Modulistica
Procedure di affidamento di lavori pubblici, istruttorie per il rilascio dei permessi, vigilanza urbanistico-edilizia.
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Normativa:
- Art. 30 DPR n. 380/01 e s.m.i.
- DPR n. 445/00
- Leggi regionali - Strumenti urbanistici - Regolamento edilizio
Certificato di destinazione urbanistica “CDU”
Il documento contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un’area o un immobile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale e da altri atti comunali, (es.: zona agricola, edificabile, inedificabile, area destinata a verde, a viabilità, destinazione d’uso, ecc.).
La situazione giuridica attestata nel certificato rilasciato è quindi il risultato di provvedimenti adottati precedentemente, ed in vigore nel momento storico della richiesta, ovvero dalla data del rilascio.
Certificato di destinazione urbanistica “CDU” storico
È prevista anche la possibilità di richiedere che il “CDU” sia riferito ad una data precedente, alla stessa richiesta, ed anche prima dell'approvazione del Piano Regolatore Generale vigente o dell'ultima variante allo stesso, o ad altri atti.
In questo caso il “CDU” rappresenta la memoria storica della disciplina urbanistica, in un dato momento storico.
Quando è necessario il “CDU”
La certificazione, che rappresenta il contenuto di atti pubblici preesistenti deve essere allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e purché la loro superficie complessiva sia maggiore di 5.000 metri quadrati.
Quando NON è necessario il “CDU”
La normativa relativa al rilascio del “CDU” non trova applicazione quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Ufficio e dirigente che rilascia il “CDU”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione), in qualità di pubblico ufficiale, rilasciarlo. (Il Sindaco o l’assessore, non hanno competenza al riguardo, ad eccezione nei comuni con meno di 5000 abitanti, in assenza di personale idoneo).
Tempo di rilascio del “CDU”
Il dirigente, dalla data di presentazione della richiesta regolarmente protocollata, ha tempo 30 giorni per il rilascio.
Il periodo può essere interrotto per la richiesta di atti o elementi integrativi.
Mancato rilascio del “CDU” da parte dello Sportello unico per l’edilizia
Nel caso di mancato, rilascio, per qualsiasi motivo, del “CDU” nel termine previsto, il certificato può essere sostituito da una auto dichiarazione dei soggetti interessati, attestante:
- L’avvenuta presentazione della domanda.
- La destinazione urbanistica dei terreni, secondo gli strumenti urbanistici.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 30 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del “CDU”
Il certificato rilasciato per legge è soggetto a:
Validità
- Per anni uno dalla data di rilascio.
Decadenza
- Se a certificato rilasciato, nel frattempo, sono state modificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, riguardanti nello specifico l’area oggetto dell’istanza.
Soggetto che ha titolo per richiedere il “CDU”
Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati (persone fisiche o giuridiche) a richiedere il “CDU”:
- Il proprietario del suolo, comproprietario, eredi.
- Il titolare del diritto di superficie.
- Il titolare di diritto reale.
- Tecnico o persona delegata, nelle forme di legge.
e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa e indicati dal regolamento edilizio.
Motivazioni per richiedere il “CDU”
Il certificato può essere richiesto per tre specifici motivi:
- Per la stipula di un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno, che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie,
- Per la stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito nel nuovo Catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq;
- Per la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali già esistenti, relativi a terreni.
Più semplicemente:
-
- Conoscenza, per eventuale transazione economica
- Stipula di rogito notarile di trasferimento
- Dichiarazione di successione
- Ecc.
Dove presentare la richiesta del “CDU”
La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato comunale (se presente), allegando, la documentazione di legge. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
(Attenzione: non è prevista l’acquisizione di atti da parte dello stesso Sportello unico).
Documentazione da allegare alla richiesta del “CDU”
La documentazione indicata (non esaustiva) per la presentazione dell’istanza si può così riassumere:
- Modulo di istanza di rilascio. (Non esiste uno stampato unificato nazionale) (Secondo la regione)
- Moduli accessori: pagamento dell’imposta di bollo; pagamento dell’imposta di bollo per rilascio del certificato; ulteriori mappali oggetto della richiesta del certificato. (Secondo la regione)
Allegati obbligatori:
- Planimetria catastale con dati completi dei terreni, quali Comune, Provincia, foglio, particella.
