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Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio Taxi sono le seguenti:

  • Istanza di partecipazione al Bando Taxi;
  • Istanza di rilascio della licenza;
  • Istanza di trasferimento della licenza;
  • Istanza di trasferimento della licenza a erede;
  • Istanza di trasferimento della licenza a soggetto designato dall’erede;
  • Comunicazione di sostituzione alla guida;
  • Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
  • Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
  • Comunicazione di cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Operatori che intendono esercitare il servizio Taxi.

DESCRIZIONE

Il servizio Taxi è diretto a soddisfare esigenze di trasporto singole o di piccoli gruppi di persone; esso è rivolto ad una utenza indifferenziata, prevede lo stazionamento in luogo pubblico, tariffe e modalità determinate dal Comune.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, nel cui ambito la prestazione è obbligatoria, per ogni destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale[1].

La licenza è rilasciata dal comune attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

Non è ammesso che uno stesso soggetto cumuli più licenze taxi ovvero la licenza taxi e l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente[2].

Il servizio è effettuato a richiesta diretta del trasportato/i, dietro corrispettivo calcolato con tassametro omologato[3], in base a tariffe determinate dal comune[4].

Il servizio taxi ha precedenza nei varchi e deve essere accessibile ai portatori di handicap. Le autovetture devono essere dotate sul tetto di un contrassegno luminoso con la scritta «taxi», con un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

La licenza può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:

a) sia in possesso di licenza da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico ne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

I titolari di licenza possono essere sostituiti da chiunque abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente[5]. Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio della licenza, possono mantenerne la titolarità, a condizione che siano sostituiti alla guida da persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I titolari di licenza possono, inoltre, avvalersi, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Può essere consentito l'esercizio dell'attività anche fuori del territorio del comune che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato, ove possibile, al servizio taxi, per cui non si applicano le disposizioni dell'autorità marittima, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e le procedure inerenti la navigazione e la sicurezza della stessa.

I comuni possono prevedere che i titolari di licenza taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[6], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, i veicoli adibiti al servizio Taxi possono essere esonerati dall'obbligo del tassametro.

Ai sensi dell’art.6 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 i comuni, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;

b) bandire concorsi straordinari[7] per il rilascio, a titolo gratuito o oneroso, di nuove licenze;

c) rilasciare licenze temporanee o stagionali per fronteggiare particolari eventi;

d) prevedere in via sperimentale la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio, con obblighi e tariffe differenziati;

f) prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- Legge Regionale n. ........ in data ....../....../............;

- Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. ........................................ in data ....../....../............;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente occorre:

a) iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[8], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi del taxista

Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Dati identificativi dell’impresa

Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps

Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Taxi

Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21

Possesso requisiti professionali [9]

Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio TAXI;

Sempre in caso di istanza di licenza e istanza di trasferimento della licenza

q

Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce la licenza

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

Licenza Taxi in originale

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992

q

Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede;

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi

Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare della licenza; per incarichi pubblici elettivi e sindacali

q

Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

q

Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare

Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare

q

Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

q

Certificato di morte del titolare della licenza e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede

Sempre in caso di sostiituzione alla guida su designazione di erede

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Licenza Taxi originale.

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di euro ..................

Quando previsto dal Comune

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

Requisiti Morali: non possono esercitare il servizio Taxi, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio del servizio Taxi occorre, inoltre, non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).[10]

Requisiti professionali: ai fini dell’esercizio del servizio Taxi, occorre l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, L. n. 21/1992. L'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o un viaggio determinato.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il procedimento di rilascio della licenza è disciplinato dal bando di concorso.

I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro ........ giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] Ai sensi dell’art. 4, c.5 della L. n. 21/1992, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

[2] È invece ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

[3] L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

[4] La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

[5] Ai sensi dell’art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992 Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione».

[6] Previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti.

[7] In conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato.

