Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 8636

Guide operative, note d’approfondimento e scadenze insieme a un archivio personalizzabile di modulistica per aiutare l’ufficiale di stato civile e d’anagrafe e i funzionari addetti all’URP ad affrontare la complessità delle loro funzioni alla prova dei cambiamenti generali della società.

Quesito del 11/07/2024

Rilascio certificazione

Per il rilascio di certificati di residenza tramite pec, ci è stato riferito che non è necessario allegare il documento di identità. Dunque, cosa si dovrebbe inserire sulla piattaforma ANPR, dato che dopo aver scelto dal menù a tendina richiesta da persona diversa dall'intestatario richiede gli estremi di un documento di identità? Laddove sia una struttura sanitaria pubblica a chiedere la verifica anagrafica, sarebbe sufficiente che la richiesta provenga da un indirizzo di posta ordinaria?

Quesito del 11/07/2024

Decreto cittadinanza

Una cittadina brasiliana è coniugata con un italiano ed ha presentato, presso la prefettura, una richiesta di cittadinanza. Purtroppo, dalla piattaforma non è possibile conoscere lo stato della pratica, poiché non viene restituito alcun risultato.
Pertanto, il Comune deve periodicamente andare a verificare, oppure si attiva solo dopo comunicazione (pec?)

Quesito del 11/07/2024

Rilascio Carta d'Identità valida per l'espatrio minorenne

Una cittadina ecuadoriana, naturalizzata italiana, ha chiesto presso questa Amministrazione il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio per la propria figlia minorenne, anch’essa naturalizzata italiana.
Al fine di ovviare alla firma del padre, cittadino ecuadoregno impossibilitato a presentarsi allo sportello, la signora ha prodotto una procura speciale tradotta e apostillata con la quale il padre la autorizza a richiedere il rinnovo della carta d’identità. Però, non viene specificato che si tratta di carta di identità valida per l’espatrio, dunque si chiede come procedere.

Quesito del 11/07/2024

Trascrizione atto di nascita minore nato all'estero - madre cittadina italiana

Una cittadina ha presentato richiesta di iscrizione nel nostro comune. Si tratta di una cittadina italiana, riconosciuta jure sanguinis nel 2016, nata in Venezuela e iscritta all’AIRE di un altro comune italiano. Dalla pratica di immigrazione risulta essere da sola, ma in realtà ha un figlio, nato del 2022, che però non è mai stato registrato, e nemmeno è stata mai fatta richiesta di trascrizione dal Consolato.
Si chiede, alla luce di cui sopra, il figlio è cittadino italiano? Questa Amministrazione può trascrivere l'atto di nascita del figlio e poi iscriverlo all’anagrafe?

MEMOWEB n. 134 del 11/07/2024

Minori stranieri non accompagnati: modalità svolgimento colloquio

Regolamento recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza

Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 Maggio 2024, n. 98

Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza

PRATICA COD. 855000.M

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE

È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.

COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

MINORI, INTERDETTI, INABILITATI

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
  • Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui , in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.

COME FARE

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.

Con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’obbligo di accettare l’autocertificazione è stato esteso ai privati.

Il controllo relativo alla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con i dati a disposizione dell’amministrazione comunale può avvenire laddove il dichiarante abbia espresso esplicito consenso.

SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali, perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse e incorre nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, istanze e autenticazioni di firma

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

È una dichiarazione relativa a tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che sono relativi al soggetto dichiarante o anche a terzi, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. Tale dichiarazione sostituisce l’atto notorio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come per le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non è prevista l’autenticazione della firma: è sufficiente sottoscriverle davanti al dipendente addetto o, qualora siano inviate per posta, per fax, tramite terza persona o per via telematica, allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

L’invio telematico della dichiarazione è consentito se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

L'autenticazione della sottoscrizione è prevista invece per le dichiarazioni:

  • rivolte ai privati;
  • da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione anche all'Ufficio Demografico, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.

  • Il funzionario incaricato, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura.

L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

 

Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.

