Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Quesiti

10 risultati di 325

Un supporto a 360° per i principali ambiti operativi dell’ufficio di Polizia locale, dall’accertamento delle violazioni del codice della strada fino al rilascio dei contrassegni per parcheggio invalidi, dalla vigilanza edilizia alla notifica degli atti.

Quesito del 20/11/2023

Rilascio licenze di noleggio con conducente

Si richiedono aggiornamenti in merito al rilascio di licenze di noleggio con conducente. E' operativo il registro elettronico nazionale? E' possibile rilasciare nuove autorizzazioni?

Quesito del 20/11/2023

Acquisto parcheggi

Trattasi di area individuata come parcheggi pubblici, ceduta al comune negli anni 2000 a seguito del completamento di un Piano di Lottizzazione di area artigianale.
Una delle ditte lottizzanti e precedentemente esecutrice dei parcheggi, ci chiede la possibilità di acquisizione dei suddetti parcheggi per quanto riguarda la porzione di area prospiciente la loro proprietà.
Il Comune richiede se è possibile la cessione di tali parcheggi comprensivi delle aree di manovra alla Ditta richiedente ed in particolare le modalità di quantificazione della monetizzazione o valorizzazione dell’area oggetto di cessione.
Si richiede se esiste una possibilità considerato che il comune medesimo per quanto riguarda la mancata cessione degli standard urbanistici nei PL di aree artigianali applicare un valore al mq pari ad €. 50,00 come già effettuato nelle lottizzazioni approvate dai comuni nei precedenti anni o se invece il valore debba essere determinato in maniera diversa considerando nella stima del valore di cessione il valore originario dell’area compreso la stima dei costi delle opere di realizzazione dei parcheggi.

Quesito del 17/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda:
All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004).

A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda.

Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”.

A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto).

Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”.

Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali:

1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione).

Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC;

2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione.

Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali;

Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.

Quesito del 15/11/2023

Vendita hobbisti, Regione Lombardia

Come funziona, in Regione Lombardia, l'attività di vendita in forma hobbistica, su suolo pubblico e privato?

Quesito del 14/11/2023

Indennità guardiaparco

L'indennità di pubblica sicurezza di cui all'art 37 del CCNL del 95 può essere attribuita ai guardiaparco ora che il CCNL del 2022 la indica espressamente nella sezione della polizia locale?

Quesito del 13/11/2023

Spesa del personale finanziata da sanzioni cds

Il Comune ha attivato un autovelox. Al fine di gestire le numerose sanzioni è stato assunto un nuovo vigile, finanziando la spesa proprio con le sanzioni, come previsto dalla normativa in materia di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada. Infatti tali sanzioni, che hanno destinazione vincolata, possono essere destinate, tra l’altro al “Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) (142, comma 12-ter -2). Inoltre è anche stato deciso, di destinare una quota del 50% delle sanzioni derivanti dall’art. 208 del cds alla previdenza complementare. Anche in questo caso si tratta di una destinazione prevista dalla normativa.
Si chiede se tali spese, finanziate esclusivamente dalle sanzioni del codice della strada possano essere considerate tra le componenti escluse dal calcolo delle spese del personale ai fini del limite rispetto al valore medio della spesa del 2011-2013.

Quesito del 10/11/2023

Sorvegliabilità esterna art. 1 DM 564/92

La sorvegliabilità esterna (dalla pubblica via) di cui all'art. 1 del DM 564/92 è da rispettare nei casi di subentro o meno?

