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Tecnico LL. PP.

Giurisprudenza - Edilizia

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 675

NOTA OPERATIVA n. 8 del 11/01/2024

Ricostruzione del muro di recinzione: quando serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: non basta una SCIA per assentire un notevole rialzamento del muro di recinzione, al quale si aggiungono anche un cancello e dei pilastri in cemento armato.

Quesito del 09/01/2024

Cabina energia elettrica

Una ditta vorrebbe edificare una cabina di dimensioni 5,5 x 2,3 e 2,3 h, a due metri dal confine di proprietà.
Deve rispettare le distanze da fabbricati e confine come da zona P.I.? Incide sulla superficie coperta e volume? Se l'aumento di superficie coperta/volume è inferiore al 20% può essere presentata una SCIA alternativa?

NOTA OPERATIVA n. 6 del 09/01/2024

Tettoia o pergotenda? Caratteristiche e differenze

Consiglio di Stato: la pergotenda non deve determinare la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili e deve essere una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”

NOTA OPERATIVA n. 246 del 22/12/2023

Tettoie aderenti all'edificio: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: per realizzare delle tettoie in aderenza all'edificio serve il permesso di costruire in quanto non si possono considerare pertinenziali e rientrare nell'alveo dell'edilizia libera

Quesito del 21/12/2023

Tettoia in zona agricola

E' possibile costruire una tettoia fotovoltaica in zona agricola, posta sul confine? Che dimensioni può avere e a quali distanze deve stare?

NOTA OPERATIVA n. 245 del 21/12/2023

Da garage a cucina: il cambio d'uso richiede il permesso di costruire

Tar Campania: l'accorpamento con cambio di destinazione d'uso di due distinti locali (garage e deposito) all'unità abitativa principale non può essere assentito con CILA o SCIA

NOTA OPERATIVA n. 241 del 15/12/2023

CILA-Superbonus: vietato proseguire i lavori sull'immobile abusivo

Tar Lazio: il divieto di prosecuzione di lavori su opere abusive, non potendo gli stessi essere legittimamente realizzati in pendenza di una sanatoria, vale anche per la CILA-Superbonus

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decreto 7 novembre 2023

Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Quesito del 05/12/2023

Sentenza Corte di Cassazione - annullato decreto trasferimento immobili del Giudice dell'esecuzione del Tribunale

Una società agricola esercita attività di impresa agricola, agricoltura e allevamento, con SCIA presentata al SUAP e a RI/CCIAA con ComUnica in data 17/5/23. Ha dimostrato la disponibilità dei locali e degli appezzamenti di terreno con presentazione di contratto di affitto. In data 1/12 perviene tramite ATS al SUAP un decreto di annullamento del decreto di trasferimento della proprietà al dante causa del contratto di affitto, praticamente dimostrando il venuto a mancare requisito di disponibilità oggettiva dell'immobile da parte dell'impresa agricola. La parte ricorrente nel procedimento giudiziario reclama tramite proprio legale i locali/terreni sede di attività, volendone tornare in possesso sulla base della sentenza Corte Cassazione. Preciso che ATS ha trasmesso al SUAP per competenza territoriale distrettuale. Come deve comportarsi ora il SUAP? Può/deve sospendere la SCIA di attività e se sì in base a quale norma?

Quesito del 27/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda: All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004). A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda. Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”. A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto). Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”. Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali: 1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione). Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC; 2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione. Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali; Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.