Modulistica
Guide operative, note d’approfondimento e scadenze insieme a un archivio personalizzabile di modulistica per aiutare l’ufficiale di stato civile e d’anagrafe e i funzionari addetti all’URP ad affrontare la complessità delle loro funzioni alla prova dei cambiamenti generali della società.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’ art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).
MODALITÀ
La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, utilizzando l’allegato modulo, da presentare all’ufficio elettorale.
COSTI
La tariffa è definita con delibera di Giunta Comunale.
VERIFICA IN ORDINE AD AMMISSIBILITÀ
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia del documento d’identità del richiedente e copia dell’avvenuto pagamento.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.
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Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’ art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).
MODALITÀ
La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, utilizzando l’allegato modulo, da presentare all’ufficio elettorale.
COSTI
La tariffa è definita con delibera di Giunta Comunale.
VERIFICA IN ORDINE AD AMMISSIBILITÀ
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia del documento d’identità del richiedente e copia dell’avvenuto pagamento.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.
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Il Regolamento comunale
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Il procedimento per la cremazione
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Affidamento e dispersione delle ceneri
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Registro della volontà di essere cremati (art. 44 della legge regionale n. 32/2018)
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Istruzioni per l’uso dei modelli plurilingue del Regolamento (UE) n.1191/2016: “che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012”
Questo regolamento entra in vigore nei paesi aderenti alla UE il 16 febbraio 2019 e non interviene su alcuna altra convenzione internazionale sui modelli plurilingue (Vienna, Parigi, L’Aja, Berlino ecc.) e sulla legalizzazione o apostille.
Dispone solo che, quando uno stato membro deve rilasciare uno di questi certificati, non serve né legalizzazione né traduzione, se viene allegato ad uno dei moduli previsti nel regolamento stesso:
- nascita;
- esistenza in vita;
- decesso;
- nome;
- matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- filiazione;
- adozione;
- domicilio e/o residenza;
- cittadinanza;
- assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Quindi dal 16 febbraio 2019 quando viene richiesto uno dei certificati di cui all’elenco, al fine della sua presentazione in uno dei paesi UE, bisogna:
- Rilasciare il certificato in lingua italiana, sottoscriverlo e munirlo del timbro-sigillo;
- Apporre la marca da bollo, se e quando dovuta, per l’uso richiesto;
- Compilare il modello plurilingue, che l’UE ha contraddistinto con la numerazione romana (I, II, III, IV ecc.). A ciascuno dei certificati dell’elenco corrisponde un modulo plurilingue, con lo stesso numero, in caratteri romani.
I moduli standard multilingue, contenenti le voci specifiche per paese, sono disponibili ai seguenti link:
https://beta.e-justice.europa.eu
- Sezione: I tuoi diritti, Documenti pubblici
- Sezione: Ricorso alle vie legali, Moduli online, Documenti pubblici, che contiene i moduli standard multilingue in formato editabile.
Per eventuali approfondimenti si consiglia di consultare il regolamento UE integrale.
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Sul territorio nazionale non c’è omogeneità di comportamenti: in alcuni comuni si procede alla nomina mediante deliberazione della Giunta comunale, in altri mediante delibera di Consiglio. La nostra redazione ha predisposto entrambi i modelli. Si segnala che in ogni caso, essendo la commissione composta da consiglieri comunali, qualora la stessa venga nominata dalla giunta, debba esserne informato il consiglio.
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Sul territorio nazionale non c’è omogeneità di comportamenti: in alcuni comuni si procede alla nomina mediante deliberazione della Giunta comunale, in altri mediante delibera di Consiglio. La nostra redazione ha predisposto entrambi i modelli. Si segnala che in ogni caso, essendo la commissione composta da consiglieri comunali, qualora la stessa venga nominata dalla giunta, debba esserne informato il consiglio.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”
Modalità della comunicazione per alloggi offerti da privati
Per le comunicazioni di ospitalità offerta da privati è possibile utilizzare gli appositi modelli allegati.
Modalità della comunicazione per alloggi offerti da gestori di strutture ricettive
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, avviatasi con il referendum del 23 giugno 2016, è avvenuta il 31 gennaio 2020. Da tale momento sino al 31 dicembre 2020 è intervenuto un periodo transitorio fondato su un accordo tra le parti.
Durante questa transizione Regno Unito ed Unione Europea hanno previsto che le norme in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuassero ad applicarsi anche ai cittadini britannici in Italia.
Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si sono quindi continuate ad applicare fino al 31 dicembre 2020 le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).
L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso hanno consentito quindi ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II) dopo che sarà concluso il periodo di transizione, quando invece per chi non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione si applicheranno le previsioni del nuovo.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi erano due ipotesi possibili per chi risiedeva già o iniziò a risiedere prima di fine 2020 nel nostro paese:
- Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020: i cittadini interessati potevano recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica;
- Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro il 31 dicembre 2020, i cittadini britannici ed i propri familiari potevano dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto in precedenz<. A seguito dell'iscrizione gli stessi potevano richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.
Per la richiesta era necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo e gli eventuali diritti di segreteria, per l’attestazione.
Anche i familiari non comunitari dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica. Questi devono altresì:
- se residenti prima del 31 gennaio 2020: continuare a utilizzare la carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario, emessa dalla Questura, sino alla naturale scadenza (o entro il 3 agosto 2023, se quest’ultima data è anteriore), data in cui dovranno comunque ottenere un nuovo titolo di soggiorno;
- se residenti dopo il 31 gennaio 2020: ottenere un titolo di soggiorno emesso dalla Questura con riferimento all’Accordo di recesso.
I cittadini britannici continueranno a poter maturare il diritto al soggiorno permanente, potendo pertanto richiedere il relativo attestato di soggiorno permanente, qualora presentino i requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 entro o dopo il periodo di transizione.
I diritti acquisiti dai cittadini britannici prima della conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) restano protetti da quanto previsto dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino resterà legalmente residente in Italia.
2. L’accordo del dicembre 2020
Il 24 dicembre 2020 è stata data notizia del raggiungimento di un "agreement in principle"con il Regno Unito, che definisce la cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.
I beneficiari dell’Accordo di recesso, per i temi di nostro interesse, sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo tale data. L’Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico. Tale documento di soggiorno ha una validità di 5 anni (è denominato “carta di soggiorno”) ma tale periodo è esteso a 10 anni (“carta di soggiorno permanente”) nel caso in cui sia stato maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020). Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito dovrebbe essere indicato un canale telematico dedicato, al fine di consentire agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza.
3. La procedura di rilascio del documento di soggiorno
I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, quindi, a partire dal 1 gennaio 2021 dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio, presentando un documento di identità in corso di validità, l’attestazione della propria iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza (vedi sopra), che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, un’autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato. Vanno altresì prodotte la ricevuta di pagamento di € 30,46, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” - causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK”) e quattro fotografie in formato tessera.
Per i familiari del cittadino del Regno Unito vanno presentati in sostanza documenti simili, fatta salva l’aggiunta di copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020
Per gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020 è possibile richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.
4. Chi non è iscritto in anagrafe entro il 31 dicembre 2020
Come detto sopra, l’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura. Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi), potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura di riferimento.