Quesiti
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Quesito del 03/04/2023
Art. 30 del CCNL 16.11.2022. Applicazione dell’istituto delle turnazioni.
Con la presente, si sottopone un quesito sulla corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, disciplinante l’istituto delle turnazioni.
In base alle vigenti disposizioni contrattuali, è possibile istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
Ai sensi del comma 3, lettera b), l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio.
Ai sensi del comma 3, lettera d), i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Ciò premesso, si chiede:
1. se debba considerarsi inderogabile l’orario di inizio del turno lavorativo, o se al contrario sia possibile adattarlo, su disposizione del Comandante, alle molteplici ed imprevedibili esigenze di servizio della Polizia Locale (es. manifestazioni, servizi di ordine pubblico ordinati dal Questore, etc.), o anche ad esigenze di servizio note e programmate, quali ad esempio le giornate di mercato, in cui si renda necessario l’inizio anticipato del turno diurno;
2. se tutti gli addetti debbano rispettare il medesimo orario di inizio del turno all’interno del servizio giornaliero garantito, o se al contrario sia possibile che alcuni addetti prendano servizio in orario anticipato o posticipato rispetto agli altri addetti, dando luogo ad una articolazione “variabile” dei turni, pur garantendo la continuità di erogazione del servizio per almeno 10 ore giornaliere ininterrotte;
3. se è possibile, in presenza di peculiari esigenze di servizio non ricorrenti, articolare un numero superiore di turni rispetto all’ordinario numero di turni garantito nell’arco dell’anno: ad esempio, turni serali e/o notturni in aggiunta agli ordinari turni diurno e pomeridiano, ma solo in particolari periodi dell’anno o in uno o più giorni nell’arco della settimana o del mese, caratterizzati da esigenze aggiuntive di servizio.
La difficoltà interpretativa e la conseguente sottoposizione del quesito, nasce da alcuni orientamenti espressi dall'ARAN che ha avuto modo di precisare che il regime del lavoro in turno presuppone l’esistenza di “strutture” operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore, per tutti i giorni della settimana lavorativa, “cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata dall’ente”.
Ha inoltre precisato che “la durata di almeno 10 ore si riferisce, ovviamente, all’ orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno”.
Il termine “continuità” deve essere riferito esclusivamente alle 10 ore giornaliere, ma per garantire la continuità del servizio per le 10 ore, esso “deve avere inizio alla stessa ora e concludersi alla stessa ora per tutti i giorni della settimana, dato che si tratta di orario di servizio e non di orario L'ARAN, inoltre, ha chiarito che, nel caso in cui siano istituiti turni di lavoro che prevedano, saltuariamente, una prestazione lavorativa giornaliera di oltre 10 ore, sono consentite “anche prestazioni superiori alle 10 ore giornaliere, qualora ciò risponda a precise esigenze organizzative dell’ente e non assuma, ovviamente, carattere di continuità nel tempo” (Aran, quesito n. 900-22C).
Sempre l'ARAN ha inoltre affermato che l’art. 22 del CCNL 14.9.2000, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nell’art. 30 del vigente CCNL, impone l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite, e che in ciascuna di esse dovrebbe ruotare sempre lo stesso numero di lavoratori. Perché possa esserci effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro.
Orbene, considerato che:
- l’indennità di turno può essere legittimamente erogata a favore del personale che svolga la propria attività in un servizio con apertura giornaliera complessivamente superiore a 10 ore, senza interruzioni, quindi in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore;
- lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);
- l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio;
- le prestazioni svolte in turnazione devono essere ripartite nell’arco del mese in modo da dare luogo ad una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano;
- il vigente CCNL 16.11.2022, all’art. 30, prevede come solo discrimine che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, senza fare riferimento all’orario di lavoro osservato dai singoli dipendenti nell’ambito del servizio, che deve essere complessivamente garantito per non meno di 10 ore giornaliere;
- come ha avuto modo di precisare l'ARAN, gli enti hanno ampia autonomia in merito all’organizzazione degli uffici e dei conseguenti orari di servizio; infatti, “l’articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e quindi la sua definizione dovrebbe essere di competenza del dirigente o responsabile del medesimo”, come chiarito nella risposta a quesito n. 900-22C1.
Ciò premesso, si chiede se l’orario di inizio del turno e l’articolazione dei singoli turni, nell’ambito del servizio giornaliero garantito, possano essere modificati e adattati alle molteplici esigenze di servizio della Polizia Locale, con le modalità di seguito descritte ed esemplificate, purché siano rispettate le condizioni contrattualmente previste: ovvero, che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, e che sia garantita “una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente”.
A titolo di esempio, per meglio esplicitare il quesito, ipotizzando un numero di 5 addetti per turno, esigenze di servizio potrebbero rendere necessario che 2 addetti prestino servizio dalle 6:30 alle 12:30, mentre gli altri addetti presteranno servizio dalle 7:00 alle 13:00, nel primo turno. Nel successivo turno, gli altri 5 addetti presterebbero servizio dalle 13:00 alle 19:00.
