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Quesiti

10 risultati di 985

Procedure di affidamento di lavori pubblici, istruttorie per il rilascio dei permessi, vigilanza urbanistico-edilizia.
Tutti gli strumenti Omnia per coadiuvare i funzionari a muoversi con sicurezza tra i tanti rivoli applicativi della normativa e velocizzare l’operatività quotidiana.

Quesito del 17/11/2023

Adempimento per la PA

Nel caso in cui l’Ente affidi una fornitura di servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 36/20203 e s. m. i. (c.d. Codice Appalti), ad un libero professionista titolare di Partita IVA acquisendo il relativo codice identificativo gara (CIG), tale conferimento è assoggettato agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni per la PA?
Per quanto attiene alla trasparenza, la pubblicazione dei relativi dati e documenti va effettuata nella sottosezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente?
La pubblicazione effettuata nella sezione di cui sopra può non contenere la dichiarazione di altri incarichi ex art.15 del D. Lgs 33/2013 e quella di assenza di conflitto interesse?

Quesito del 17/11/2023

Imposte e tasse contratti di lavoro e servizi

La stipula e la successiva registrazione dei contratti d'appalto pubblici, conclusi in forma digitale a cura del segretario comunale, prevede il pagamento di imposte e tasse che ad oggi vengono calcolate come segue:
DIRITTI DI SEGRETERIA
Diritto fisso originale = € 0,52 a originale
Diritto di scritturazione = € 0,52 a facciate
Diritto sul valore = calcolato in base al valore

SPESE CONTRATTUALI
Imposta di bollo = € 45,00
Imposta di registro= € 200,00

con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 -allegato I.4 è stato disposto che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, con esenzione dall'imposta per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Alla luce di questo è corretto sostituire l'imposta di bollo di € 45,00 (art.1 punto 1-bis della tariffa allegata al DPR 642/1972) con la tabella dell'Allegato I.4?

Questa nuova disposizione (che trova applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023) va applicata anche per la seguente procedura di gara avviata a maggio ma aggiudicata solo a settembre?:
- avviso di manifestazione di interesse - 15 maggio 2023
- indizione procedura di affidamento diretto - 24 luglio 2023
- aggiudicazione procedura - 8 settembre 2023

Quesito del 17/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda:
All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004).

A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda.

Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”.

A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto).

Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”.

Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali:

1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione).

Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC;

2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione.

Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali;

Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.

Quesito del 16/11/2023

Perimetrazione progetti non nativi PNRR

Sono confluiti nel PNRR i contributi di cui alla Legge 160/2019 per efficientamento energetico. Ora, diverse annualità di contributo sono state sempre iscritte nello stesso capitolo senza alcuna diversificazione. Come posso ora procedere con l'individuazione univoca dei progetti passati? Considerando che, sebbene le annualità dal 2020 al 2022 sono trascorse, non sono ancora chiuse in quanto ho accertamenti ancora da chiudere ed impegni da definire.

Quesito del 15/11/2023

Possibilità di applicare l'IVA al 10% per una sistemazione stradale

Per i lavori allargamento di una strada esistente, € 1.500.000, si è applicata l'IVA del 22% cioè considerando tali lavori una manutenzione straordinaria. Chiediamo se durante la progettazione si è proceduto ad abbandonare un vecchio tatto di strada con una doppia curva pericolosa e ad effettuare il progetto in area agricola di una doppia curva più leggera pari a circa € 350.000, che ricongiunge al rimante progetto, per tale parte di lavori si può applicare l'IVA al 10?

Quesito del 14/11/2023

Deve essere riconosciuta la revisione prezzi

Di un progetto di un'opera pubblica approvato nel giugno 2022 di circa € 1.350.000 e poi aggiudicato in data nel gennaio 2023 e con scadenza fine lavori nel marzo del 2024, deve essere riconosciuta la Revisione prezzi in tal caso quali sono i riferimenti normativi su come fare la revisione prezzi?

