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Tecnico LL. PP.

Giurisprudenza - Edilizia

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10 risultati di 659

Quesito del 09/11/2023

Modifica prescrizione PDC

È pervenuta al Comune una richiesta di modifica delle prescrizioni di un Permesso di Costruire n. 05/2012.
Il Permesso di Costruire in questione è stato rilasciato nel 2012 ad un’Azienda Agricola per la realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) della potenza elettrica di 249 kW.
Nel parere emesso dall’ASL era stato prescritto che i reflui zootecnici e le biomasse usate per alimentare i biodigestori fossero prevalentemente quelli prodotti in loco dalla stessa Azienda Agricola.
Tale prescrizione è stata riportata integralmente al punto 9 del Permesso di Costruire n. 05/2012.

Nella richiesta di rettifica della prescrizione viene specificato che tale imposizione fu introdotta in considerazione della previsione della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che riconosceva la produzione e la cessione di energia elettrica da FER come attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e pertanto produttive di reddito agrario.
Tale prescrizione fu introdotta in quanto l’Azienda Agricola che ha presentato il progetto era qualificata come imprenditori agricoli e possedeva e gestiva un allevamento di suini che provvedeva a garantire la biomassa (reflui) per l’alimentazione dell’impianto in modo prevalente.
Con successivo atto notarile del 19/07/2016 notificato a Codesta Amministrazione, la titolarità dell’impianto a biogas è stata trasferita ad altra Società Agricola, a differenza deII’aIIevamento suinicolo, rimasto di proprietà del precedente titolare, per poi essere ceduto a sua volta a terzi nel 2017.
La nuova Società Agricola ha tuttavia continuato a gestire l’impianto impiegando tutti e soli i reflui provenienti dalI’aIIevamento di suini in questione, di proprietà di terzi, attraverso un accordo di fornitura tra le parti, pertanto con le stesse modalità previste all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto stesso.
Nel 2022 è stato presentata una PAS per la riconversione dell’impianto di biogas autorizzato con PdC n. 05/2012 in un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avanzato (oltre alla realizzazione di altre vasche e infrastrutture). Tale Impianto ha ottenuto anche l’AUA dalla Provincia di Brescia.
Inoltre tale impianto di biometano è stato acquisito da una terza società.
E’ consentito accogliere la loro richiesta?
È possibile modificare autonomamente la prescrizione contenuta nel PDC n. 05/2012, anche se era stata imposta dall'ASL, oppure è necessario ottenere un atto di assenso dall'ATS?
Essendo una prescrizione ai fini fiscali, modificando tale prescrizione, potrebbe avere delle conseguenze?

NOTA OPERATIVA n. 235 del 06/12/2023

La copertura del campo da padel richiede il permesso di costruire

Tar Puglia: la copertura dei campi da padel non rientra nel campo applicativo dell'art. 6, comma 1, lett. e bis del Testo Unico Edilizia, cioè nell'attività edilizia libera (opere stagionali e precarie), ma necessita di permesso di costruire per essere assentita

Quesito del 02/11/2023

Realizzazione parcheggi art. 9 L.122/1989

L'art. 9, comma 1 della L. 122/1989 consente la possibilità di realizzare parcheggi in locali posti a piano terreno di fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Orbene, fermo restando che è da ritenere pacifico il fatto che per un locale attualmente destinato, per esempio, a magazzino posto a piano terreno di un fabbricato in centro storico sia possibile il cambio di destinazione d'uso in garage con l'apposizione del vincolo di pertinenzialità, oltre alla possibilità di ampliare la porta di ingresso poiché le misure attuali non consentirebbero un'agevole manovra di accesso al suo interno e ciò anche in deroga alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico (che per altro non lo consentirebbero), è altrettanto possibile ampliare solo la porta di un già preesistente garage, stante il fatto che pur essendo garage, le attuali dimensioni non consentono un agevole accesso al suo interno e quindi di fatto impediscono l'effettivo utilizzo del locale?

Si potrebbe sostenere che, siccome il locale è già garage (ma non risulta ancora costituito un vincolo di pertinenzialità come richiede la norma che quindi parere di chi scrive potrebbe trovare adesso una prima applicazione ) e quindi é già realizzato, non è possibile applicare l'art. 9 della L.122/1989 ..... e se il locale non soddisfa le nuove esigenze del proprietario, essendo la larghezza dell'apertura di misura ridotta, dovrà utilizzare un mezzo più piccolo.



Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.

NOTA OPERATIVA n. 233 del 04/12/2023

Tettoie: tra permesso di costruire ed edilizia libera

CGA Sicilia: il titolo abilitativo serve se, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell'edificio, mentre non serve ove loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono

NOTA OPERATIVA n. 232 del 01/12/2023

Terzo Condono edilizio: l'ampliamento in zona vincolata non è sanabile

Tar Campania: niente condonabilità, in base all'art.32 comma 27 lettera d) della legge 326/2003 (DL 269/2003), se c'è anche un piccolo aumento di volume in zona vincolata

MEMOWEB n. 229 del 28/11/2023

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio ed edilizia residenziale pubblica

In caso di edilizia residenziale pubblica, non si applica l’art. 35 del Testo Unico Edilizia, in quanto l’insistenza sul suolo di un diritto di superficie sposta sul titolare dello stesso le conseguenze degli atti ripristinatori

NOTA OPERATIVA n. 227 del 24/11/2023

Tettoie e pergotende: in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica si demolisce

Consiglio di Stato: neppure le opere precarie e pertinenziali, come ad esempio una piccola pergotenda, sfuggono alla demolizione in zona tutelata senza l'ok della Soprintendenza, cioè senza aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica

NOTA OPERATIVA n. 225 del 22/11/2023

Cambi di destinazione d'uso tra aree non omogenee: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, soggiace ormai al permesso di costruire, e ciò al pari della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante".

NOTA OPERATIVA n. 222 del 17/11/2023

Chiusura di veranda sul terrazzo: serve il permesso di costruire

Tar Campania: chiudere una veranda su un terrazzino configura ristrutturazione edilizia e non è sufficiente la SCIA

NOTA OPERATIVA n. 219 del 14/11/2023

Tettoia in edilizia libera: i requisiti

Tar Campania: una tettoia di modeste dimensioni, che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura e non trasforma neppure in parte l'edificio cui è annessa, non necessita del permesso di costruire in quanto non configura una ristrutturazione edilizia