Informativa sul trattamento dei dati personali effettuati dal comune ed eventuale consenso informato
Modulistica
Dal 19 settembre 2018, la parte del codice della Privacy che prevedeva l’informativa e il consenso informato è stata abrogata. Da quel momento in poi l’informativa e il consenso dovranno essere predisposte secondo il Regolamento UE.
L’adeguatezza dell’informativa, se cioè predisporre un’ampia e accurata disanima dei punti previsti dal RGPD o una più semplice informativa sui punti principali della tutela dei dati personali, è rimessa alla libera valutazione di ciascun titolare del trattamento.
La valutazione se utilizzare l’informativa semplice o quella completa o quella con il conseguente consenso si deve basare sui seguenti punti:
- Se il trattamento è obbligatorio e standardizzato
- Se in trattamento, pur obbligatorio, non è standardizzato e denota profili di complessità non semplicemente sintetizzabili
- Se il trattamento non è obbligatorio ed è subordinato al consenso espresso
- Se il trattamento prevede anche la profilazione automatica o informatica (social-media, mailing, videosorveglianza ecc.)
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N. B. - Questo consenso generico, sia per i profili legati alla privacy che per l’utilizzo generale di immagini e dati, anche non personali, è esclusivamente legato ad iniziative di comunicazione istituzionale, come una pubblicazione, una pagina di un sito, una manifestazione, un evento e simili. Può essere utilizzato anche se è previsto un corrispettivo minimo per fruire dell’iniziativa (es. un biglietto di entrata, il pagamento del costo della pubblicazione o un contributo in beneficienza ecc.). Non va assolutamente bene (e bisognerà predisporre un vero e proprio contratto) qualora ci sia una rilevanza economica dell’iniziativa o ci siano profili relativi al diritto di autore o all’esclusiva dello sfruttamento commerciale di beni materiali e immateriali.