Quesiti
Quesito del 16/01/2024
IMU ed esenzione sentenza 209/2022
Due coniugi possiedono l'uno un fabbricato accatastato al foglio n- mappale n. e sub 2 e, la moglie un fabbricato contiguo all'altro di cui al foglio n. mappale n. e sub. 3.
I coniugi sono residenti nello stesso nucleo familiare.
Gli stessi sostengono di essere residenti insieme occupando entrambi gli immobili (uno dei quali per tre mesi all'anno ha le camere utilizzate quale B&B) e richiedono di poter ottenere il rimborso di quanto pagato per uno degli immobili e la possibilità di non pagare secondo i disposti della sentenza 209/2022.
Il Comune può rispondere con un diniego al rimborso in quanto secondo noi le residenze dovrebbero essere distinte e separate (oltre alla dimora abituale).
Invero all'anagrafe non è presente un collegamento con uno o entrambi i fabbricati.
Come comportarsi in merito?
Quesito del 09/01/2024
Abitazione principale - esenzione coniugi e attività di B&B
Due coniugi possiedono due immobili contigui accatastati con due rendite. Uno (possesso 100% del marito) è utilizzato dal marito quale abitazione principale, il secondo, nel quale è residente la moglie (possesso 50% tra i coniugi) è adibito a B&B per 9 mesi circa all'anno.
I contribuenti hanno pagato l'IMU per l'immobile adibito a B&B fino al 2022.
A seguito della sentenza della Corte di Costituzionale 209/2022 del 13/10/2022con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della norma che vincolava l'accesso all'esenzione IMU per i coniugi che avevano residenza diversa i contribuenti domandano se è possibile considerare l'alloggio adibito a B&B (in cui risiede la moglie) quale abitazione principale fruendo in sostanza dell'esenzione dal pagamento dell'IMU in virtù della precitata sentenza.
E' possibile considerare valida questa esenzione anche nel caso di svolgimento dell'attività di B&B precitata?
Quesito del 29/12/2023
Riesame di avviso di accertamento divenuto definitivo
Nella medesima data sono stati notificati ad una Società due avvisi di accertamento esecutivi per gli anni d’imposta 2019 e 2020 per omesso versamento IMU per aree fabbricabili, il cui valore è originato da una dichiarazione ICI presentata nel 2010 e non più reperibile causa di un incendio.
La Società presenta istanza di accertamento con adesione per l’anno 2019 e solo a termini scaduti chiede di rivedere anche l’anno 2020.
Per l’anno 2019 l’Ente riconosce che i valori dichiarati erano molto elevati ed addiviene ad una adesione degli stessi.
Per l’anno 2020, il cui avviso è divenuto definitivo, lo stesso può essere ugualmente riesaminato dall’Ufficio utilizzando i valori dell’accertamento definiti con adesione per l’anno 2019 oppure utilizzando i valori deliberati dall’Ente, che sono comunque inferiori a quelli dichiarati?
Si consideri anche che nell’anno 2021 la Società ha venduto i suddetti terreni ad un prezzo stracciato.
Quesito del 20/12/2023
Imposta municipale propria (I.M.U.)
Abbiamo emesso un avviso di accertamento IMU per insufficiente versamento per l'anno 2020 ad un contribuente che ha acquistato un'area edificabile dichiarando un valore inferiore rispetto a quello stabilito dal Comune. Successivamente all'acquisto si è fatto stimare il terreno con una perizia giurata.
Quesito del 19/12/2023
IMU fabbricati rurali
I fabbricati rurali localizzati in zone svantaggiate (Circolare del 14/06/1993 n. 9) sono esenti ai fini IMU?