[8] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • variazione modalità di vendita;
  • subingresso;
  • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

Disposizioni particolari:

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile;
  • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
  • D.Lgs. n. 126/2016;
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
  • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
  • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
  • il Comune:
  • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità   delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
  • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Generalità richiedente

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Qualità di imprenditore agricolo

Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

Iscrizione al Registro Imprese

Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Modalità di vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Vendita prodotti provenienti da altra azienda

Art. 4, c. 1-bis del D.Lgs. n. 228/2001

Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

28

Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

Comunicazione

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n.114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

NB. La vendita su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola non richiede presentazione di Comunicazione, così come la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti Oggettivi (applicabili all’ipotesi di attività esercitata all’interno di locali aperti al pubblico): rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ............ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso[1];
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore.

DESCRIZIONE

Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.

Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica - gommista - carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92[2] e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.

Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.

Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell'officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.

I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
  • D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

100

Avvio dell’attività

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8

D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 Codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile

Ubicazione e tipologia attività

Art. 239, D.P.R. n. 495/1992

Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4]

Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Requisiti dei locali, attrezzature,[6]

Art. 241, D.P.R. n. 495/1992

Rispetto norme di prevenzione incendi[7]

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9]

Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Attestazione di affidamento della capacità finanziaria

Sempre

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti delle imprese:

Ai sensi dell’art. 239, D.P.R. n. 495/1992, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
  2. possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
  3. avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.80, c.8, del Codice della strada;

Le imprese devono inoltre essere dotate di locali con: a) officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ed essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III;

Ciascuna imprese facenti parte di consorzi/società consortili tra imprese di autoriparazione, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 239/ D.P.R. n. 495/1992:

  1. deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
  2. essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
  3. partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
  4. avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
  5. essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III.

Requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici:

Ai sensi dell’art. 240, D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:

  1. maggiore età;
  2. non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
  3. non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  4. essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  5. non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  6. aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
  7. aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Il responsabile tecnico deve, inoltre, svolgere la propria attività continuativamente presso la sede operativa dell'impresa o consorzio cui è stata rilasciata la concessione, non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione. In caso di temporanea assenza o impedimento, può essere sostituito, per non più di trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Ai sensi dell’art. 67, D. Lgs. n. 159/11: non possono, inoltre, ottenere l’autorizzazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D. Lgs. n. 159/11.

Abilitazione professionale: possono svolgere le funzioni di Responsabile tecnico i soggetti che hanno superato un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Requisiti dei locali e attrezzature:

  • Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
  • Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.

Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/1992 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP.

I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all’istanza, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

 

[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di Centro di revisione di veicoli a motore;

[2] 2.Le imprese, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;

[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;

PRATICA COD. 22216S.14.4

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Scuole nautiche sono le seguenti:

  • avvio dell’attività[1];
  • subingresso[2];
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di Scuole nautiche.

DESCRIZIONE

Per attività di Scuole nautiche si intende il servizio di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Le categorie delle patenti nautiche sono stabilite dagli artt. 25 e ss. del D.M. 146/2008.

I requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti dei locali e delle attrezzature, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente e dei requisiti soggettivi, nonché della durata minima dei corsi di istruzione e formazione dei candidati sono stabiliti dalle specifiche legislazioni regionali e dal D.M. 146/2008.

Le Scuole nautiche devono disporre di un’unità da diporto dotata di polizza assicurativa, per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami.

Le patenti nautiche hanno validità di10 anni dalla data di rilascio o convalida e di 5 anni da tale data per coloro che hanno superato i 60 anni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

La Scuole nautiche non possono esercitare le attività successive al conseguimento della patente nautica, quali ad es. le pratiche di convalida, cambio residenza, rinnovo e duplicato di patenti di nautica, per il cui svolgimento è necessario infatti acquisire l’ulteriore autorizzazione per l'attività di consulenza automobilistica ex L. n. 264/1991.

La locazione di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto al conduttore, che esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi, per un periodo di tempo determinato[3].