Un’altra modifica dei turni, sempre per esigenze organizzative, potrebbe prevedere che una parte di addetti svolga il primo turno nell’ordinario orario 7:00-13:00, mentre un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 10:00 alle 16:00, e un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 16:00 alle 22:00, per esigenze di ordine pubblico collegate, per esempio, allo svolgimento di feste e manifestazioni.
Quesito del 03/04/2023
Dipendente con contratto ex art.110 comma 2 TUEL
Dipendente con contratto art.110 c.2 fino a scadenza mandato del sindaco anno 2027, Responsabile area finanziaria, ha compiuto 67 anni il 01/04/2023 , può continuare l'attività lavorativa in essere?
Quesito del 03/04/2023
Utilizzo autoveicolo di proprietà del dipendente per funzioni di servizio
E' possibile autorizzare l'avvocato dipendente del Comune ad utilizzare, in via permanente, l'autoveicolo proprio per funzioni di servizio? E' possibile il rimborso della spesa per carburanti in base ai KM percorsi?
Quesito del 31/03/2023
Recuperi somme performance per anni pregressi
Una dipendente a seguito di proposta del CUG conseguente alla mediazione attivata, otteneva l'accettazione della richiesta avanzata, di percepire gli arretrati della performance anni 2012_2013_2014_2015, a seguito di mancata erogazione per assenze per maternità.
Si chiede se sia lecito procedere al recupero delle maggiori somme percepite dagli altri dipendenti (anche verso alcuni pensionati) indebitamente a discapito della su menzionata o se debba tutto gravare sul fondo risorse decentrate dell'anno in corso.
Quesito del 31/03/2023
Artt. 41 e 44 CCNL 16.11.2022
Come riproporzionare i permessi ex artt. 41 e 44 CCNL 16.1.2022 per:
- part time verticale (2 giorni) a 18 ore;
- part time orizzontale (5 giorni) a 25 ore;
- part time orizzontale (4 giorni) a 20 ore;
- part time orizzontale (5 giorni) a 30 ore.
Quesito del 31/03/2023
Posizione organizzativa e indennità di reperibilità
Un titolare di P.O. viene collocato in reperibilità ogni mese.
L'ente non paga l'indennità in quanto la retribuzione di posizione segue il principio dell'assorbenza dei compensi aggiuntivi.
Se dovesse capitare che la reperibilità coincide con dei giorni di calamità naturali, si deve liquidare solo lo straordinario ex art 40 CCNL 2004 o deve essere liquidata anche l'indennità da reperibilità?
Quesito del 31/03/2023
Indennità sostitutiva buoni pasto
Il contratto decentrato del nostro ente non prevede l’erogazione del buono pasto per i dipendenti ma soltanto una “indennità sostitutiva pari ai due terzi del costo sostenuto (fino ad un importo massimo rimborsabile di Euro 5,16 per pasto), dietro presentazione all’ufficio Personale dii scontrini e ricevute fiscali…” per i “dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane… qualora la pausa pranzo sia non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore”
Nel caso del dipendente in missione può essere rimborsata la spesa intera del pranzo, o deve essere applicato l’art 41 CCNL 14/09/2000 in base al quale per le trasferte superiori alle 12 ore il pasto va rimborsato entro il tetto massimo di euro 22,00, mentre per trasferte inferiori alle 12 ore spetta soltanto il buono pasto, con un rimborso massimo, quindi, nel nostro caso, di € 5,16?
Inoltre, nel caso di missioni di durata inferiore, ad esempio di 6/7 ore, è possibile rimborsare uno scontrino per un caffè o una brioches presa a metà mattina, sempre nel limite della spesa massima di 5,16 euro?
Quesito del 31/03/2023
Reperibilità con malattia e/o ferie
Un dipendente viene posto in reperibilità (dal martedì al martedì) per una settimana in cui è in malattia. Il suo certificato è fino al venerdì, il sabato e la domenica si paga la reperibilità per i due giorni o riparte dal lunedì? Stesso quesito se fossero stati giorni di ferie
Quesito del 31/03/2023
Istituzione area dirigenziale
Questo Comune (di oltre 20 mila abitanti) intende istituire nell'ambito della macrorganizzazione un'area dirigenziale per i seguenti motivi: il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario e, al fine di elaborare attività strategiche idonee ad avviare procedure di risanamento strutturale ritiene utile avvalersi di una figura di tipo manageriale, non solo con competenze "specialistiche", che possa programmare e gestire un'area di attività più ampia da denominare "area delle risorse". Il reclutamento è a tempo determinato, giusto per gestire il dissesto con un 110 (previa autorizzazione COSFEL). Questa esigenza non è avvertita per altri settori di attività i quali potrebbero continuare a essere gestiti attraverso le Posizioni Organizzative (con funzioni dirigenziali).Si chiede pertanto alla luce delle esigenze sopra delineate se sia possibile che la macrostruttura dell'ente possa essere organizzata in parte per "settori" diretti da Posizioni Organizzative e in parte come area dirigenziale.
Quesito del 31/03/2023
Contributo assunzione segretario comunale
Si chiede se la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo assunzioni PNRR (d.l. n. 152 del 2021 ) per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali negli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sia alternativa all'assunzione di personale, considerato che l'ente ha già assunto i 2 dipendenti assegnati dal decreto.