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Quesito del 31/10/2019

Richiesta rimborso ICI/IMU su aree fabbricabili anni 2010/2013

In data 22 giugno 2015 (ricevuta R/R di invio in data 16/06/15) questo Comune riceveva dalla società XXX una richiesta di rimborso ICI IMU relativamente ad aree fabbricabili anni dal 2010 al 2013.
Negli anni di che trattasi la suddetta società è stata oggetto di fusioni aziendali e conferimenti di rami d'azienda.
Ha presentato dichiarazioni ICI con valutazioni imponibili dalla stessa società determinate, a valore venale, in € 11.413.716,00 base di calcolo per i versamenti dovuti.
In data 31 dicembre 2014 la società procedeva ad una perizia di parte delle aree di proprietà dove si determinava, in base a valutazioni discrezionali di attualizzazione del valore di mercato delle aree, valori imponibili pari a € 7.600.000,00 (richiamati in sede di istanza di rimborso).
A seguito della perizia di parte e delle valutazioni in essa esplicitate, la società presentava istanza di rimborso ICI IMU per complessivi € 111.360,00 da liquidarsi tramite compensazione.
Si specifica che nulla è intervenuto ai fini del PRG/PGT negli anni in argomento, avendo avuto le aree di che trattasi la medesima destinazione in tutto l'arco temporale oggetto dell'istanza presentata. Ancora oggi è analoga la destinazione d’uso.
Questo Comune ha voluto adottare la strategia del diniego tacito al rimborso e, quindi, analogamente all’ufficio fiscale, in presenza di una istanza di rimborso, ha preferito non rispondere, con la possibilità per il contribuente di presentare ricorso, una volta decorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine ordinatorio di prescrizione.
Il silenzio-rifiuto è, in sostanza, una scelta dell’ufficio.
Il Comune né allora né tutt’oggi dispone di una perizia tecnica sul valore delle aree fabbricabili.
Il rischio di negare espressamente il rimborso, in altre parole, avrebbe rischiato di porre l’ufficio in posizione di soccombenza in giudizio, specialmente qualora le motivazioni a sostegno del diniego fossero state ritenute non sufficienti.
Recentemente, nel mese di ottobre 2019, la società ormai in prossimità di proporre ricorso in Commissione Tributaria contro il diniego tacito al rimborso, richiedeva aggiornamenti sul procedimento di rimborso, proponendo eventualmente l’ipotesi transattiva in via stragiudiziale, con l’applicazione di una riduzione del 30% della richiesta di rimborso a suo tempo presentata e la definizione della pratica.
Il Comune procederà nel mese di novembre a incaricare un tecnico per la perizia ai fini del valore delle aree oggetto di rimborso.
Questo Ufficio ritiene di non dover riconoscere il rimborso richiesto in quanto per le aree fabbricabili la valutazione imponibile è stata correttamente dichiarata, per anno di imposta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/92, non riconoscendo alla perizia successivamente elaborata una valenza retroattiva in termini di valutazione imponibile.
Inoltre, la motivazione assunta dalla società, che definisce mero "errore" ciò che è dichiarato, non è sufficiente motivo di concessione del rimborso richiesto.
Tuttavia, malgrado la posizione d’ufficio, è conosciuto il principio consolidato, in giurisprudenza tributaria, che tutte le dichiarazioni fiscali sono emendabili.
Si richiede un Vostro parere circa:
1) la legittimità della richiesta di rimborso presentata a questo Ufficio Tributi;
2) la possibilità che strategia adottata dall’ente possa essere interpretata negativamente in sede di ricorso in Commissione Tributaria;
3) la valutazione delle percentuali di rischio di soccombenza connesso all’eventuale giudizio (data la complessità della materia) e la valutazione della convenienza di un accordo transattivo extragiudiziale, con una riduzione del trenta percento del preteso rimborso.