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Quesito del 21/12/2022
Recupero prestazione lavorativa di riposo settimanale ex art. 24 CCNL 14/9/2000
A norma del comma 1 dell’art. 24 “Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.”
Nel caso che si sottopone al Vs. esame, un dipendente titolare di posizione organizzativa, responsabile del servizio di polizia locale in Comune con dirigenza, ha ripetutamente prestato servizio di domenica per esigenze di servizio, senza avere a tutt’oggi fruito del riposo compensativo, arrivando a cumulare n, 250 ore circa, negli anni che vanno dal settembre 2015 al dicembre 2021.
Il responsabile del servizio di polizia locale non ha mai fatto richiesta di riposo compensativo nel corso degli anni, limitandosi a interloquire sporadicamente e informalmente a mezzo mail con il servizio personale, per rimarcare il consistente credito orario maturato negli anni, e la necessità di recupero ai sensi dell’art. 24, senza tuttavia rivolgersi al proprio Dirigente che, non avendo ricevuto richiesta, non ha opposto alcun diniego o impedimento fattuale al recupero compensativo.
Considerato che, a norma del comma 1 dell’art. 24 del CCNL 14.9.2000, il riposo compensativo deve essere fruito di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, si chiede se il dipendente possa, a distanza di mesi se non di anni, e comunque successivamente al bimestre successivo alla prestazione nel giorno di riposo settimanale, rivendicare il recupero delle ore lavorate, o se al contrario le ore prestate debbano considerarsi perse.
Si chiede inoltre se l’eventuale, asserito danno per mancata fruizione del riposo compensativo, non richiesto e nemmeno denegato, sia azionabile giudizialmente.