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Quesito del 26/05/2023
Compensazione tra debito vantato a titolo di risarcimento danni e credito del Comune
A seguito di ricorso per ATP, ed in esito alla CTU espletata, è stato quantificato un danno subito dal ricorrente per il cui risarcimento è tenuto ad adempiere l’Ente.
Per le vie brevi il danneggiato ha comunicato l’intenzione di voler transigere la questione mediante la compensazione della somma vantata a titolo di risarcimento del danno con il debito maturato verso l’Ente per mancato pagamento di tributi comunali e oneri di costruzione.
A tal fine visto l’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 ai sensi del quale al comma 1 prevede “Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”, mentre al comma 2 “In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”, si chiede:
1. se sia ammissibile la compensazione della somma vantata a titolo di risarcimento del danno con il debito complessivamente maturato verso l’Ente per mancato pagamento di tributi comunali e degli oneri di costruzione;
2. ovvero se l’art. 23 del d.lgs. sia applicabile esclusivamente nel caso in cui l’Ente vanti un credito di natura tributaria oppure se sia applicabile per analogia anche ad altre entrate quali ad esempio come nel caso di specie al credito derivante dal mancato pagamento degli oneri concessori.