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Commercio

Aua (Autorizzazione unica ambientale)

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MEMOWEB n. 210 del 04/11/2024

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti: il ruolo del SUAP

Consiglio di Stato: lo sportello unico per le attività produttive rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività

MEMOWEB n. 69 del 08/04/2024

Zone Logistiche Semplificate: pubblicato il Regolamento

In virtù delle disposizioni del nuovo DPCM, le imprese operanti nella ZLS beneficiano di misure di semplificazione, come l'autorizzazione unica (AU) per i progetti riguardanti attività economiche e insediamenti industriali, produttivi e logistici, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, nel rispetto delle normative ambientali vigenti

L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152; 
  2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi previste; 
  3. autorizzazione alle emissioni  in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  4. autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  5. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A queste si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative della Regione.

 

Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dalla Regione). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.

Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

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