Quesito del 13/11/2023

Incentivi Funzioni tecniche

Con riferimento alle regole prima del 1°luglio 2023. Per quanto riguarda gli incentivi che superano la soglia del 50% dello stipendio lordo in godimento, gli stessi che fine fanno? Possono essere accantonati e liquidati l'anno successivo oppure tornano nelle disponibilità dell'Ente?

Quesito del 10/11/2023

Canone project financing

Un Ente sta pagando un canone annuo in spesa corrente per un project financing di illuminazione pubblica di durata pluriennale. Il canone comprende sia la quota di ammortamento dell'investimento che le spese correnti dell'anno dell'energia. L'amministrazione ha chiesto alla Società una revisione del canone, corrispondendo una somma tale da ammortizzare in parte l'investimento originario.
Ci è stato chiesto: "qualora si giunga ad un accordo per l'ammortamento dell'investimento originario per la spesa da corrispondere, sarebbe corretto trattarla come spesa di investimento al Titolo II"?

Quesito del 10/11/2023

10% alienazione in caso di indebitamento a zero

Nel caso in cui un Comune non abbia più alcun mutuo in essere (indebitamento pari a 0), deve comunque prevedere (e vincolare) il 10% delle somme derivanti da alienazioni di immobili per l'estinzione anticipata di mutui (in questo caso solo futuri ed eventuali)?

Quesito del 09/11/2023

Modifica prescrizione PDC

È pervenuta al Comune una richiesta di modifica delle prescrizioni di un Permesso di Costruire n. 05/2012.
Il Permesso di Costruire in questione è stato rilasciato nel 2012 ad un’Azienda Agricola per la realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) della potenza elettrica di 249 kW.
Nel parere emesso dall’ASL era stato prescritto che i reflui zootecnici e le biomasse usate per alimentare i biodigestori fossero prevalentemente quelli prodotti in loco dalla stessa Azienda Agricola.
Tale prescrizione è stata riportata integralmente al punto 9 del Permesso di Costruire n. 05/2012.

Nella richiesta di rettifica della prescrizione viene specificato che tale imposizione fu introdotta in considerazione della previsione della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che riconosceva la produzione e la cessione di energia elettrica da FER come attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e pertanto produttive di reddito agrario.
Tale prescrizione fu introdotta in quanto l’Azienda Agricola che ha presentato il progetto era qualificata come imprenditori agricoli e possedeva e gestiva un allevamento di suini che provvedeva a garantire la biomassa (reflui) per l’alimentazione dell’impianto in modo prevalente.
Con successivo atto notarile del 19/07/2016 notificato a Codesta Amministrazione, la titolarità dell’impianto a biogas è stata trasferita ad altra Società Agricola, a differenza deII’aIIevamento suinicolo, rimasto di proprietà del precedente titolare, per poi essere ceduto a sua volta a terzi nel 2017.
La nuova Società Agricola ha tuttavia continuato a gestire l’impianto impiegando tutti e soli i reflui provenienti dalI’aIIevamento di suini in questione, di proprietà di terzi, attraverso un accordo di fornitura tra le parti, pertanto con le stesse modalità previste all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto stesso.
Nel 2022 è stato presentata una PAS per la riconversione dell’impianto di biogas autorizzato con PdC n. 05/2012 in un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avanzato (oltre alla realizzazione di altre vasche e infrastrutture). Tale Impianto ha ottenuto anche l’AUA dalla Provincia di Brescia.
Inoltre tale impianto di biometano è stato acquisito da una terza società.
E’ consentito accogliere la loro richiesta?
È possibile modificare autonomamente la prescrizione contenuta nel PDC n. 05/2012, anche se era stata imposta dall'ASL, oppure è necessario ottenere un atto di assenso dall'ATS?
Essendo una prescrizione ai fini fiscali, modificando tale prescrizione, potrebbe avere delle conseguenze?