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Personale

Verifiche preliminari per procedere alle assunzioni

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10 risultati di 233

Quesito del 02/08/2021

Assunzione vincitore concorso pubblico con partita iva

Il Comune ha indetto un CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – UFFICIO TECNICO COMUNALE – UFFICIO TRIBUTI CATEGORIA C 1 e la vincitrice del concorso è risultata una geometra libero professionista – che lavora con orario part time in alcuni comuni.

La geometra attualmente presta servizio presso alcuni comuni con un orario part - time (contratto a tempo determinato) per un totale di 18 ore. Attualmente però è titolare di 4 PARTITE IVA:

2 S.R.L. UNICO SOCIO - (NON CI SONO DIPENDENTI E NON PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA - SOLO IMMOBILI E TERRENI SU CUI PERCEPISCE AFFITTO);

1 SNC UNICO SOCIO;

1 PARTITA IVA LIBERO PROFESSIONISTA.

Il quesito che pone il Comune è questo: può procedere con l'assunzione della Geometra, a tempo pieno 36 ore, nonostante la stessa sia titolare di partite IVA? E nell'eventualità non fosse possibile sarebbe fattibile una forma alternativa alla predetta assunzione?

Quesito del 18/06/2021

Equipollenza diploma di geometra ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

Codesto Ente ha bandito un concorso per istruttore tecnico prevedendo quale requisito di partecipazione il possesso di: diploma di geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985) o diploma di istruzione tecnica per il settore tecnologico, ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) di cui al DPR n. 88/2010, o equipollente; solo ed esclusivamente in caso di diploma di scuola secondaria di secondo grado diverso dal precedente, possono essere considerati validi per l’ammissione al presente bando i seguenti titoli di studio o equipollenti:
- Laurea triennale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile ed ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o Laurea ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 4-Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, 8-Ingegneria civile e ambientale, o Diploma universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;
- Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o laurea specialistica ex D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio e titoli equiparati ad una delle classi del nuovo ordinamento.
Atteso che un partecipante ha dichiarato di possedere il diploma di perito agrario si chiede se questo titolo di studio può considerarsi equipollente al diploma di geometra ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Quesito del 03/06/2021

Applicabilità dell'art. 10 d.l. 44/2021 ai concorsi indetti a marzo ma pubblicati in G.U. ad aprile

Codesto Ente ha indetto diverse procedure concorsuali i cui bandi approvati con determinazione in data 24/03/2021 sono stati trasmessi in medesima data all’Istituto Poligrafico e Z.S per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è stata disposta dall’Istituto Poligrafico per il giorno 20/04/2021. Le procedure concorsuali sono state strutturate nelle tre prove (due scritti e un orale). Nel corso di tale periodo di tempo è intervenuto l’art. 10 del d.l. 44/2021 il quale persegue l’obiettivo primario di riduzione i tempi di reclutamento del personale nelle p.a. .
Richiamata la nota Anci Prot. n. 36/VSG/SD/ AB “Semplificazione delle procedure concorsuali e superamento delle limitazioni alle prove in presenza” laddove è indicato che “secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, dette modalità semplificate sono adottate “anche in deroga” alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili - a discrezione delle amministrazioni” e rilevato che la norma introduce una disciplina derogatoria ma non abrogatrice del DPR 487/1994 e della L. n. 56/2019, si chiede quale sia la procedura corretta che l’Ente debba adottare per non incorrere in un possibile contenzioso:
1. prendere atto del contenuto dell’art. 10 e procedere con l’adeguamento normativo del bando riducendo le prove da tre a due (in questo caso è necessaria una nuova pubblicazione in G.U.? I tempi di pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U. sono particolarmente lunghi sicchè anche qualora l’Ente dovesse decidere per applicare le misure di semplificazione previste dal D.L. n. 44/2021, con conseguente riapprovazione dei bandi, questo implicherebbe un notevole spostamento nel tempo dello svolgimento delle procedure concorsuali);
2. lasciare inalterata la procedura concorsuale così come previsto dai bandi in virtù della natura derogatoria e non abrogatrice dell’art. 10 ed in considerazione del fatto che un adeguamento alla norma implicherebbe per assurdo, ed in palese contrasto con la ratio della norma, un rallentamento delle medesime dovuto: alla modifica dei bandi e della procedura di svolgimento dei concorsi, alla loro riapprovazione, alla trasmissione alla G.U. per la pubblicazione ed al conseguente periodo di tempo che deve trascorrere prima che si proceda alla materiale pubblicazione; inoltre l’Ente dovrebbe procedere con il contestuale avvio della procedura volta all’individuazione di un operatore economico che offra in termini congrui l’espletamento del servizio atto a consentire lo svolgimento delle prove con modalità informatiche e digitali, previa approvazione di apposita variazione al bilancio di previsione (trattasi di un dispendio di risorse di difficile reperibilità per un Ente di piccole dimensioni come il nostro con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).

Quesito del 18/05/2021

Istituzione posto in dotazione organica

Si chiede se è possibile istituire un posto in dotazione organica ed attingere da una graduatoria esistente ed in corso di validità presso l'ente medesimo.

Quesito del 18/05/2021

Concorso istruttore amministrativo/contabile

L'ente ha bandito un concorso per istruttore amministrativo/contabile con titolo richiesto di ragioniere e perito commerciale od equipollente. Può l'ente, a concorso concluso, attingere dalla graduatoria ed adibire una persona risultata idonea in ufficio demografico-anagrafe ?

Quesito del 13/05/2021

Preselezione concorso pubblico Cat. D EE.LL.

È possibile, a seguito delle modifiche del dl 44/2021, operare una preselezione dei candidati ammessi a concorso sulla base del voto di laurea conseguito al fine di ridurre il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta?

Quesito

Calcolo delle facoltà assunzionali

Il d.l. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti prevedendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; il meccanismo stabilito dalla suddetta normativa risulta essere complesso e, in alcuni passaggi, di difficile interpretazione.
Nello specifico non si comprende se l’Ente, che rispetta il parametro di virtuosità stabilito dalla norma, dopo aver stabilito il budget assunzionale per il 2021 debba ridurre lo stesso di un importo pari alle assunzioni già effettuate nel 2020, con il nuovo regime assunzionale.
Se così fosse, di fatto risulterebbe possibile procedere alla assunzioni in sostituzione del personale cessato nell’anno precedente solo nei limiti assunzionali dati dalla percentuale di spesa di personale 2018 derivante dalla tabella due del D.M. 17/03/2020 diminuita delle assunzioni già effettuate nel corso del 2020, in vigenza del nuovo regime assunzionale.
Tale interpretazione, espressa dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assunzione di personale, a parere dello scrivente risulta restrittivo e penalizzante per le amministrazioni. Tenuto conto, altresì, del parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha precisato che i resti assunzionali dei cinque anni precedenti siano utilizzabili esclusivamente in alternativa alle assunzioni in deroga del nuovo regime assunzionale.
Si richiede pertanto se in applicazione del D.L. 34/2019 al budget assunzionale dell’anno corrente vada sottratto l’importo per le assunzioni già effettuate nell’anno precedente in vigenza del nuovo regime assunzionale.
Si chiede altresì se le cessazioni di personale avvenute in corso d’anno possano essere sostituite immediatamente, avendo di fatto impatto neutro sul bilancio e sulle capacità assunzionali.