Quesiti
Procedure di affidamento di lavori pubblici, istruttorie per il rilascio dei permessi, vigilanza urbanistico-edilizia.
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Quesito del 28/09/2022
Impianto fotovoltaico
E' stata depositata una comunicazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del centro storico del comune.
L’art. 4 comma 7 delle NTA del PGT del Comune prevede che:
• ad esclusione dei fabbricati vincolati ai sensi degli artt.10-12 del D.Lgs 42/2004 è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici solo se integrati in copertura e ad almeno una distanza di 30 cm dal colmo, profili laterali e linea di gronda, affinché non siano visibili da pubbliche vie.
• ai sensi della DGC 7/2013 è vietata l’installazione di parabole se visibili da pubbliche vie, mentre è ammessa l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici anche se visibili da pubblico spazio a condizione che:
- l’immobile non sia vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, non sia vincolato puntualmente e non sia considerato meritevole di tutela (palazzetto signorile, ...);
- l’installazione avvenga mediante attenta valutazione della copertura, preferendo la posizione nella quale l’impianto sia meno visibile possibile;
- i pannelli dovranno essere completamente integrati nella copertura;
- il colore dei pannelli dovrà essere il più possibile attinente ai colori utilizzati nelle coperture del centro storico (colore tipico del coppo lombardo: amaranto e marrone).
L’art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 28/2011, a seguito delle modifiche con la legge 34/2022, recita: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, …omissis..., sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, ecc.” (si sottolinea le parole con qualunque modalità)
L’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Attività Edilizia Libera) inizia con “ Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ….”
I nuovi impianti fotovoltaici da eseguirsi all’interno del centro storico, devo rispettare o meno l’art. 4 comma 7 delle NTA del PGT del Comune?
Quesito del 13/09/2022
Affidamento servizio di tesoreria alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020
Questo Ente deve procedere all'affidamento del servizio di tesoreria in quanto l'attuale affidamento è prossimo alla scadenza. A norma dell'art. 210 del TUEL, come confermato dal Regolamento di contabilità dell'Ente, l'affidamento del servizio, seppur largamente sottosoglia, è previsto che sia affidato con procedure ad evidenza pubblica. Alla luce della nota ANAC Fasc. UVCP n. 2727/2022, con la quale viene rappresentata la possibilità di aggiudicare in tempi brevi l'affidamento del servizio avvalendosi delle semplificazioni introdotte con il d.l. 76/2020. Quali sono a vostro avviso le procedure semplificate previste dal D.L. 76/2020 utilizzabili per concludere l'affidamento nel più breve tempo possibile?
Quesito del 13/09/2022
Limiti all’attività imprenditoriale dell’ente pubblico
Si chiede quali siano, se esistono, i limiti all'esercizio di attività imprenditoriale/commerciale dell'ente pubblico. Nel caso specifico, l'amministrazione comunale intenderebbe costruire, su un terreno di proprietà del Comune, diversi immobili residenziali da destinare alla vendita.
Quesito del 29/08/2022
Incentivo art. 113 Segretario Comunale
Nella gara per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica le funzioni di responsabile del servizio sono state assunte dal segretario comunale che ha bandito ed aggiudicato l'appalto. Alla luce di quanto anticipato, una quota dell'incentivo di cui dell'art. 113 del d lgs 50/2016 relativo alla fase della validazione del progetto spetterebbe al segretario comunale (poichè ha bandito e aggiudicato l'appalto). Il dubbio è se questo incentivo può essere riconosciuto perchè nel nostro regolamento è vietato corrispondere incentivi a chi ha qualifica dirigenziale.
Quesito del 04/08/2022
Superbonus e conformità CILAS
È stata presentata una CILA Superbonus per la coibentazione della copertura e installazione di un impianto fotovoltaico in un fabbricato residenziale all’interno del centro storico.
La copertura era prevista in lamiera finto coppo mentre l’impianto fotovoltaico non viene specificata la tipologia ma risulta visibile da spazio pubblico.
L’art. 4 delle comma 7 delle N.T.A. del PGT prevede che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’interno del centro storico sia consentita, se visibile da spazio pubblico, solo se:
- l’installazione avvenga mediante attenta valutazione della copertura, preferendo la posizione
nella quale l’impianto sia meno visibile possibile;
- i pannelli dovranno essere completamente integrati nella copertura;
- il colore dei pannelli dovrà essere il più possibile attinente ai colori utilizzati nelle coperture del
centro storico (colore tipico del coppo lombardo: amaranto e marrone).
Mentre per le coperture l’utilizzo dei pannelli in metallo sagomati a coppo:
- potranno essere posati solo su locali accessori posti all’interno di cortili e non visibili da
spazio pubblico;
- la superficie massima della copertura non dovrà essere superiore a 30 mq; per superfici maggiori, l’impiego del materiale di copertura andrà preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico;
- la tipologia di pannello “antichizzato” dovrà essere preventivamente approvata dall’Ufficio Tecnico mediante visione del campione scelto o depliant informativo;
(di fatto per l’abitazione non possono essere utilizzati).
