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Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

PRATICA COD. 22216S.1.10.E

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

DESCRIZIONE

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).

A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.

Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.

La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 290/2001;
  • D.lgs. n. 150/2012;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001

Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere

Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001

Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell'institore/procuratore/preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita

Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001

Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari

Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001

Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti

Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010

Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili

Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010

Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione

D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 - D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata

Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 - D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
  • dichiarazione, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico;
  • SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
  • Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

33

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:

 

 

D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22

D.lgs. n. 150/2012, art. 10

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Autorizzazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Scia condizionata

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 metri cubi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a presentare comunicazione al SUAP del Comune, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane competente per territorio, cui verrà trasmessa a cura del SUAP medesimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto

D.lgs. N. 222/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 32

Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

32

Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:

 

 

D.P.R. n. 151/2011

D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

La Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

  1. compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. all’avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell’attività).

In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.

La SCIA prevenzione incendi verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

La Comunicazione è presentata a mezzo SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione

D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 31

Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995

Conoscenza che, in caso di titolarità di depositi per la vendita al minuto con quantità di prodotti energetici detenuta superiore complessivamente a 500 Kg, occorre denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio

Art. 25, c.3 del D.lgs. N. 504/1995

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

31

Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:

 

 

D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 3, lett. b)

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:

  1. compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente alla presentazione dell’istanza;
  3. all’avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell’attività).

In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.

In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 – Allegato I, punto 3, lett. b), verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 248/2006, gli esercizi commerciali (di vicinato, media e grande struttura) possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica e di prodotti omeopatici, nonché ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (come sostituito dall’art. 11, c.14 della Legge n. 27/2012), anche di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica o anche con ricetta medica qualora questa sia prevista come obbligatoria.

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in apposito reparto, in presenza e con l’assistenza diretta al cliente di farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.

È consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali e l'utilizzo della croce come insegna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 248/2006 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
  • L. n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita

D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30

Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:

  • Negli orari di apertura dell'esercizio commerciale;
  • Nell'ambito di un apposito reparto;
  • Alla presenza e con l’assistenza diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti all’ordine

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore

Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

30

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:

 

 

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5

D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14

D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:

  1. Compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente alla presentazione dell’istanza;
  3. all’avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell’attività).

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP alla Regione e al Ministero della Salute.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata

in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

MEMOWEB n. 213 del 17/11/2017

Decreto Fiscale: il dossier con tutti gli emendamenti approvati

La scheda di lettura aggiornata di Camera e Senato contiene tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto-legge 48/2017 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

NOTA OPERATIVA n. 61 del 27/03/2018

Potere di Ordinanza sindacale ex art. 50, c.7-bis, D.Lgs. n. 267/2000

Il potere sindacale di emanare Ordinanze finalizzate ad assicurare, in via ordinaria, il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo della popolazione residente nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate zone urbane caratterizzate da un afflusso particolarmente rilevante di persone anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.

Quesito del 15/02/2018

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Nel caso sia stato accertato che un circolo privato somministra pasti a persone non socie, si chiede se sia competenza della Regione o del Comune l'emissione dell'ordinanza di chiusura.

MEMOWEB n. 222 del 30/11/2017

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Proponiamo un interessante quesito in cui si chiede se, riguardo alla rivendita di generi speciali di monopolio, è sufficiente presentare il modello SCIA per esercizio di vicinato

NOTA OPERATIVA n. 213 del 17/11/2017

Acconciatori ed estetisti: affitto di poltrona e affitto di cabina

Nota di approfondimento

MEMOWEB n. 87 del 29/04/2016

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Secondo un recente parere del MISE, la facoltà da parte di chi detiene un'autorizzazione a svolgere l'attività in questione di vendere prodotti affini all'attività, è collegata all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane