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Un supporto a 360° per i principali ambiti operativi dell’ufficio di Polizia locale, dall’accertamento delle violazioni del codice della strada fino al rilascio dei contrassegni per parcheggio invalidi, dalla vigilanza edilizia alla notifica degli atti.

MEMOWEB n. 241 del 15/12/2023

Ufficiali giudiziari: variazione indennità di trasferta

Il decreto del 27 novembre 2023 del Ministero della Giustizia reca la variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

Il Presidente della Repubblica

Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Ministero dell'Interno

Circolare prot. n. 557/PAS/U/014043/XV.H.8

Feste di fine anno: vigilanza su produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici

MEMOWEB n. 240 del 14/12/2023

Feste di fine anno: vigilanza su produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici

La circolare, indirizzata alle autorità provinciali di P.S., contiene anche informazioni di interesse per le PA locali relative agli esercizi commerciali che vendono ‘fuochi d’artificio’

Ministero dell'Interno

Circolare prot n. 300/STRAD/0000040202.U/2023

Veicoli trasporto merci su strada: registrazione applicativo REN-Noleggi

Quesito del 29/11/2023

Richiesta di validità dell'istanza di sanatoria

In data 11/10/2012 è stato presentato un permesso di costruire in sanatoria, a seguito di emissione dell'ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi. Detta pratica è stata oggetto a suo tempo di istruttorie e assoggettata al parere della commissione edilizia. Le ultime comunicazioni risalgono rispettivamente al 16/11/2012, richiesta integrazioni e sospensione del procedimento, del 05/12/2012 comunicazione del parere della commissione edilizia la quale, ritenendo di non avere elementi chiedeva l'integrazione degli elaborati, che non sono mai stati integrati.
Considerato quanto disposto dall'art. 36 comma 3 "Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."
il procedimento non consente fittizie sospensioni e pertanto sono a chiedere se essendo ampiamente scaduti tutti i termini detta istanza può ritenersi rifiutata.

MEMOWEB n. 239 del 13/12/2023

Campi Flegrei: pubblicata la conversione in legge

Il provvedimento definisce misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

MEMOWEB n. 239 del 13/12/2023

Veicoli trasporto merci su strada: registrazione applicativo REN-Noleggi

La consultazione del nuovo applicativo potrà essere utile ai fini del controllo su strada per verificare il rispetto delle condizioni introdotte dal DL 69/2023

Quesito del 27/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda: All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004). A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda. Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”. A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto). Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”. Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali: 1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione). Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC; 2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione. Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali; Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.

Quesito del 23/11/2023

Accesso in struttura sportiva priva di parere della commissione comunale di vigilanza.

E' stato avviato l'iter per il rilascio del parere della commissione comunale di vigilanza per quanto concerne l'utilizzo della tribuna dello stadio comunale.
Allo stato attuale la pratica è ferma da circa 2 mesi per il rilascio del parer da parte dei vigili del fuoco.
Si chiede di conoscere se, in attesa del parere della competente Commissione, il Sindaco con propria ordinanza possa autorizzare l'utilizzo delle tribune dello stadio consentendo un accesso limitato di pubblico (ed in tal caso si chiede se vi siano riferimenti normativi sul numero massimo).
Si specifica che si tratta di disputa di partite del campionato di Terza Categoria e si fa inoltre presente che per le tribune in questione è stata rilasciata di recente certificazione di idoneità statica, oltre che conformità degli impianti elettrici e idraulici di tutta la struttura. Ovviamente vi è anche l'omologazione del terreno di gioco da parte della della Lega Nazionale Dilettanti.