Modulistica
Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.
DESCRIZIONE
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3] |
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5] |
Tulps (R.D. n. 773/1\931) |
Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6] |
Normative di sicurezza settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8] |
Art.124, d.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi |
D.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9] |
D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “... |
Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10] |
D.p.r. n. 151/2011 |
Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti |
L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità) |
Sempre |
q |
Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti |
Sempre |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.
Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
-
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.
DESCRIZIONE
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 codice civile
Ubicazione esercizio
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]
Tulps (R.D. n. 773/1\931)
Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]
Normative di sicurezza settoriali
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]
D.lgs. N. 81/2008
Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]
Art.124, d.lgs. 152/2006
Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi
D.lgs. 152/2006
Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]
D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...
Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]
D.p.r. n. 151/2011
Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti
L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q
Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)
Sempre
q
Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)
Sempre
q
Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)
Sempre
q
Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q
Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti
Sempre
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazione da parte del Notaio
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale
Nel caso di cessazione dell’attività
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.
Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
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Non prevede la stipula di una convenzione
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L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
A queste si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative della Regione.
Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dalla Regione). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.
Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.
L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tatuatore sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- modifiche dei locali/attrezzature;
- variazione del Responsabile tecnico;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di tatuatore.
DESCRIZIONE
Per attività di tatuatore si intendono tutti i trattamenti di colorazione permanente di parti del corpo realizzati attraverso introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’impiego di aghi per formare disegni o figure indelebili e perenni.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di tatuatore è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disposizioni regionali e locali;
- D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCI, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Disciplina regionale e comunale |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità |
Disciplina regionale e comunale |
Responsabile tecnico |
Disciplina regionale e comunale |
Modifiche dei locali/attrezzature |
Disciplina regionale e comunale |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione |
Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. N. 159/2011; |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di tatuatore, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali; |
Disciplina regionale e comunale |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti |
Disciplina comunitaria, nazionale e regionale |
Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura |
Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
D.Lgs. N. 196/2003 e reg. Ue 679/2016 |
Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i. |
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R.n. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia) |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare alla SCIA
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d'uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato |
Sempre obbligatoria |
q |
Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello); |
Sempre obbligatoria |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Sempre obbligatoria |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di applicatore di piercing sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- modifiche dei locali/attrezzature;
- variazione del Responsabile tecnico;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di applicatore di piercing.
DESCRIZIONE
Per attività di applicatore di piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di applicatore di piercing, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di applicatore di piercing è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disposizioni regionali e locali;
- D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCIA, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Disciplina regionale e comunale |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità |
Disciplina regionale e comunale |
Responsabile tecnico |
Disciplina regionale e comunale |
Modifiche dei locali/attrezzature |
Disciplina regionale e comunale |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione |
Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. n. 159/2011; |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di applicatore di piercing, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali |
Disciplina regionale e comunale |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti |
Disciplina comunitaria, nazionale e regionale |
Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura |
Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
D.Lgs. n. 196/2003 e reg. Ue 679/2016 |
Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i. |
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia) |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare alla SCIA
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d'uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato |
Sempre obbligatoria |
q |
Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello); |
Sempre obbligatoria |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Sempre obbligatoria |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:
- Istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per nuova attrazione;
- Istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari ex art.4, L. 337/1968;
- Istanza registrazione e rilascio codice identificativo attrazione proveniente dall'estero;
- Istanza di voltura della registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione di;
- Comunicazione di dismissione dell’attrazione.
DESTINATARI
Operatori che intendono mettere in esercizio attrazioni di spettacolo viaggiante.
DESCRIZIONE
Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui territorio è stata costruita, o ne è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. n. 18/05/2007 e s.m.i. ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e anno di rilascio, da collocare sulla stessa a cura del gestore con apposita targa visibile, con i seguenti dati: comune, denominazione dell’attività, codice identificativo, estremi dell’atto di rilascio.
Ai fini procedimentali, occorre acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza ex artt. 141-bis e 142, R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), che:
a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione[1];
b) effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato o di apposita certificazione di organismo di certificazione[2].
Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
La cessione, vendita o dismissione dell’attività, deve essere comunicata dal gestore al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e, nel caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
In caso di subentro in un’attività esistente, oltre al cambio di titolarità della licenza, il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
Ogni attività, dopo il primo utilizzo, deve essere sottoposta alle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, comunque, almeno ad una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di organismo di certificazione sulla idoneità di strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, le cui risultanze devono essere riportate, dal gestore, sul libretto dell’attività che, unitamente al manuale di uso e manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per le “piccole attrazioni, i “balli a palchetto (o balere)”, i "teatrini di burattini (o marionette)" e le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell’elenco dell’art.4; L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, da cui risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18/05/207 e s.m.i.[3].
Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici" e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di alle Sezioni III, IV e V dell’elenco di cui all’art.4, L. 18 marzo 1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al c.4, lett. a), ossia sulla base della documentazione allegata all'istanza di registrazione[4].
Ai sensi dell’art.4, c.8 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i., per le attrazioni appartenenti ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968, il parere della commissione di vigilanza integra, per agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall'art. 141, c.1, lett. d) del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[5].
Ai sensi dell’art. 5, c.2 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prima di porre in esercizio in Italia attività esistenti in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese firmatario dell'accordo SEE, occorre ottenere la registrazione e il codice identificativo, per le cui finalità il gestore può presentare la relativa istanza al Comune nel cui territorio è presente la propria sede sociale, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- D.M. 18/05/2007 e s.m.i. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente occorre:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
- corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed
- elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[6], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi gestore/titolare/legale rappresentante |
Art.2, c.1, lett. E), d.m. 18/05/20107 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali |
Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 12, tulps |
Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al c.3, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.) Oppure da tecnico abilitato |
Art. 6, c.2, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i. |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/delega |
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, redatta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Copia conforme all’originale del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore, in lingua italiana, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione della stessa; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Copia conforme all’originale del libretto dell’attività; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo ((anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Fascicolo tecnico in duplice copia, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), composto da: disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; verbali delle successive verifiche periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso almeno annuali, da parte di tecnico abilitato, sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.m. 18/05/2007 e s.m.i.; istruzioni di uso e manutenzione dell’attività; Copia del libretto dell'attività in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano); Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, in duplice copia, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi; Documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente, in duplice copia; Attestazione dell’ente governativo del paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale paese, in duplice copia; Nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, in duplice copia. |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione proveniente dall’estero |
q |
Copia del titolo di trasferimento dell’azienda |
Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
q |
Copia conforme all’originale del libretto dell’attività e dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato. |
Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Targa riportante il codice identificativo ovvero documentazione che ne certifica l'avvenuta distruzione |
Sempre, nel caso di dismissione dell’attrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di euro .................. |
Quando previsto dal Comune |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ATTRAZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Requisiti Morali: non possono ottenere la registrazione e il codice identificativo, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Per le suddette finalità occorre, inoltre, non aver riportato condanne penali né essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12, R.D. 18.06.1931 n. 773)[7].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 2, c.2, L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio della registrazione e del codice identificativo e quello concernente la voltura della registrazione, e l’iscrizione di nuova attrazione all’elenco ministeriale ex L. n. 337/1968 sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui questa deve ritenersi accolta se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
[2] La commissione di vigilanza può disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.
[3] Art. 4, c.5-bis del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..
[4] Art. 4, c.5-ter del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.,
[5] d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
[6] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[7] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art.12 - Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale far' attestazione.