Durante l’istruttoria sono sfuggiti questi particolari e l’intervento è stato realizzato come da elaborati progettuali, di fatto in contrasto con quanto prescritto dall’art. 4.
È stato inviata al tecnico una presa d’atto dei lavori rilevando la conformità urbanistica con l’ammissibilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - Superbonus. Nella stessa comunicazione viene però prescritto il rispetto delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. in particolare dell’art. 4 commi 7-8 (prescrizioni sopra riportate).
Nella comunicazione inoltre è stato specificato che la stessa non aveva natura di provvedimento; ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, qualora sia ritenuta lesiva, si rende noto che contro la stessa può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell’artico lo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dal la stessa data.
Considerato che nella fase istruttoria l’UTC erroneamente non ha rilevato la mancata conformità delle caratteristiche costruttive della copertura, il comune può imporre ad oggi che l’intervento venga reso conforme al succitato art. 4 delle NTA del PGT mediante l’installazione di coppi a copertura del pannello e applicazione di una pellicola di colore marrone sull’impianto fotovoltaico?
Nel caso in cui i titolari della CILAS non provvedano ad adeguarsi alla normativa del PGT si possono ravvisare delle anomalie e contestazioni relative alla pratica del Superbonus all’Agenzia delle Entrate?
Si possono riconoscere delle responsabilità da parte dell’Ufficio Tecnico per l’errata istruttoria della pratica?
Quesito del 02/08/2022
PPP e bilancio
L’amministrazione intende eseguire un’opera pubblica mediante partenariato pubblico privato.
L’opera sarà realizzata esclusivamente con apporto di capitale privato.
Si chiede:
- L’opera dovrà esser inserita nel piano triennale dei lavori pubblici?
- Se l’apporto di capitale sarà esclusivamente esterno, quali elementi si dovranno considerare nel bilancio di previsione dell’Ente?
- Se vi sarà partecipazione del Comune, nel bilancio di previsione, come si deve impostare la contabilità?
Quesito del 02/08/2022
Direttore esecuzione appalto di servizio sopra soglia comunitaria
Si chiede se un dipendente nominato direttore dell'esecuzione di un contratto di appalto superiore alla soglia comunitaria possa essere anche incaricato del rilascio del certificato di verifica di conformità ai sensi dellart.102 del Codice o se detto ruolo in capo al medesimo soggetto sia incompatibile.
Quesito del 27/07/2022
Contratto di appalto affidamento diretto < 150.000 €
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi è possibile, per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 € e procedure negoziate, stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. E' possibile procedere in tal senso (lettera commerciale SENZA contratto d'appalto con rogazione da parte del segretario comunale) per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. a), della Legge 120/2020 di importo inferiore a 150.000 € ma superiore a 40.000 €?
Quesito del 21/07/2022
Violazioni tribuarie e contratto di concessione
In sede di affidamento del contratto di concessione del servizio mensa è stata verificata la posizione fiscale del potenziale concessionario e sono emerse le seguenti risultanze da parte dell’agenzia delle entrate: - cartella di pagamento derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di Euro 442.820,51; - cartella di pagamento derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito residuo di Euro 58.461,00; - cartella di pagamento derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito residuo di Euro 175.990,73;
Il valore dell’appalto è 204.000 euro.
È possibile stipulare il contratto?
Quesito del 30/05/2022
Compensazione prezzi: riconoscimento maggiori costi
Un'impresa che sta svolgendo lavori, (gara aggiudicata febbraio 2021), presenta istanza per riconoscimento maggiori costi ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, nr. 73. DM 4 Aprile 2022 – G.U. 110 12/02/2022 ai sensi della Circolare Ministeriale MIMS ”
Visto, il Decreto 5 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (def.: MIMS): “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.” e la ivi richiamata circolare del medesimo Ministero prot. 43362 del 25 novembre 2021, recante “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art.. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021”,
Visto che
a) la già citata circolare del MIMS, prot. 43362 del 25 novembre 2021, è stata emanata per “assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti” per l’applicazione dell’istituto della compensazione;
b) l’ultimo capoverso, primo periodo, del punto 2.3, della suddetta circolare del MIMS, reca la seguente disposizione: ”Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.”;
c) la procedura di gara per l’appalto in parola, e la conseguente offerta presentata da Codesta Impresa, sono afferenti in mese di febbraio dell’anno 2021;
d) i principali materiali indicati nell’esecuzione dei lavori, per i quali segnalate di aver subito incrementi eccezionali, sono stati contabilizzati nell’anno 2021;
e) il contratto d’appalto siglato, ed i relativi precedenti documenti di gara, non prevedono clausole, precise ed inequivocabili, di revisione dei prezzi (ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016);
Specificato quanto sopra, si chiede se è corretto che Rup e Direzione Lavori, non accolgano la richiesta di compensazione poiché i lavori cui afferiscono sono relativi a febbraio 2021 applicando quindi quanto contenuto nella circolare operativa in oggetto riportata; alcuni pareri ritengono che non vada fatto riferimento alla Circolare relativa alle modalità operative ma solo al decreto 5 aprile 2002 (che pur richiama detta circolare). Seguendo tale secondo orientamento dovremmo accogliere l’istanza.