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Quesito del 11/01/2024
Progressioni economiche all’interno delle aree
Questo Comune:
a) con determinazione del 27/11/23 ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2023
b) con contratto decentrato integrativo sottoscritto il 14/12/23 sono state quantificate le risorse da destinare all’istituto delle progressioni economiche all’interno delle aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e sono state definite le procedure e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;
c) con determinazione del 15.12.2023 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto: “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL’INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE. ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE”, con termine di presentazione delle domande entro 5 giorni lavorativi.
d) con determinazione del 21.12.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione
e) con verbale del 29.12.2023 la Commissione esaminatrice ha rimesso gli atti;
f) con determinazione del 2/1/2024:
- sono state approvate le 4 graduatorie (aree operatori/operatori esperti/istruttori/ funzionari ed e.q.)
- è stata attribuita la progressione economica/differenziale stipendiale ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- è stato disposto il pagamento dei differenziali stipendiali previsti dal contratto collettivo ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 01/01/2023 nonché all’adeguamento del trattamento economico.
I quesiti sono i seguenti:
1) per gli arretrati 2023, da pagare nel 2024, è corretto corrispondere al personale a tempo pieno gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022 ?
2) è possibile applicare la tassazione separata agli arretrati suddetti ?
3) per il personale a tempo pieno, l’importo da corrispondere mensilmente nel 2024 si ottiene dividendo per tredici gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022, ad esempio per il personale area funzionari ed EQ: € 1.600,00/13= 123,07 ?
4) sul cedolino è corretto creare una voce “Differenziale” con gli stessi assoggettamenti della voce “Differenziale storico” in godimento da aprile 2023 ?
5) l’incremento di € 200,00 annuo (mensile € 200/13=15,38) previsto dall’art.102 CCNL16/11/2022 per il personale area funzionari ed EQ deve essere indicato sul cedolino separatamente dall’importo di € 123,07 (€ 1.600,00/13) ? Se si, è corretto nominare la voce: “Incremento Differenziale” ?
6) Il suddetto incremento di € 200,00 annuo viene mantenuto dal dipendente area funzionari ed EQ anche nel caso di mutamento mansioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale ecc. (Art. 101 CCNL 16/11/2022) ?
7) a seguito delle suddette progressioni vanno ricalcolate anche le tariffe di lavoro straordinario e indennità di turno ?
Quesito del 27/12/2023
Progressioni economiche all'interno delle aree
Ai fini della definizione di “esperienza professionale”, dove si intende "quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi prevista all'articolo 14 del CCLN 2022 enti locali", un Funzionario che prima era Comandante PM, ex categoria D, ed ora è passato a Istruttore direttivo amministrativo responsabile di Area Amministrativa, è da considerarsi un profilo diverso?
MEMOWEB n. 234 del 05/12/2023
Progressioni economiche orizzontali e assenza di provvedimenti disciplinari
L’ARAN chiarisce la data cui fare riferimento per la verifica requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi 2 anni di procedimenti disciplinari
Aran
Orientamento applicativo CFL234
Progressioni economiche orizzontali: chiarimenti sulla decorrenza
MEMOWEB n. 233 del 04/12/2023
Progressioni economiche orizzontali: chiarimenti sulla decorrenza
ARAN: anche per il 2023 la P.E.O. dovrà avere necessariamente come data di decorrenza il 1° gennaio 2023
Quesito del 20/09/2023
PEO annualità 2022
Procedendo nel 2023 alle PEO per l'annualità 2022, il dipendente ammesso che però è andato in pensione nel 2023 da luogo comunque ad una ipotesi di subentro?
MEMOWEB n. 180 del 19/09/2023
Progressioni economiche orizzontali a cavallo tra vecchio e nuovo ordinamento
ARAN: per poter applicare la disciplina del previgente CCNL il CCI doveva essere sottoscritto in via definita entro il 1° aprile 2023