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Affari generali

Calcolo compenso professionale

Quesiti

2 risultati di 2

Quesito del 25/06/2020

Derogabilità dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura

È possibile derogare l'importo da porre a base di gara, previsto dall'articolo 24 comma 8 del d.lgs 50/2016, per i servizi di ingegneria e architettura?
Se è possibile derogare, è ammissibile anche una riduzione del 50% dell'importo risultante dal D.M. 17 gennaio 2016 (c.d. Decreto Parametri), quindi portando l'importo al di sotto di € 40.000,00 art. 36 comma 2 lett. a?

Quesito del 17/07/2019

Liquidazione compensi a progettista per studio di fattibilità

La precedente amministrazione a fine 2018 ha attivato una procedura negoziata inferiore ai 40.000,00 euro su una centrale di committenza per un incarico ad un professionista per lo studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico. Il professionista ha fatto l’offerta con un minimo ribasso, e si è visto affidare l’incarico. In sede di predisposizione del bilancio di previsione sono stati stanziati circa due milioni di euro per la costruzione di tale polo scolastico (bilancio approvato il 30 marzo 2019). Successivamente il professionista ha presentato lo studio di fattibilità prevedendo oltre al polo scolastico anche una serie di altri servizi tra i quali ambulatori medici, appartamenti per anziani autosufficienti, una sala civica, una biblioteca e un centro fitness. Per fare questo mega centro ha previsto anche la deviazione della viabilità, con la necessità di “spostare” una strada. Ovviamente il costo presunto è stato molto superiore a quello previsto e stanziato a bilancio, essendo superiore ai 20 milioni di euro. Tra l’altro alcune direttive ministeriali per la scuola dell’infanzia non sono rispettate, in quanto ha previsto un unico blocco di servizi igienici, e non uno per ogni sezione, con un totale di 6 waterini, contro i 18 che dovrebbero esserci per rispettare la normativa. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico all'epoca, essendo il nostro comune inferiore a 5 mila abitanti, era l’assessore ai lavori pubblici. Benché la previsione economica non fosse minimamente sopportabile da un ente come il nostro la precedente Amministrazione ha approvato con delibera di giunta, solo sotto l’aspetto tecnico, lo studio di fattibilità del progettista. La proposta di delibera aveva il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (anche assessore ai lavori pubblici). Con le elezioni di maggio l’amministrazione uscente non è stata confermata e c’è un nuovo Responsabile all’Ufficio Tecnico, un dipendente a tempo indeterminato categoria C5, ad interim, nelle more che si perfezioni l’assunzione di un nuovo responsabile di categoria D1 prevista per il primo ottobre. Il professionista ha presentato la parcella. L’Amministrazione è contraria a pagare tale parcella in quanto è un progetto che per un Comune delle nostre dimensioni, con un bilancio come il nostro, non è realizzabile. Il progettista, sentito sulle motivazioni di un tale progetto faraonico, ha dichiarato che ha seguito le indicazioni verbali fornitegli dalla precedente Amministrazione (che però aveva stanziato per il progetto 2 milioni di euro, e non venti milioni). Tale affermazione sembrerebbe tuttavia confermata dal fatto che poi la precedente Amministrazione ha approvato in Giunta lo studio di fattibilità presentato, pur solo sotto l’aspetto tecnico, e quindi senza il parere di regolarità contabile. Il Responsabile U.T. ora si trova a dover liquidare una fattura regolarmente presentata su uno studio di fattibilità approvato dalla Giunta. La nuova amministrazione, qualora tale pagamento venga eseguito, intende inviare il fascicolo alla corte dei Conti ipotizzando un danno erariale per l’Ente che ha pagato un progettista per un progetto palesemente irrealizzabile. D’altra parte il progettista ha già comunicato che essendo scaduti i 30 giorni per il pagamento della fattura, si è già rivolto ad un legale e sta depositando un’ingiunzione di pagamento. Questo comporterebbe maggiori oneri per l’Ente con un nuovo rischio di danno erariale. Tutto ciò premesso, la domanda è: il nuovo responsabile è tenuto a liquidare la fattura dato che il lavoro è stato eseguito e la Giunta lo ha approvato o ha titolo per contestare la realizzabilità dell’opera? E se liquida la fattura incorre nel rischio di danno erariale? E di conseguenza il Responsabile Finanziario che paga la fattura regolarmente liquidata dal Responsabile U.T rischia anch’egli il danno erariale? O il danno erariale verrebbe imputato all'Amministrazione che ha approvato in Giunta un progetto irrealizzabile e al Responsabile U.T (che era anche assessore ai lavori pubblici), che ha firmato il parere favorevole sulla proposta di delibera? Poiché i quindici giorni per contestare la fattura sono abbondantemente scaduti, il non pagarla, causando l’ingiunzione di pagamento con maggiori oneri a carico dell’Ente causerebbe anche questa il danno erariale al Responsabile U.T. che non ha liquidato la fattura?