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Quesito del 06/02/2020
Ravvedimento operoso D.L. N. 124/2019.
Ci è stato chiesto da parte di un contribuente se può usufruire del ravvedimento operoso secondo le norme di recente approvazione (D.L. n. 124/2019).Detto contribuente è stato accertato ai fini IMU e TASI per omessa dichiarazione per le annualità precedenti (fino al 2014 compreso) e lo stesso ha provveduto a regolarizzare la posizione con gli pagamento degli accertamenti entro 60 gg dalla notifica usufruendo della riduzione ad un terzo della sanzione.
Il contribuente interessato deve ancora sanare le annualità 2015 e 2016 sia per IMU che per TASI.
Quindi, avremmo bisogno di sapere:
1. in generale se un contribuente già accertato per le annualità precedenti può usufruire del nuovo ravvedimento operoso oppure se la notifica per gli anni precedenti costituisce motivo ostativo, si è già a conoscenza che il contribuente interessato non dovrà aver ricevuto dal Comune nessuna comunicazione, richiesta di atti, documenti od informazioni (nessun questionario);
2. per il caso specifico trattandosi di omessa denuncia sia IMU che TASI se l’utente può usufruire del nuovo ravvedimento operoso;
3. nel caso in cui fosse necessario, per poter beneficiare del ravvedimento operoso, presentare la dichiarazione tardiva entro quale termine dovrebbe essere presentata.
2020
Ravvedimento breve
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 febbraio 2020
Decreto legge n. 124 del 26/10/2019
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)
Decreto legge n. 124 del 26/10/2019