Quesiti
Procedure di affidamento di lavori pubblici, istruttorie per il rilascio dei permessi, vigilanza urbanistico-edilizia.
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Quesito del 06/08/2019
Affidamento diretto a società
Il presente Comune detiene una quota del 0,1% della società X S.p.A. a completa partecipazione pubblica (considerando che la società X è proprietaria di sé stessa per il 2,84%). Attualmente la società X non svolge servizi per conto di questo Comune, senonché il S.I.I. per conto dell'ATO della Provincia la quale quest'ultima ne detiene una quota. Ora si pongono i seguenti dubbi: 1) si può definire società in house oppure strumentale oppure semplicemente partecipata? 2) questo Comune come altri con una piccola quota deve svolgere il controllo analogo? Se si in che modo avendo una piccolissima quota? 3) è possibile procedere all'affidamento diretto di acquisizione di beni, servizi e lavori senza procedere a gara ad evidenza pubblica (in particolar modo si vorrebbe affidare la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli immobili comunali a seguito del finanziamento pubblico previsto dal Decreto Crescita)?
Quesito del 02/08/2019
Clausola sociale
In merito alla clausola sociale da inserire in una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica si chiede se tra i soggetti rientranti nell'obbligo di riassorbimento, nei limiti dell’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario, nonché dalla disponibilità degli operatori ad essere integrati nell'organizzazione dell’appaltatore, debba essere compreso il titolare della ditta individuale esecutrice del precedente appalto che nell'ambito dello stesso operava con il profilo di cuoco. Oppure se la clausola sociale sia applicabile esclusivamente nei confronti del personale dipendente della medesima ditta con esclusione, quindi, del titolare cuoco.
Quesito del 17/07/2019
Obbligo di gara telematica per lavori pubblici
Con vostro parere del 3.7.2019 codesta Redazione ha affermato che il comune, per l'affidamento dei lavori, può sicuramente procedere autonomamente, attraverso la propria piattaforma elettronica purché iscritto all'AUSA. Ciò posto si chiede di chiarire come si concilia la facoltà per i lavori di procedere autonomamente ovviamente su propria piattaforma elettronica e l'obbligo che al contrario sembrerebbe sussistere dal disposto di cui all'articolo 37, comma 2 del codice dei contratti pubblici il quale recita che: "[omissis]....nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Tra le centrali di committenza qualificate non vi è la CONSIP che ha appunto emanato a suo tempo apposito bando per l'abilitazione degli operatori economici per i lavori di manutenzione?
Quesito del 17/07/2019
Liquidazione compensi a progettista per studio di fattibilità
La precedente amministrazione a fine 2018 ha attivato una procedura negoziata inferiore ai 40.000,00 euro su una centrale di committenza per un incarico ad un professionista per lo studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico. Il professionista ha fatto l’offerta con un minimo ribasso, e si è visto affidare l’incarico. In sede di predisposizione del bilancio di previsione sono stati stanziati circa due milioni di euro per la costruzione di tale polo scolastico (bilancio approvato il 30 marzo 2019). Successivamente il professionista ha presentato lo studio di fattibilità prevedendo oltre al polo scolastico anche una serie di altri servizi tra i quali ambulatori medici, appartamenti per anziani autosufficienti, una sala civica, una biblioteca e un centro fitness. Per fare questo mega centro ha previsto anche la deviazione della viabilità, con la necessità di “spostare” una strada. Ovviamente il costo presunto è stato molto superiore a quello previsto e stanziato a bilancio, essendo superiore ai 20 milioni di euro. Tra l’altro alcune direttive ministeriali per la scuola dell’infanzia non sono rispettate, in quanto ha previsto un unico blocco di servizi igienici, e non uno per ogni sezione, con un totale di 6 waterini, contro i 18 che dovrebbero esserci per rispettare la normativa. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico all'epoca, essendo il nostro comune inferiore a 5 mila abitanti, era l’assessore ai lavori pubblici. Benché la previsione economica non fosse minimamente sopportabile da un ente come il nostro la precedente Amministrazione ha approvato con delibera di giunta, solo sotto l’aspetto tecnico, lo studio di fattibilità del progettista. La proposta di delibera aveva il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (anche assessore ai lavori pubblici). Con le elezioni di maggio l’amministrazione uscente non è stata confermata e c’è un nuovo Responsabile all’Ufficio Tecnico, un dipendente a tempo indeterminato categoria C5, ad interim, nelle more che si perfezioni l’assunzione di un nuovo responsabile di categoria D1 prevista per il primo ottobre. Il professionista ha presentato la parcella. L’Amministrazione è contraria a pagare tale parcella in quanto è un progetto che per un Comune delle nostre dimensioni, con un bilancio come il nostro, non è realizzabile. Il progettista, sentito sulle motivazioni di un tale progetto faraonico, ha dichiarato che ha seguito le indicazioni verbali fornitegli dalla precedente Amministrazione (che però aveva stanziato per il progetto 2 milioni di euro, e non venti milioni). Tale affermazione sembrerebbe tuttavia confermata dal fatto che poi la precedente Amministrazione ha approvato in Giunta lo studio di fattibilità presentato, pur solo sotto l’aspetto tecnico, e quindi senza il parere di regolarità contabile. Il Responsabile U.T. ora si trova a dover liquidare una fattura regolarmente presentata su uno studio di fattibilità approvato dalla Giunta. La nuova amministrazione, qualora tale pagamento venga eseguito, intende inviare il fascicolo alla corte dei Conti ipotizzando un danno erariale per l’Ente che ha pagato un progettista per un progetto palesemente irrealizzabile. D’altra parte il progettista ha già comunicato che essendo scaduti i 30 giorni per il pagamento della fattura, si è già rivolto ad un legale e sta depositando un’ingiunzione di pagamento. Questo comporterebbe maggiori oneri per l’Ente con un nuovo rischio di danno erariale. Tutto ciò premesso, la domanda è: il nuovo responsabile è tenuto a liquidare la fattura dato che il lavoro è stato eseguito e la Giunta lo ha approvato o ha titolo per contestare la realizzabilità dell’opera? E se liquida la fattura incorre nel rischio di danno erariale? E di conseguenza il Responsabile Finanziario che paga la fattura regolarmente liquidata dal Responsabile U.T rischia anch’egli il danno erariale? O il danno erariale verrebbe imputato all'Amministrazione che ha approvato in Giunta un progetto irrealizzabile e al Responsabile U.T (che era anche assessore ai lavori pubblici), che ha firmato il parere favorevole sulla proposta di delibera? Poiché i quindici giorni per contestare la fattura sono abbondantemente scaduti, il non pagarla, causando l’ingiunzione di pagamento con maggiori oneri a carico dell’Ente causerebbe anche questa il danno erariale al Responsabile U.T. che non ha liquidato la fattura?