  • Il funzionario incaricato può autenticare la firma sui “passaggi di proprietà” di autoveicoli registrati al PRA, dietro presentazione dell’atto di vendita che, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, con la sola firma del venditore. Con l’autenticazione della firma, il passaggio di proprietà non è completato: sarà cura dei privati coinvolti recarsi presso il PRA o all’ACI per la trascrizione e i relativi pagamenti. Anche in questo caso l’autenticazione della firma sconta l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per € 0,52. Nel caso il venditore sia una persona giuridica, la firma dovrà essere apposta da chi ne ha titolo, dietro presentazione di apposita documentazione da cui ciò risulti (statuto, visura camerale ecc.).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Può produrre la dichiarazione sostitutiva qualsiasi persona maggiorenne si presenti personalmente agli sportelli anagrafici, munita di un documento d'identità valido. 

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio, compatibilmente con le disponibilità degli uffici.

COSTO

Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà le autentiche delle firme assolvono l'imposta di bollo (marca da bollo) e i diritti di segreteria pari a € 0,52 salvo i casi di esenzione esplicitamente previsti dalla normativa in vigore.

TEMPI DI RILASCIO

L’autenticazione della firma è immediata, salvo necessità di verifica e approfondimenti.

SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Qualora sia rivolta a tali soggetti, le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Autenticazione di copie

CHE COS’È L’AUTENTICAZIONE DI COPIA

Si tratta dell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, della conformità all’originale di una copia (“copia conforme”).

L’autentica è possibile esclusivamente per copie di documenti originali (non è pertanto possibile autenticare una “copia di copia”) e queste ultime possono pertanto sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge. Non si può autenticare la copia di un atto notarile (unico soggetto competente al rilascio di copie autentiche è il Notaio stesso).

Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario rendere disponibile il file, munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità, per l’opportuna verifica. Solo in presenza di tali requisiti il funzionario incaricato potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.

È dovuta, dall’origine, l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (le ridotte casistiche di esenzione sono regolate dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e dalle pronunce dell’Agenzia delle Entrate), nella misura di una marca da bollo ogni quattro facciate/fogli + € 0,52 per diritti di segreteria.

Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  • copie di pubblicazioni;
  • titoli di studio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

In tale caso si applica quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

  • Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
  • i certificati medici;
  • i certificati sanitari;
  • i certificati veterinari;
  • i certificati di origine;
  • i certificati di conformità CE;
  • i certificati di marchi o brevetti.

DOVE E QUANDO

Rivolgersi all’Ufficio Demografico negli orari d’apertura

Legalizzazione di fotografia

CHE COS’È LA LEGALIZZAZIONE DI FOTO

La legalizzazione (o “autenticazione”) della fotografia consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che una fotografia corrisponde alla persona interessata. 

Tale legalizzazione serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d’armi ecc.).

L'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le fotografie per il rilascio dei documenti personali siano autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura) oppure dall’Ufficio Demografico.

Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata, munita di un documento d’identità.

  • La necessità di esibizione di foto autenticata da parte dei cittadini deve essere esplicitamente prevista per legge e il ricorso agli uffici comunali è possibile solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione (es. rilascio patente, rilascio porto d’armi). Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati.

COSA OCCORRE PRESENTARE

La persona interessata deve presentarsi personalmente, munita di:

  • una fotografia formato tessera recente a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
  • un documento di identità in corso di validità (in mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, quali testimoni);
  • (stranieri) permesso di soggiorno.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

È invece previsto il pagamento di € 0,26 quali diritti di segreteria.

DOVE E QUANDO

Rivolgersi all’Ufficio Demografico negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

Quesito del 03/07/2024

Annotazione di chiusura AdS in mancanza di annotazione apertura

È pervenuta da parte del Tribunale competente una comunicazione di chiusura dell’amministrazione di sostegno a seguito del decesso dell'amministrato, ai fini della relativa annotazione sull'atto di nascita dell'interessato. Consultando l'atto però non c'è l'annotazione di apertura di tale istituto, la cui comunicazione non risulta infatti pervenuta a protocollo. Come ci si comporta in questi casi: è possibile procedere comunque con l'apposizione sull'atto di nascita dell'annotazione di chiusura ADS, chiedendo contestualmente al tribunale di ricevere quella di apertura (anche se quest'ultima sarebbe, quindi, annotata successivamente alla chiusura)? Oppure bisogna attendere di ricevere l'annotazione di apertura, per poi annotare contestualmente entrambe?