Tutti i prodotti della sezione
Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
MEMOWEB n. 250 del 30/12/2020
Legge di Bilancio 2021: investimenti degli enti territoriali ed edilizia scolastica
I commi 809, 810 e 812-814 dell'art.1 del DDL Bilancio 2020 riguardano l'incremento di risorse per investimenti degli enti territoriali e nuove norme in materia di edilizia scolastica
MEMOWEB n. 246 del 22/12/2020
Aggiudicazione interventi di edilizia scolastica con decreti MIUR: termine unico 31 gennaio 2021
Il decreto dell’11 novembre 202 del MIUR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fissa al 31 gennaio 2021 il termine unico per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019
MEMOWEB n. 242 del 16/12/2020
Edilizia scolastica - decreti MIUR: proroga aggiudicazione lavori al 31 gennaio 2021
Con apposito decreto ministeriale vengono prorogati al 31 gennaio 2021 i termini per la proposta di aggiudicazione di svariati interventi di edilizia scolastica
2021
Edilizia scolastica: aggiudicazione indagini diagnostiche
Scadenza del termine per l'aggiudicazione delle indagini diagnostiche di solai e dei controsoffitti delle scuole
MEMOWEB n. 236 del 07/12/2020
Ricostruzione post-sisma, opere pubbliche e scuole: nuovo elenco, cronopogramma, fondi
Il Commissario per la Ricostruzione ha pubblicato le nuove regole per accelerare le opere pubbliche legate alla ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016
MEMOWEB n. 221 del 16/11/2020
Adeguamento spazi e aule - PON edilizia scolastica: aggiornamento del Manuale operativo di gestione
Il manuale guida il RUP accreditato alla compilazione di alcune sezioni della gestione del progetto autorizzato all’interno del sistema informatico GPU e non si sostituisce alle linee guida di riferimento e alla normativa vigente
MEMOWEB n. 213 del 04/11/2020
Efficientamento energetico e idrico di scuole, ospedali e impianti sportivi: in arrivo altri 200 milioni di euro
Firmato nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente: gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%
MEMOWEB n. 206 del 26/10/2020
Edilizia scolastica: interventi di messa in sicurezza a valere sulle economie mutui BEI 2015 e 2016
Il 31 ottobre scade il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con le risorse di cui al decreto del MIUR 3 gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del MIUR 21 giugno 2019, n. 550
Quesito del 21/10/2020
Previsione di indennizzo in caso di sospensione del servizio di mensa scolastica causa Covid-19
In Codesto Comune il servizio di mensa scolastica per effetto dell’emergenza pandemica da Covid-19 è stato sospeso ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 a decorrere dalla sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole.
In vista della ripresa dell’esecuzione saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice i costi aggiuntivi che la stessa sarà tenuta a sostenere per effetto della diversa organizzazione del servizio e dell’adeguamento alle misure di prevenzione e contenimento da contagio da Covid-19 da applicare durante l’espletamento del medesimo servizio.
La Ditta ai fini del riavvio delle attività ha chiesto all’Ente la previsione della seguente clausola indennitaria qualora si verificasse un nuovo lockdown: l’Ente dovrebbe garantire il pagamento del 50% dei pasti che sarebbero dovuti essere erogati nel periodo di sospensione e sino alla durata massima di un mese.
In merito vi sono perplessità sul riconoscimento di tale clausola indennitaria e ciò alla luce della seguente normativa.
Ai sensi dell’art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”, inoltre il comma 6 stabilisce che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1”.
Tale norma non sembrerebbe riconoscere alla ditta alcun indennizzo o risarcimento.
L’art. 1664 c.c. comma 2 prevede invece che “Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
Al riguardo non è chiaro se l’equo compenso debba considerarsi quale mero indennizzo (es. la clausola di garanzia richiesta dalla ditta) oppure come un maggior onere rispetto al compenso contrattuale subito per effetto delle impreviste difficoltà riscontrate nell’esecuzione della prestazione (es. costi aggiuntivi per l’adeguamento del servizio alle norme in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19).
Un’ultima disposizione di interesse in merito è quella di cui all’art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020, come modificato dall'art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sul S.O. alla GURI n. 128 del 19/05/2020, il quale testualmente al comma 2 stabilisce che: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”
I servizi educativi e scolastici di cui al comma 1 non sono nient’altro che i servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e tra il novero di tali disposizioni non sono compresi i servizi scolastici quali il trasporto o la mensa.
Inoltre, il richiamato comma 2 sembrerebbe applicarsi nel caso in cui le prestazioni inerenti detti servizi siano convertite a causa dell’emergenza in altre modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e previo accordo tra le parti, prevedendo le modalità con i quali i servizi debbano essere retribuiti, tra le quali la possibilità di riconoscere un contributo a copertura delle spese incomprimibili.
Pertanto, alla luce della disamina illustrata si chiede se sia legittima, ed ai sensi di quale normativa, il riconoscimento di una clausola risarcitoria come quella richiesta dalla ditta.