La persona non avente cittadinanza italiana che volesse porre in essere in Italia la costituzione di un'unione civile deve produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, in conformità all'art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.

Una volta ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile effettua una preliminare indagine (verifica maggiore età e identità di sesso) e predispone il processo verbale che viene sottoscritto insieme alle parti, le quali sono invitate a comparire, in una data indicata dagli interessati (comunque successiva a 15 gg dopo la richiesta presentata), per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.

In caso di infermità o comprovato impedimento di una delle parti, che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la richiesta direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

Nell'arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell'unione civile l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative; nel caso riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni invita le parti a correggerle ovvero, nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.

            COSTITUZIONE

Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un'unione civile.

Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.

Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l'ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.

I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all'originale del processo verbale di costituzione dell'unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.

L'unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

  • Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana; basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile portando copia di detto matrimonio, che verrà inserito nei registri italiani.

COME SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE

L’unione civile si scioglie per:

  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • manifestazione, anche disgiunta, delle parti di volontà di scioglimento dell’unione civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Alle unioni civili si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali, si invita a contattare l’Ufficio Stato Civile per approfondimenti.

È applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.

 

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Stato Civile

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 20 maggio 2016, n. 76

D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5-6-7

 

Le norme introdotte prevedono altresì che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

 

CONVIVENZA DI FATTO

COSA È UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:

  • la visita al convivente di fatto detenuto;
  • la visita, l'assistenza e l'accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
  • in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell'immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
  • se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  • in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune, coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di precedenti vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

L'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.

Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o - se già residenti - intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
  • trasmessa via fax
  • inviata per PEC

Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

CERTIFICAZIONE

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere redatto in forma scritta
  • deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.

Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso da parte di una delle parti;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei due contraenti.

La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.

Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.

 

FAMIGLIA ANAGRAFICA

COSA È LA FAMIGLIA ANAGRAFICA

La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). La composizione del nucleo familiare risulta dal certificato di stato di famiglia.

La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti (es. badante/famiglia della persona assistita; studenti coabitanti fuorisede).

La famiglia anagrafica risulta importante per numerosi adempimenti con enti pubblici o ai fini fiscali, e risulta nel certificato “stato di famiglia” e autocertificabile nei confronti degli enti pubblici.

COME SI COSTITUISCE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

La famiglia anagrafica si costituisce per trasferimento, presso la stessa dimora, di una o più persone (la famiglia anagrafica può essere costituita anche di una sola persona), legate dai vincoli di cui sopra.

La famiglia può vedere variazioni successive, attraverso le variazioni anagrafiche, compresa l’aggregazione di intere famiglie, la scissione delle stesse o la variazione di indirizzo di un intero nucleo familiare.

QUANDO VIENE ELIMINATA DALL’ANAGRAFE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Una famiglia può essere eliminata dall’Anagrafe di un Comune per trasferimento dei suoi componenti in altro Comune o all’estero, per decesso dei suoi componenti, per cancellazione dall’Anagrafe dei suoi componenti, per aggregazione della stessa ad altra famiglia.

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Vedasi la scheda informativa “Variazioni anagrafiche” per i requisiti necessari all’iscrizione anagrafica