Quesito del 15/07/2019
Affidamento incarico a legale
Il Responsabile dell'area Amministrativa intende affidare ad un legale una prestazione di servizio consistente nell'analisi di una problematica particolare specifica relativa all'affidamento di immobile in locazione a soggetto esterno (esame del bando e capitolato speciale di appalto, determina di affidamento, corrispondenza con affidatario) problematica consistente nel recupero del canone di locazione a favore del Comune. Si chiede se tale fattispecie possa rientrare nell'ambito di applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia), il quale stabilisce per al comma 2 lett. a) la possibilità per servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto; il professionista ha preventivato un costo complessivo di 500 euro + IVA e spese generali. Il legale non predisporrà alcun parere scritto, ne invierà alcuna comunicazione per conto del Comune. Si limita ad analizzare la correttezza della corrispondenza che il Comune deve inviare all'affidatario dell'immobile in locazione, finalizzata al recupero di un consistente credito.
Quesito del 15/07/2019
Autocertificazione antimafia
L'autocertificazione antimafia deve essere acquisita per tutti gli affidamenti, a prescindere dalle soglie dell'obbligo di comunicazione di cui al codice antimafia?
Quesito del 15/07/2019
Spese di investimento o trasferimenti in conto capitale
Questo ente fa parte di una convenzione per la gestione di un edificio scolastico, scuola media in comproprietà con altri due enti. L’anno prossimo sarà necessario intervenire con un grosso investimento sul tetto della scuola, ma nel caso in cui dovesse intervenire il comune capofila ripartendo la spesa tra gli altri due enti, la spesa a carico degli altri due enti, pur essendo di investimento su un bene in comproprietà dovrebbe essere classificata come trasferimento e quindi da finanziare con la parte corrente di bilancio. Oppure ciascun ente dovrebbe occuparsi direttamente di effettuare una parte degli investimenti facendo appalti a sé. È corretto?
Quesito del 09/07/2019
Procedura di affidamento di lavori oltre 150.000 euro
La recente Legge n. 55/2019 ha innovato le possibili varie fasce di valore in appalto per l’acquisizione di lavori il cui importo varia tra euro 150.000,00 ed euro 1.000.000,00. In particolare, l’articolo 36, comma 2, lettere c) e c-bis fanno rinvio per l’utilizzo della procedura negoziata al disposto di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici. Si chiede però di capire se per poter procedere all'appalto dei lavori nei casi di cui alle suddette lettere c) e c-bis) si debbano verificare concretamente i casi e le circostanze indicate nei commi di cui all'articolo 63 “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” o, in realtà, è sufficiente invece la sola soglia di valore quale elemento per procedere all'appalto con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara??? Nel caso che la risposta sia che si devono verificare i casi e le circostanze di cui ai commi dell’articolo 63 e posto, per ipotesi, che non si verifichino appunto le predette fattispecie (casi e circostanze) come e con quale procedura si dovrà procedere per l’acquisizione dei lavori per i valori di cui alle lettere c) e c-bis)?
Quesito del 05/07/2019
Tassazione vendita terreno
Con la presente sono a porre un quesito in merito alla tassazione di un terreno di proprietà comunale, in caso di vendita Il terreno in questione è in area lottizzabile ed il Comune intende venderlo ai lottizzanti per la realizzazione del progetto. Al momento della vendita verrà tassata la plusvalenza determinata dal valore di vendita ridotto del valore iniziale di acquisto del terreno con aliquota del 20%? O il Comune in questo caso è soggetto a tassazione IRES del 24%? Ultima ipotesi il Comune può far redigere una perizia per il valore attuale del terreno e pagare l’imposta sostitutiva del 10%? (rientrando nella finestra del condono che scade il 30/6).
Quesito del 05/07/2019
Ribasso d'asta e contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
Chiedo se è possibile utilizzare il ribasso d'asta di gara, contributo decreto 10.01.2019 in ottemperanza all'art. 1 commi 107-114 legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)? Cioè questa Amministrazione ha effettuato la gara per messa in sicurezza strade, poi abbiamo effettuato una modifica di contratto del 15%. Chiedo se per la rimanente somma (oltre l’affidamento principale, il 15% di modifica di contratto), risparmiata fino all'esaurimento dei 100.000 euro, possiamo utilizzarla per un affidamento diretto?