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 171/2005 art. 42;
  • D.M. 29 luglio 2008 n. 146;
  • Specifiche normative regionali;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

99

Avvio dell’attività

SCIA

 

D.lgs. n. 171/2005, art. 42, D.M. n. 146/2008 e specifiche normative regionali

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione, denominazione e natura

Specifiche disposizioni regionali

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5]

Specifiche disposizioni comunali

Requisiti dei locali, attrezzature, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico[6]

Specifiche legislazioni regionali

Durata minima dei corsi di istruzione[7]

Specifiche legislazioni regionali

Possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento[8]

Art. 42 c. 6, dm 146/2008

Capacità finanziaria del titolare[9]

Specifiche legislazioni regionali

Requisiti morali[10]

Art. 37, D.M. n. 146/2008 e art. 67, d.lgs. N.159/2011 (legge antimafia)

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[12]

Artt. 67 e 85, D. Lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D. Lgs N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[13]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale docente (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di insegnanti diversi dal titolare/legale rappresentante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo che non sia intervenuta riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e docenti; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, docenti e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

Capacità finanziaria: i requisiti di capacità finanziaria, sono stabiliti dalle specifiche normative regionali[14];

Abilitazione professionale: possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art.4 del D.M. Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che sono in possesso di patente nautica per la navigazione senza alcun limite rilasciata da almeno cinque anni (art. 42, c. 6, D.M. 146/2008).[15]

Età e titolo di studio: compimento del diciottesimo anno d’età e possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

Requisiti oggettivi:

  • Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitario dei locali.
  • Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
  • Conformità dei locali, attrezzature, strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico alle prescrizioni delle vigenti normative regionali.

Disponibilità di almeno un’unità da diporto per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami, dotata di polizza assicurativa.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;

[2] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica;

[3] Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme;

[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[14] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;

[15] L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana;

PRATICA COD. 22216S.14.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di stallaggio sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare attività di stallaggio.

DESCRIZIONE

Per attività di stallaggio si intende il servizio di ricovero di animali, permanente o temporaneo, di proprietà del titolare o di terzi (ad es. maneggio o scuderia, pensione per animali, etc.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

96

Avvio dell’attività

SCIA

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 TULPS

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c.1, secondo periodo

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c.4

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Natura, ubicazione e insegna dell'esercizio

Art. 152, regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940)

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[2]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)[3]

Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [4]

Artt. 11 e 92, TULPS

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative[5]

Normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[6]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D. Lgs N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D. Lgs N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[8] e 92[9] del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[9] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, sono le seguenti:

  • Avvio dell’attività;
  • Modifiche strutturali;
  • Modifiche tipologia attività;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 4, c.3 del Regolamento 853/2004/CE, l’avvio di uno stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale destinati ad altre imprese alimentari, per cui sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2), oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE 852/2004, può avvenire solo se l'autorità competente (regione territorialmente competente):

  1. ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco;
  2. oppure
  3. ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

Pertanto, le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, la lavorazione delle carni, del latte, delle uova o dei prodotti della pesca, prima di iniziare l’attività devono ottenere il RICONOSCIMENTO del possesso di tali requisiti da parte dell’autorità competente (regione).

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento, che la trasmette alla regione territorialmente competente.

Sono esclusi dall’obbligo di riconoscimento, dovendo ottenere la sola REGISTRAZIONE ai sensi del Reg. 852/04, le strutture per:

  • il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
  • le attività all'ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).

Le eventuali modifiche di tipologia produttiva o impiantistica a stabilimenti riconosciuti devono essere comunicate all’autorità competente (Regione) che provvede, ove necessario, a rilasciare un decreto di riconoscimento aggiornato.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 31, c.1 del Regolamento 882/2004/CE, le autorità competenti (Regioni) stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento ed elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore che sono stati registrati.

Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, la Regione territorialmente competente effettua una visita in loco e riconosce lo stabilimento solo se l'operatore dimostra di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti. L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature e concede il riconoscimento definitivo solo qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che esso soddisfi gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Regolamento n. 853/2004/CE;
  • Regolamento n. 882/2004/CE;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione dello stabilimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento n. 853/2004/ce

Categoria, attività, specie e prodotti soggetti ai requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE, di cui si chiede il riconoscimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento n. 853/2004/CE

Conoscenza che uno stabilimento soggetto al riconoscimento può operare solo se l'autorità competente: a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco o b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale

Art. 4, c.3, regolamento n. 853/2004/ce

Impegno a cessare di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento

Art. 4, c.4 del regolamento n. 853/2004/ce

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • scheda di dettaglio della categoria/attività/specie/prodotti di cui si chiede il riconoscimento (da compilare sul modello approvato con Deliberazione/Determinazione di ogni singola regione);
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

37

Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in:

 

 

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione

 

NB.

La SCIA condizionata e l’istanza di autorizzazione devono essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento.

Il SUAP del Comune trasmette l’istanza di autorizzazione, alla regione territorialmente competente. Fino al rilascio dell’autorizzazione l’attività non può essere avviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Oggettivi:

Idoneità dei locali destinati a stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale rilasciata dall’autorità competente (Regione).

Idoneità dei locali prevista dal procedimento connesso, concernente l’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Procedimento segnalatorio: Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza e l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Procedimento autorizzatorio: Il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio è fissato da ogni singola Regione con propria Deliberazione/Determinazione e l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ...... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Modello di Autorizzazione per l’avvio della vendita di armi da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.

Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.

La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.

Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps - R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.

L'”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).

Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

È vietata la vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).

Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).

È consentito girare con campioni di armi per commercio, previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.

È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
  • Legge n. 110/1975;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità

Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Specie e quantità delle armi in vendita

Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool)

Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931)

Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti

Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti

Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931)

Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi

Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps

Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza

Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che l’"armaiolo" deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell'attività, all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione)

Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che l’"armaiolo" deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati

Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore

Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore

Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative

Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)

Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s.

Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
  • documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
  • SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

36

Vendita di armi diverse da quella da guerra in:

 

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione

 

NB.

L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.

L’autorizzazione, con validità di 3 anni, è rilasciata dal Questore entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.

L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi:

Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.

Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;

Morali:

Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

Ai sensi dell’art. 43, Tulps “…  non può essere concessa la licenza di portare armi:

  1. a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Ai sensi dell’art. 131, Tulps Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

Requisiti oggettivi:

Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;

Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 120 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) nel registro occorre annotare la data dell'operazione, della persona o della ditta con cui l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

PRATICA COD. 22216S.1.10.G

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di oggetti preziosi;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.

Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Reg.to di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome titolare dell'impresa ed estremi dell’impresa medesima

Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931)

Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi

Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)

Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi)

Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931)

Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio

Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931)

Consenso dell’eventuale rappresentante

Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)

Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i.

Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps

Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)

Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta)

Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ........................ (istanza di autorizzazione);
  • copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
  • documentazione a supporto di eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

35

Vendita di oggetti preziosi in:

 

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. SCIA condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

NB.

L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.

L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).

L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.

Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.

Ai sensi dell’art. 131, Tulps: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali destinati all’alimentazione animale, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale.

DESCRIZIONE

Ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 281/1963, la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale, è subordinata alla presentazione di Scia (qualora esercitata in esercizio di vicinato) ovvero al rilascio di autorizzazione espressa della regione o autorità da questa delegata (qualora esercitata in media o grande struttura di vendita).

La Scia o l’istanza devono essere presentate al SUAP del Comune che le trasmette all’autorità competente (Regione o delegata).

Il venditore deve fornire all'acquirente per iscritto in lingua italiana, le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni previste dalla L. n. 281/1963 e dai suoi allegati e decreti applicativi (per i prodotti consegnati alla rinfusa tali dati devono essere apposti sul documento che li accompagna).

Quando, invece, le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati e i sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

I mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla legge n. 281/1963.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi e, qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla legge n. 281/1963 che si trovano in magazzini di vendita.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 281/1963, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 281/1963;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
  • Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963

Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale

Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione  (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
  • SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

34

Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in:

 

 

Legge n. 281/1963

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.

La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

  1. compilando un apposito allegato alla SCIA unica;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. all’avvio dell’attività di vendita al minuto (successivo all’avvio dell’attività).

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.;

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. SCIA

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
  3. in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  6. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  7. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..