- N° 2 copie estratto autentico di mappa catastale aggiornato (in scala 1/2000), con raggio minimo di mt 200, con evidenziato il/i mappale/i interessati, (rilasciato da non oltre sei mesi), o frazionamento in forma autentica (rilasciato da non oltre tre mesi) o copia riportante la dichiarazione a firma di un professionista abilitato attestante la fedeltà con l’originale. (Secondo la regione)
- N° 2 copie estratto di PRG scala 1:5000 con evidenziata l'area interessata dal certificato. (Secondo la regione)
- Copia del documento d’identità del dichiarante.
- Attestazione in originale del versamento dei diritti di Segreteria/istruttoria[1], (considerato che, in ogni caso, il rilascio del CDU è soggetto al pagamento di tali diritti). (Secondo la regione)
- Quant’altro previsto dal comune. (Fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, ecc.) (Secondo la regione)
- Altro secondo eventuale norme regionali e comunali.
Adempimenti dello Sportello unico per l’edilizia
- Ricevuta alla presentazione della richiesta del “CDU”
La disciplina prevede che all’atto della presentazione del “CDU” lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
- Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Istruttoria del responsabile del procedimento - Richiesta di ulteriore documentazione
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
In questo caso il rilascio del “CDU” può essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti. (Nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 241/90):
- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta
Nel procedimento relativo al rilascio del “CDU”, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
- Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- Rilascio del “CDU” on line
Il “CDU” può essere rilasciato, nel caso di richiesta telematica on line, firmato digitalmente dal Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) sulla casella posta elettronica indicata nella richiesta, previo pagamento di quanto dovuto.
- Rilascio del “CDU” in forma cartacea
Nel caso di richiesta cartacea, la consegna avverrà attraverso stampati e moduli della pubblica amministrazione, sempre previo pagamento di quanto dovuto.
Nullità degli atti negoziali senza la presentazione del “CDU”
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia allegato il “CDU”, contenente le prescrizioni urbanistiche, con i vincoli di tutela riguardanti l’area interessata. (Significa che non sono mai nati, non sono mai esistiti, ovvero non sono annullabili)
Possibilità di confermare i dati del “CDU” (sanatoria)
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ai quali non sia stato allegato il “CDU”, o non contengano la dichiarazione, che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate alla data in cui è stato stipulato l’atto da confermare (sanare) o contenente l’omissione.
Il “CDU” non vale per la pubblica amministrazione
Non è previsto dalla legge che Il “CDU” possa essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione.
Lo stesso deve riportare la dicitura: “Il “CDU” non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Gli interessati hanno la possibilità di sostituire Il “CDU” medesimo con una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi di legge. (DPR 445/00).
[1] DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti per il rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica:
- Marche da bollo, per richiesta e rilascio ed altre in relazione al numero di pagine. €. ............
- Fino a 5 particelle richieste, in un'unica zona urbanistica (con rilascio entro 30 giorno). €. ............
- Per ogni particella in più oltre le prime 5. €. ............
- Per ogni zona urbanistica in più oltre la prima. €. ...........
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Comunicazione inizio lavori - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
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Demolizione e ripristino di opere o interventi realizzati abusivamente
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Demolizione e ripristino di opere o interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo
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Ristrutturazione edilizia pesante in assenza o totale difformità
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Immobili vincolati: Ripristino - Applicazione della sanzione pecuniaria
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Acquisizione del bene abusivo nel patrimonio del Comune
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Demolizione d’ufficio delle opere realizzate in assenza del titolo o in totale difformità
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Demolizione d'ufficio di opere di ristrutturazione edilizia pesante e opere parzialmente difformi
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Sistema sanzionatorio opere realizzate in assenza o difformità dalla SCIA normale
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Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per interventi edilizi abusivi di lieve entità. (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – DPR n. 31 del 13 febbraio 2017)
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Pratica in aggiornamento |
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Avvio della procedura di affidamento e Documentazione di gara
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Aggiudicazione della procedura di gara e stipula del contratto
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Dal 25 maggio quando il comune stipulerà un contratto di fornitura di servizi o beni in cui siano coinvolti i dati personali di cui sia titolare, dovrà prevedere un’apposita clausola contrattuale in cui si “nomina” il fornitore come “responsabile del trattamento” e gli si danno le “consegne” relative a questa nomina.
Vediamo come potrebbe essere questa clausola:
Art. xx – Responsabile del trattamento
Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale:
- Dettagliare i dati che vengono consegnati
Il fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L’amministrazione comunale raccomanda in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore. (NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l’esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).
Il termine entro cui i Comuni possono presentare la documentazione per chiedere il finanziamento scade l'11 dicembre 2019