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Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.
Legge Ordinaria n. 337 del 18/03/1968
Art. 2 - Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari,
Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998
Art. 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
Quesito del 02/07/2012
VENDITE PROMOZIONALI
Un Ente sardo chiede se in materia di vendite promozionali e sconti negli esercizi pubblici, sia consentito a seguito delle ultime liberalizzazioni effettuarle in qualsiasi momento e periodo dell'anno e senza necessita' di comunicazione alcuna al Comune o vi sia ancora qualche residua limitazione?
2021
Bilancio di previsione 2022/2024
Termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante.
DESCRIZIONE
Per commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s'intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, attrezzata o meno, coperta o scoperta, esercitata dall’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività[3].
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
56 |
Avvio |
Autorizzazione |
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
57 |
Subingresso |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
58 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Settore o settori merceologici |
Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali[5] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] |
Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 [8] |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[9] |
Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale. |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante.
DESCRIZIONE
Per commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s'intende la vendita di merci alimentari al dettaglio su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, esercitata dall’operatore autorizzato al commercio, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss., D.lgs. n. 114/98 ed è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE). Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con ordinanza.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L’autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (e risulti l’annotazione sul titolo abilitativo).
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree destinate al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico/storico/artistico/ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio, abilita anche al commercio itinerante nel territorio regionale.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Scia/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
62 |
Avvio |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
63 |
Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
64 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Scia/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Segnalazioni/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici |
Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE[6] |
Art. 6, c.2, reg. 852/2004/ce |
Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] |
Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione preposto[9] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98. |
Rispetto disposizioni di regolarità contributiva[10] |
Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[11]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. n. 852/2004/CE) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Rispetto disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
(D.lgs. n. 159/2011)[12] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale essi devono essere posseduti dal titolare ed eventuale preposto all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo all’attività commerciale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Il procedimento autorizzatorio è soggetto al termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 28, c.16, D.lgs. n. 114/98).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[12] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 Legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n.114/98 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8, c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
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Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
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Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 9, co. 2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) |
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2, c.3, del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
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Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita |
Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso |
Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 |
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Dichiarazione impegno al reimpiego del personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 |
Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata grandi strutture di vendita |
Regolazione comunale |
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Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
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Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
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Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000 |
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Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
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Impegno ad allegare copia documentazione richiesta |
Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ................... (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovracomunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
17 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
18 |
Subingresso |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
19 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sui territori limitrofi, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 Legge n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovracomunale.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza di autorizzazione è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Le attività, oggetto di Comunicazione, possono essere iniziate dalla data di presentazione delle stesse.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari o incomplete, entro il termine di ................ giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento/Ampliamento;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.
DESCRIZIONE
Per commercio esclusivamente a mezzo apparecchi automatici, si intende la vendita/somministrazione a mezzo distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso, in locale ad essi adibito in modo esclusivo.
La vendita in locali adibiti in modo esclusivo ai distributori automatici è soggetta alla disciplina degli artt. 7[1], 8[2], 9[3] e 17 del D.lgs. n. 114/98 e 65 del D.lgs. 59/2010 rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita (art. 4, c.1, lett. h, D.lgs. n. 114/98).
L’ attività può esercitarsi nei settori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).
Disposizioni particolari:
In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.
La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica è disciplinata degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010 (Vedere la specifica scheda informativa).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
41 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1 D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c.4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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a) |
a) |
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1. non alimentare; |
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2. alimentare |
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2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria. In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL; b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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1. non alimentare |
1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) |
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2. alimentare |
2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA |
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c) in grande struttura di vendita: |
c) |
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1. non alimentare |
1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) |
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2. alimentare |
2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) più SCIA |
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Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: |
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D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1 D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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43 |
Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[4], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 |
In caso di vendita di alcolici[6] |
q |
Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici |
In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari |
q |
SCIA prevenzione incendi |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di preposto |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (ad es. piano parcheggi, viabilità, etc.) o dalla programmazione comunale |
Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore o dalla regolamentazione comunale |
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
SCIA prevenzione incendi |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 |
In caso di vendita di alcolici[7] |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di commercio di prodotti alimentari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di preposto |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata (in caso di medie o grandi strutture di vendita).
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[8];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di apertura in media struttura di vendita e di 180 giorni in caso di apertura in grande struttura di vendita, con operatività del silenzio-assenso, per cui l’istanza deve ritenersi accolta qualora, entro tali termini non venga comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di installazione degli apparecchi automatici in esercizio di vicinato;
[2] In caso di installazione degli apparecchi automatici in media struttura di vendita;
[3] In caso di installazione degli apparecchi automatici in grande struttura di vendita.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[7] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)
[8] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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