Quesito del 04/12/2023
Incentivi al personale comunale per il recupero dell’evasione tributaria
Premesso che nell’anno 2021:
- è stato approvato il Bilancio di previsione ed il Rendiconto entro i termini di legge (non avvalendosi di proroghe);
- è stato adottato il Regolamento per il trattamento economico accessorio al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI;
- che l’attività di accertamento IMU e TARI non è esternalizzata ma viene gestita direttamente dall’Ente tramite il personale addetto;
- che nella costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022, nelle risorse variabili, alla voce specifiche disposizioni di Legge art.67, comma 3, lettera c), CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018– sono state inserite le quote recupero evasione tributi accertati e riscossi dell’anno 2021 nei limiti previsti dalla normativa e dal regolamento vigente;
- che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non supera il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che le relative risorse erano state debitamente accantonate e che per una serie di problematiche organizzative e di susseguirsi di segretarie a scavalco non si è provveduto fino ad oggi a validare la relazione del Responsabile dell’area al fine di procedere alla liquidazione; si chiede se è ancora possibile precedere alla liquidazione degli stessi avendo solo ora acquisito la validazione del segretario reggente?
Quesito del 23/11/2023
Edificabilità in area pertinenziale
Da una verifica effettuata dall’ufficio tributi, è emerso che in talune situazioni, sia stata concessa dallo strumento urbanistico vigente della capacità edificatoria, su aree pertinenziali per le quali i contribuenti non hanno mai corrisposto i tributi IMU e TASI.
L’Ordinanza della Cassazione n. 12226 del 08/05/2023 al punto 1.7 stabilisce, tra l’altro, che “; l’asservimento pertinenziale – la cui prova incombe sul contribuente – ricorre, peraltro, ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l’elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite”.
Alla luce di quanto sopra siamo a chiedere quale documentazione i contribuenti devono produrre, a dimostrazione che l’edificabilità concessa presenta i requisiti per non essere considerata quale autonomo cespite soggetto a tassazione, ma relativa ad asservimento pertinenziale.
Si chiede altresì se l’eventuale recupero dell’imposta possa riguardare anche annualità antecedenti l’anno 2023.
Quesito del 21/11/2023
Presentazione diversi DOCFA e accertamenti IMU
Si presenta il caso di un contribuente che durante l'anno 2021 presenta un DOCFA (VARIAZIONE in atti dal 30/08/2021) nel quale dichiara una certa rendita X che varia la precedente rendita Z. La rendita è rimasta proposta senza alcun intervento dell'ADE per più di 12 mesi. Durante l'anno 2022 presenta un secondo DOCFA sempre per lo stesso immobile (variazione in atti dal 11/11/2022) nel quale dichiara una rendita Y (molto più bassa della precedente indicata) e tra le note "trattasi di una diversa distribuzione degli spazi interni, alla presentazione del precedente DOCFA ho fatto un errore di classamento portando l'immobile A7 invece di lasciarla come A4 [...]". La data indicata quale data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori) è quella del 11/11/2022. Tale rendita è stata validata entro l'anno dall'Agenzia. Devo inviare al contribuente degli accertamenti IMU per degli omessi pagamenti per quelle annualità. Posso utilizzare la rendita X (più alta) per il periodo intercorrente tra la data del 30/08/2021 (primo DOCFA) e la presentazione del successivo (10/11/2022)? Da quando posso utilizzare la rendita Y?
Quesito del 20/11/2023
IMU aree di sedime ferroviario
Abbiamo notificato due avvisi di liquidazione IMU per gli anni 2018 e 2019 a Ferrovie Emilia Romagna contestando il mancato pagamento dell'IMU su una serie di terreni agricoli regolarmente accatastati e in possesso di reddito dominicale. Ferrovie Emilia Romagna ci ha chiesto di annullare i due avvisi in autotutela sostenendo che i terreni per i quali non è stata versata l'IMU sono da considerarsi sedime ferroviario e quindi esente IMU.
E' corretta la tesi di Ferrovie Emilia Romagna? Ricordo che l'art. 9 comma 1 del Dlgs. 23/2011, vigente per gli anni d'imposta 2018 e 2019, individua al comma a) i soggetti passivi nel proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Quesito del 16/11/2023
Quesito su IMU fabbricati rurali
Un contribuente ha ereditato, a seguito del decesso dalla madre, coltivatrice diretta, avvenuto il 06/06/2011, un immobile accatastato in A7 e un altro immobile accatastato in C2.
L’erede, all’atto del decesso della madre, era un lavoratore dipendente.
Il Comune di Moransengo, tramite una ditta affidataria del servizio di accertamento IMU, ha emesso gli avvisi di liquidazione per il tributo non pagato.
Il contribuente ha regolarmente pagato gli avvisi di accertamento ricevuti.
Decorsi oltre sette anni dalla notifica e dal pagamento del primo avviso di accertamento, il contribuente ha chiesto lo sgravio per autotutela di tutti gli accertamenti ricevuti, emessi negli anni dal 2014 al 2021 dichiarando che per gli immobili sussisteva già dal 2009 il requisito della ruralità.
In data 09/10/2023 questo Ente ha ricevuto per conoscenza la richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito della ruralità. La visura catastale riporta la data del 06/07/2023 relativa alla presentazione della richiesta. Nella richiesta di ruralità presentata all’Agenzia delle Entrate-Territorio il proprietario ha dichiarato che il requisito della ruralità decorre dal 26/09/2009.
A seguito di verifiche tramite ispezioni catastali dal portale SISTER si è appurato quanto segue:
1. Sugli immobili è presente una costituzione di vincolo del 14/07/2009 che riporta questa dicitura “PREMESSO CHE XXX, A SEGUITO DI ATTO DI ACQUISTO PER AUTENTICA NOTAIO A. ACETO 10.5.2000, REPERTORIO NUMERO _____, QUI TRASCRITTO 1.6.2000 AI N.RI _____, E' UNICA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI________ - CF FOGLIO 2 N. ____ SUB 1 E SUB 2 (GIA' CT FOGLIO N.RO ___ MAPPALE N.RO ___), SUL QUALE HA REALIZZATO INTERVENTI INERENTI CONFORMEMENTE AL PROGETTO AUTORIZZATO, BENEFICIANDO DEL CONTRIBUTO DISPOSTO AI SENSI DELLA "LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N.RO 18, INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'OFFERTA TURISTICA BANDO ANNO 2003"; CIO' PREMESSO, XXX HA VINCOLATO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 LR 8.7.1999 N.RO 18 "PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI" A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO - TORINO, C.F. 80087670016, CON L'OBBLIGO DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE AI SUOI AVENTI CAUSA - A QUALSIASI TITOLO - ALL'USO DI ATTIVITA' DI "AGRITURISMO" PER UN PERIODO DI 10 ANNI, IL FABBRICATO DI CUI SOPRA. SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONTRO LA SIGNORA XXX, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I COMPETENTI UFFICI E FUNZIONARI.”
- In data 2/11/2021, con pratica di ampliamento, il fabbricato accatastato in A7 ha cambiato subalterno mantenendo l’accatastamento in A7
- In data 18/7/2023 è annotata la sussistenza di ruralità per entrambi i fabbricati posseduti, come da richiesta del contribuente del 6/7/2023
- In data 14/11/2023 è presente questa annotazione “Variazione su istanza d’ufficio del 14/11/2023, acquisita agli atti al prot (omissis) – Verrà cancellata l’annotazione di ruralità per incongruenze nella richiesta che verranno comunicate ufficialmente; Classamento e rendita proposti (DM 701/94”
- L’annotazione non è presente per l’immobile accatastato in C2
Dovendo redigere una risposta all’istanza avanzata dal contribuente si chiede, indicando i riferimenti normativi di appoggio, se:
- Il contribuente ha diritto allo sgravio degli accertamenti ricevuti e pagati
- L’agevolazione IMU per la ruralità è ammissibile e, in caso affermativo, se è da intendersi retroattiva