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Commercio

5.7 Rilascio del Codice Identificativo per nuova attrazione di spettacolo viaggiante

Modulistica

2 risultati di 2

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:

  • Istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per nuova attrazione;
  • Istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari ex art.4, L. 337/1968;
  • Istanza registrazione e rilascio codice identificativo attrazione proveniente dall'estero;
  • Istanza di voltura della registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione di;
  • Comunicazione di dismissione dell’attrazione.

DESTINATARI

Operatori che intendono mettere in esercizio attrazioni di spettacolo viaggiante.

DESCRIZIONE

Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui territorio è stata costruita, o ne è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. n. 18/05/2007 e s.m.i. ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e anno di rilascio, da collocare sulla stessa a cura del gestore con apposita targa visibile, con i seguenti dati: comune, denominazione dell’attività, codice identificativo, estremi dell’atto di rilascio.

Ai fini procedimentali, occorre acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza ex artt. 141-bis e 142, R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), che:

a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione[1];

b) effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato o di apposita certificazione di organismo di certificazione[2].

Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

La cessione, vendita o dismissione dell’attività, deve essere comunicata dal gestore al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e, nel caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

In caso di subentro in un’attività esistente, oltre al cambio di titolarità della licenza, il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Ogni attività, dopo il primo utilizzo, deve essere sottoposta alle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, comunque, almeno ad una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di organismo di certificazione sulla idoneità di strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, le cui risultanze devono essere riportate, dal gestore, sul libretto dell’attività che, unitamente al manuale di uso e manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per le “piccole attrazioni, i “balli a palchetto (o balere)”, i "teatrini di burattini (o marionette)" e le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell’elenco dell’art.4; L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, da cui risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18/05/207 e s.m.i.[3].

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici" e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di alle Sezioni III, IV e V dell’elenco di cui all’art.4, L. 18 marzo 1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al c.4, lett. a), ossia sulla base della documentazione allegata all'istanza di registrazione[4].

Ai sensi dell’art.4, c.8 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i., per le attrazioni appartenenti ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968, il parere della commissione di vigilanza integra, per agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall'art. 141, c.1, lett. d) del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[5].

Ai sensi dell’art. 5, c.2 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prima di porre in esercizio in Italia attività esistenti in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese firmatario dell'accordo SEE, occorre ottenere la registrazione e il codice identificativo, per le cui finalità il gestore può presentare la relativa istanza al Comune nel cui territorio è presente la propria sede sociale, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. medesimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
  • D.M. 18/05/2007 e s.m.i. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente occorre:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
  • corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed
  • elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[6], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi gestore/titolare/legale rappresentante

Art.2, c.1, lett. E), d.m. 18/05/20107 e s.m.i.

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 12, tulps

Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al c.3, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.) Oppure da tecnico abilitato

Art. 6, c.2, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, redatta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Copia conforme all’originale del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore, in lingua italiana, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione della stessa;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Copia conforme all’originale del libretto dell’attività;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo ((anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Fascicolo tecnico in duplice copia, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), composto da: disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; verbali delle successive verifiche periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso almeno annuali, da parte di tecnico abilitato, sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.m. 18/05/2007 e s.m.i.; istruzioni di uso e manutenzione dell’attività;

Copia del libretto dell'attività in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano);

Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, in duplice copia, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi;

Documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente, in duplice copia;

Attestazione dell’ente governativo del paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale paese, in duplice copia;

Nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, in duplice copia.

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione proveniente dall’estero

q

Copia del titolo di trasferimento dell’azienda

Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo

q

Copia conforme all’originale del libretto dell’attività e dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato.

Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Targa riportante il codice identificativo ovvero documentazione che ne certifica l'avvenuta distruzione

Sempre, nel caso di dismissione dell’attrazione

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di euro ..................

Quando previsto dal Comune

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ATTRAZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Requisiti Morali: non possono ottenere la registrazione e il codice identificativo, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Per le suddette finalità occorre, inoltre, non aver riportato condanne penali né essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12, R.D. 18.06.1931 n. 773)[7].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 2, c.2, L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio della registrazione e del codice identificativo e quello concernente la voltura della registrazione, e l’iscrizione di nuova attrazione all’elenco ministeriale ex L. n. 337/1968 sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui questa deve ritenersi accolta se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] Sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

[2] La commissione di vigilanza può disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

[3] Art. 4, c.5-bis del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..

[4] Art. 4, c.5-ter del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.,

[5] d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

[6] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[7] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art.12 - Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale far' attestazione.