Quesiti
Quesito del 16/01/2024
Comunicazione per l'esercizio delle attività delle agenzie d'affari
L'istanza è presentata da una signora che deve avviare l'attività di sub-agente di assicurazioni in locali già adibiti ad Assicurazione. Si chiede se le prescrizioni del parere siano applicabili anche ai Sub Agenti o se siano da verificare solo per l'apertura dell'agenzia "madre". La stessa sub-agente nella comunicazione al SUAP ha dichiarato:
- la conformità urbanistica ed ai regolamenti di polizia urbana, etc.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
- non esistono cause di divieto "antimafia";
- di impegnarsi a tenere un registro giornale degli affari;
- di impegnarsi ad esporre il tariffario.
Quesito del 15/01/2024
Dichiarazione di mantenimento della residenza per oneri agevolati
I proprietari di un immobile dichiarano che risiederanno nello stesso per 42 mesi successivi dal rilascio del certificato di agibilità per ottenere gli oneri agevolati.
Realmente hanno cambiato residenza ben prima. L'ente deve procedere al recupero dell'importo intero più la penale?
Quesito del 11/01/2024
Comunicazione per l'esercizio delle attività delle agenzie d'affari
Inizio attività sub agente di assicurazione in locali già adibiti a tale scopo. Visura attività in fase di aggiornamento - serve verifica dei requisiti morali e professionali? Serve agibilità locali aperti al pubblico? Serve verifica varie normative antincendio e ASL? Sono attività libera senza obbligo di iscrizione ad albi? Serve contratto di mandato dell'assicurazione? Ha allegato il tariffario prestazioni. La pratica è stata inviata anche all'UTC per la conformità urbanistica e, si pensa, dei locali.
Quesito del 11/01/2024
Beni merce
Una ditta acquista un immobile che a seguito di rilascio di apposita autorizzazione, verrà ampliato e ristrutturato. Con l’ultimazione lavori, i nuovi immobili verranno posti in vendita.
È corretto considerare bene merce solo gli immobili di nuova costituzione o può essere considerato tale anche l’immobile originariamente acquisito prima della ristrutturazione e per tutto il periodo dei lavori?
Quesito del 09/01/2024
Cabina energia elettrica
Una ditta vorrebbe edificare una cabina di dimensioni 5,5 x 2,3 e 2,3 h, a due metri dal confine di proprietà.
Deve rispettare le distanze da fabbricati e confine come da zona P.I.? Incide sulla superficie coperta e volume? Se l'aumento di superficie coperta/volume è inferiore al 20% può essere presentata una SCIA alternativa?
Quesito del 21/12/2023
Tettoia in zona agricola
E' possibile costruire una tettoia fotovoltaica in zona agricola, posta sul confine? Che dimensioni può avere e a quali distanze deve stare?
Quesito del 05/12/2023
Pagamento oneri condono
Premesso che l’Ufficio Tecnico sta ancora istruendo varie pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85 e 724/94 e che le stesse ad oggi non hanno ancora completato il proprio iter per carenza di documentazione tecnica e/o mancata acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni obbligatori e vincolanti, di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati presenti nel territorio comunale. Si evidenzia le richieste di documentazione integrativa risalgono al periodo ’86-’88, reiterate negli anni ’90 fino alle ultime risalenti al periodo 2010-2013.
In taluni casi è capitato che il richiedente il condono o il Tecnico incaricato, pur consapevoli della situazione istruttoria della pratica, abbiano richiesto all’Ufficio il conteggio degli oneri concessori (per abusi effettuati prima del 1977), affermando che lo stesso può essere effettuato indipendentemente dall’iter del condono ed utilizzando delle tabelle per l’Urbanizzazione Primaria e Secondaria relative all’anno di presentazione del condono stesso o, nella peggiore elle ipotesi, relative al momento che l’Ufficio sia in grado di effettuare il conteggio, sulla base della documentazione depositata agli atti. Questo Ufficio ritiene invece corretto e legittimo effettuarli prima del rilascio della concessione in sanatoria e quindi solo dopo che l’iter amministrativo della pratica si è concluso.
Si richiede cortesemente se:
1) in assenza di specifica normativa in materia ed in fase d’istruttoria di una pratica di condono come sopra specificato, quale criterio temporale l’Ufficio deve seguire per effettuare correttamente e legittimamente il calcolo degli oneri concessori, senza rischiare d’incorrere in un eventuale danno erariale per l’Ente;
2) in fase di calcolo degli oneri concessori, anche le superfici ed i volumi non residenziali ad uso pertinenziale (cantine, magazzini o altri vani interrati o fuori terra e garages non interrati), devono versarli o meno in forma ridotta e, in caso di risposta affermativa, quale è la % di riduzione e la normativa di riferimento.
Quesito del 05/12/2023
Sentenza Corte di Cassazione - annullato decreto trasferimento immobili del Giudice dell'esecuzione del Tribunale
Una società agricola esercita attività di impresa agricola, agricoltura e allevamento, con SCIA presentata al SUAP e a RI/CCIAA con ComUnica in data 17/5/23. Ha dimostrato la disponibilità dei locali e degli appezzamenti di terreno con presentazione di contratto di affitto. In data 1/12 perviene tramite ATS al SUAP un decreto di annullamento del decreto di trasferimento della proprietà al dante causa del contratto di affitto, praticamente dimostrando il venuto a mancare requisito di disponibilità oggettiva dell'immobile da parte dell'impresa agricola. La parte ricorrente nel procedimento giudiziario reclama tramite proprio legale i locali/terreni sede di attività, volendone tornare in possesso sulla base della sentenza Corte Cassazione. Preciso che ATS ha trasmesso al SUAP per competenza territoriale distrettuale. Come deve comportarsi ora il SUAP? Può/deve sospendere la SCIA di attività e se sì in base a quale norma?
Quesito del 27/11/2023
Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione
Breve cronistoria della vicenda: All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004). A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda. Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”. A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto). Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”. Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali: 1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione). Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC; 2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione. Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali; Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.
Quesito del 20/11/2023
Acquisto parcheggi
Trattasi di area individuata come parcheggi pubblici, ceduta al comune negli anni 2000 a seguito del completamento di un Piano di Lottizzazione di area artigianale.
Una delle ditte lottizzanti e precedentemente esecutrice dei parcheggi, ci chiede la possibilità di acquisizione dei suddetti parcheggi per quanto riguarda la porzione di area prospiciente la loro proprietà.
Il Comune richiede se è possibile la cessione di tali parcheggi comprensivi delle aree di manovra alla Ditta richiedente ed in particolare le modalità di quantificazione della monetizzazione o valorizzazione dell’area oggetto di cessione.
Si richiede se esiste una possibilità considerato che il comune medesimo per quanto riguarda la mancata cessione degli standard urbanistici nei PL di aree artigianali applicare un valore al mq pari ad €. 50,00 come già effettuato nelle lottizzazioni approvate dai comuni nei precedenti anni o se invece il valore debba essere determinato in maniera diversa considerando nella stima del valore di cessione il valore originario dell’area compreso la stima dei costi delle opere di realizzazione dei parcheggi.