Quesito del 09/11/2023

Cancellazione anagrafica - per dichiarazione mendace

Si chiede quale procedura seguire nel caso in cui la cancellazione anagrafica - per dichiarazione mendace, riguardi un nucleo familiare italiano (composto da tre persone) che, in data 28.10.2022, ha dichiarato la propria residenza presso un dato Comune. Di per sé l'istruttoria non ha comportato alcun problema, ossia, documentazione presentata a corredo della dichiarazione di residenza completa e corretta, accertamenti svolti dal comando di Polizia Locale ritornati con esito positivo, etc.
Le problematiche insorgono ad inizio ottobre 2023 allorché i proprietari dell'abitazione eletta quale dimora abituale dai coniugi "X", si presentano presso i nostri uffici lamentando il fatto che nella loro abitazione abbiano fissato la residenza i sig.ri "X" (di cui sopra) sulla base di un mero contratto di locazione "turistica", a loro insaputa e contro la loro volontà (dubbio a riguardo). Per dovere d'informazione si comunica che i proprietari dell'abitazione hanno poi sporto denuncia contro gli inquilini, non avendo questi ultimi saldato diverse rate del contratto di locazione, motivo questo scatenante la propria indignazione e rabbia.
Proposito dei proprietari è togliere la residenza agli inquilini morosi (al momento non più occupanti l'immobile) nel minor tempo possibile.
Si precisa altresì di aver già informato i proprietari che cancellazioni della residenza "fast" di fatto non sono contemplate dalla normativa anagrafica vigente e che pertanto l'unica opzione parrebbe (condizionale d'obbligo) l'istruttoria di verifica della dimora abituale con eventuale cancellazione per irreperibilità accertata, nei giusti tempi. Tuttavia, sarebbe percorribile l'opzione della cancellazione anagrafica con effetto retroattivo, adottando un provv.to in autotutela, con segnalazione all'autorità competente a seguito di dichiarazione mendace presentata a suo tempo dai coniugi "X" (n.d.r. dichiarazione mendace in quanto gli interessati dichiararono di essere proprietari, risultando invece solo locatari), o la cosa non è fattibile in quanto, da un punto di vista meramente anagrafico, le persone coinvolte sono state effettivamente trovate in loco e soprattutto (pur dichiarando il falso sulla legittimità dell'occupazione), le stesse non occupavano l'abitazione "abusivamente" ma in forza di un contratto di locazione, tra l'altro rinnovato.
Qualora fosse percorribile l'opzione di "cancellazione ab origine" della residenza, si chiede come operare.

Quesito del 07/11/2023

Verifica requisito sorvegliabilità DECRETO 17 dicembre 1992 , n. 564

Come l'esenzione dal rispetto del requisito di sorvegliabilità esterna per gli esercizi pubblici in attività, alla data di entrata in vigore del provvedimento, prevista dall'art. 5 del Decreto medesimo, debba essere considerata nel caso di subentri di gestione (se il subentrante X subentra oggi 27/10/2023 in attività già esercitata da X o da gestori precedenti ad X nei medesimi locali sin da data antecedente al mese di dicembre 1992).

Quesito del 02/11/2023

Realizzazione parcheggi art. 9 L.122/1989

L'art. 9, comma 1 della L. 122/1989 consente la possibilità di realizzare parcheggi in locali posti a piano terreno di fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Orbene, fermo restando che è da ritenere pacifico il fatto che per un locale attualmente destinato, per esempio, a magazzino posto a piano terreno di un fabbricato in centro storico sia possibile il cambio di destinazione d'uso in garage con l'apposizione del vincolo di pertinenzialità, oltre alla possibilità di ampliare la porta di ingresso poiché le misure attuali non consentirebbero un'agevole manovra di accesso al suo interno e ciò anche in deroga alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico (che per altro non lo consentirebbero), è altrettanto possibile ampliare solo la porta di un già preesistente garage, stante il fatto che pur essendo garage, le attuali dimensioni non consentono un agevole accesso al suo interno e quindi di fatto impediscono l'effettivo utilizzo del locale?

Si potrebbe sostenere che, siccome il locale è già garage (ma non risulta ancora costituito un vincolo di pertinenzialità come richiede la norma che quindi parere di chi scrive potrebbe trovare adesso una prima applicazione ) e quindi é già realizzato, non è possibile applicare l'art. 9 della L.122/1989 ..... e se il locale non soddisfa le nuove esigenze del proprietario, essendo la larghezza dell'apertura di misura ridotta, dovrà utilizzare un mezzo più piccolo.



Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.