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Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • messa in esercizio di ciascun apparecchio.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.

DESCRIZIONE

Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.

Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.

Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.

Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.

Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

83

Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

 

Messa in esercizio di ciascun apparecchio

Autorizzazione

L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38, c.1

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione area

Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931)

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3]

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

 

 

q

 

 

q

 

 

q

 

 

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.

NOTA OPERATIVA n. 141 del 19/07/2016

Decreto SCIA – Analisi del provvedimento.

Nella Gazzetta del 13 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, n. 126, recante la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Il Decreto entra in vigore dal 28 luglio 2016.

Legge Ordinaria n. 689 del 24/11/1981

Art. 16 - (Pagamento in misura ridotta)

MEMOWEB n. 134 del 14/07/2017

Nuove disposizioni su SCIA e individuazione dei regimi amministrativi: guida esplicativa della Funzione Pubblica

La guida, realizzata nelle due versioni "per cittadini e imprese" e "per gli addetti ai lavori", è stata predisposta per sostenere l'attuazione della Riforma della PA nell'ambito delle attività previste dall'Agenda per la semplificazione

Decreto Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011

Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi

Quesito del 06/06/2016

Attività di panificazione - Soggetto deputato controllo dei limiti di farina consumata giornalmente

Riguardo alle attività di panificio e la verifica della farina consumata giornalmente, si chiede quale soggetto sia deputato alla verifica del rispetto dei limiti.

Legge Ordinaria n. 21 del 15/01/1992

Art. 9 - Trasferibilita' delle licenze

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche sono le seguenti:

  • autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
  • Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
  • bozza di relazione tecnica;
  • bozza di piano di emergenza;
  • delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
  • comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
  • Scia temporanea per partecipazione mercati;
  • Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
  • ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.

DESTINATARI

Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.

DESCRIZIONE

Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.

L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.

L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.

Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.M. 19 agosto 1996;
  • D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
  • Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
  • D.P.C.M. 14.11.1997.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1]

Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2]

Artt. 11 e 92, TULPS

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

             o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

             o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la       costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

ü

3. Documentazione tecnica per la quale l’organizzatore dell’evento produrrà apposita dichiarazione di possesso sul luogo della manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di sopralluogo di controllo.

3.a - ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati per la manifestazione e ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2008, n. 37, con relativi allegati;
  • Certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti della manifestazione;
  • Dichiarazione a firma del titolare della manifestazione che attesti l’osservanza delle prescrizioni di esercizio di cui al titolo XVIII del DM 19.08.1996 (Gestione della Sicurezza);
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Dichiarazione a firma dell’organizzatore dell’evento attestante l’adozione delle misure di safety conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017 e della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)

3.b - ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

             o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

             o i carichi e sovraccarichi considerati;

             o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

             o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

  • Certificato di collaudo statico delle strutture allestite;
  • Certificato d’idoneità statica delle masse sospese.
 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

1. Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

 

3. Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Documento redatto da tecnico abilitato riguardante i provvedimenti di safety adottati, conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017, della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017 e della nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10), Uff.II – Ord. Sic. Pub. Del 28 luglio 2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)
 

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4. Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

o i carichi e sovraccarichi considerati;

o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

 

 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

 

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

 

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).

Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.